Nel caso di documenti contenenti dati “sensibili” e “giudiziari”, l’accesso deve comunque essere garantito, nei termini strettamente indispensabili, se gli stessi siano necessari per curare o difendere gli interessi giuridici dell’istante

Lazzini Sonia 08/01/09
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In tema di l’accesso agli atti di cui alla istanza avanzata dalla società ricorrente alla asl di chieti, per la consegna della documentazione (certificati del casellario giudiziario), afferente i requisiti morali dei soggetti indicati dall’art.38 d.l.vo 163/06 ed appartenenti alle società controinteressate..
 
I certificati del casellario giudiziario, ottenuti dalla ASL/CH per espressa previsione di legge (art. 28 DPR n. 313/2002) , sono certamente pertinenti alla vicenda dell’appalto aggiudicato, proprio in relazione a quanto stabilito dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, circa le esclusioni dalle gare, se non in possesso dei requisii generali; la ditta ricorrente vuole verificare tale circostanza, non convinta del controllo fatto dall’Ente. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura d’appalto, sono diventati di pertinenza dell’Amministrazione e sono essenziali per la validità dell’esito della gara; la riservatezza dei terzi recede in nome della imparzialità amministrativa, anche perché, analogamente a quanto avviene per i concorsi, le società in gara, partecipando alla selezione, hanno acconsentito alla comparazione in punto di possesso dei requisiti generali e, quindi, alla verifica sulla sussistenza degli stessi, richiesti per poter partecipare alle procedure di affidamento del servizio. La richiesta della ricorrente è relativa alla conoscenza della documentazione pertinente ai requisiti morali indicati dall’art. 38 cit., pena l’esclusione dalla gara; per riscontrare il rispetto della norma, è necessaria la visione dei certificati del casellario giudiziario, acquisiti agli atti della ASL/CH. Essi, invero, potrebbero contenere annotazioni diverse rispetto al contenuto dell’art. 38 che considera: a) i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con procedimento in corso per una di tali situazioni, b) soggetti (titolare o direttore tecnico, soci, amministratori con rappresentanza) con procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 L. n. 1423/1956, ovvero con una causa ostativa prevista dall’art. 10 L. n. 5751965, c) soggetti, già indicati sub. b-, condannati irrevocabilmente, anche per patteggiamento, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché condanne per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio. A tali fini vanno considerati anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, fatta salva la dimostrata dissociazione da parte dell’impresa; l’elenco prosegue nelle lettere da d) a m-bis). La società ricorrente, pertanto, ha diritto a visionare ed a estrarre copia della documentazione richiesta solo se nella stessa vi sia uno dei reati e/o comportamenti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, comma 1^, quali specificati dalla lettere a) alla lettera m-bis), sempre che non siano stati estinti “ope iudicis” (C.S., V, n. 5461/31.10.2008: Per verificare la moralità professionale dei partecipanti ad una procedura ad evidenza pubblica, non devono essere dichiarati i reati estinti può accadere che un’impresa meglio dimensionata possa aver avanzata una proposta operativa qualitativamente inferiore ad altre); resta, quindi, nella possibilità dell’Amministrazione, sotto la personale responsabilità dirigenziale, di coprire e/o espungere quanto non di pertinenza.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 926 del 21 novembre 2008 , emessa dal Tar Abruzzo, Pescara
 
Vediamo i fatti
 
La società ricorrente, risultata soccombente nel giudizio di merito definito con sentenza n. 728/2008, contesta il rifiuto interposto dall’Azienda sanitaria di Chieti, relativamente alla documentazione giudiziaria acquisita dall’Ente, appellandosi alla sentenza del Tribunale n. 426/2008 (sempre in punto di accesso ai documenti), che , nonostante la declaratoria di inammissibilità, aveva lasciato lo spiraglio, a verifiche esaurite, che sarebbe stato cura ed onere della ASL/CH di comunicare e trasmettere le eventuali risultanze. Poiché dalla lettura della delibera n. 126/5.3.2008, la ricorrente ha appreso che la verifica richiesta è stata eseguita, ha nuovamente richiesto la documentazione, comprensiva dei certificati del Casellario giudiziario, ottenendo risposta negativa, stante la sensibilità dei dati e l’opposizione esplicita delle società interessate.
 
La difesa della ASL/CH pone varie eccezioni preliminari (irricevibilità per tardività, inammissibilità per carenza d’interesse) e ritiene il gravame del tutto infondato, trattandosi di certificazione ad uso esclusivo dell’Amministrazione.
 
Scopriamo il parere dell’adito giudice amministrativo
 
Superati tali aspetti processuali, va subito osservato che l’art. 47 L. n. 196/2003 attiene ai “trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie .. che hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari”; il Tribunale, invero, ha già trattato la vicenda in sede di merito e non deve acquisire più alcuna documentazione.
 
L’art. 22 L. n. 241/1990 riconosce il “diritto d’accesso” che si sostanzia nel prender visione ed estrarre copia degli atti, sul presupposto di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento detenuto dal soggetto pubblico; più in generale, tale diritto ha rilevanti finalità pubbliche, perché realizza in principio importante della stessa attività amministrativa, la cd. democrazia amministrativa, fatta di partecipazione, imparzialità e trasparenza.
 
In linea generale tutti i documenti amministrativi sono accessibili e le esclusioni sono indicate dall’art. 24: a) atti coperti da segreto di Stato, b) inerenti ai procedimenti tributari, c) che attengono all’attività normativa, amministrativa generale, di pianificazione e di programmazione, d) atti selettivi psicoattitudinali di terzi; non è ammesso il cd. controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione e l’interferenza sulla sicurezza dello Stato, sulla sovranità e le relazioni internazionali, sulla politica monetaria e valutaria, sull’ordine pubblico e l’investigazioni od indagini di ***, nonchè la contrattazione collettiva.
 
Nel caso di documenti contenenti dati “sensibili” e “giudiziari”, l’accesso deve comunque essere garantito, nei termini strettamente indispensabili, se gli stessi siano necessari per curare o difendere gli interessi giuridici dell’istante.
 
Particolare trattamento è riservato ai dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 60 D. Lgs. n. 196/2003), la cui conoscenza non è comunque esclusa se vi è una situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare, consistenti in diritti della personalità ed altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile. C’è, quindi, un bilanciamento che, in relazione agli interessi vantati, può fare recedere il diritto d’accesso o la riservatezza del terzo, con la precisazione che la cura o difesa di interessi giuridici dell’istante hanno prevalenza sulla esigenza di riservatezza, mentre per i dati “sensibilissimi” (origine razziale etnica, convinzioni religiose, politiche , situazioni di salute e vita sessuale), l’accesso è possibile solo in presenza di diritti di pari rango (C.S., VI, n. 1896/2005).
 
L’art. 20 del D. Lgs. n. 196/2003, invero, richiede un’espressa previsione normativa o la preventiva autorizzazione del Garante, solo per il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
 
Per le richieste dei privati , si prescinde dal consenso dell’interessato, se vi è un obbligo di legge (art. 24) ed in specie per i dati giudiziari occorre la previsione normativa o l’autorizzazione del Garante, che nella specie non è stata ritenuta necessaria perché la “problematica … non presenta profili di competenza di questa autorità”. Vale, quindi, la previsione normativa, di cui all’art. 24 L. n. 241/90; che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria, per la ricorrente, per difendere i propri interessi.
 
I certificati del casellario giudiziario, ottenuti dalla ASL/CH per espressa previsione di legge (art. 28 DPR n. 313/2002) , sono certamente pertinenti alla vicenda dell’appalto aggiudicato, proprio in relazione a quanto stabilito dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, circa le esclusioni dalle gare, se non in possesso dei requisii generali; la ditta ricorrente vuole verificare tale circostanza, non convinta del controllo fatto dall’Ente.
 
Tali atti, una volta acquisiti alla procedura d’appalto, sono diventati di pertinenza dell’Amministrazione e sono essenziali per la validità dell’esito della gara; la riservatezza dei terzi recede in nome della imparzialità amministrativa, anche perché, analogamente a quanto avviene per i concorsi, le società in gara, partecipando alla selezione, hanno acconsentito alla comparazione in punto di possesso dei requisiti generali e, quindi, alla verifica sulla sussistenza degli stessi, richiesti per poter partecipare alle procedure di affidamento del servizio.
 
La richiesta della ricorrente è relativa alla conoscenza della documentazione pertinente ai requisiti morali indicati dall’art. 38 cit., pena l’esclusione dalla gara; per riscontrare il rispetto della norma, è necessaria la visione dei certificati del casellario giudiziario, acquisiti agli atti della ASL/CH. Essi, invero, potrebbero contenere annotazioni diverse rispetto al contenuto dell’art. 38 che considera: a) i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con procedimento in corso per una di tali situazioni, b) soggetti (titolare o direttore tecnico, soci, amministratori con rappresentanza) con procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 L. n. 1423/1956, ovvero con una causa ostativa prevista dall’art. 10 L. n. 5751965, c) soggetti, già indicati sub. b-, condannati irrevocabilmente, anche per patteggiamento, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché condanne per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio. A tali fini vanno considerati anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, fatta salva la dimostrata dissociazione da parte dell’impresa; l’elenco prosegue nelle lettere da d) a m-bis).
 
La società ricorrente, pertanto, ha diritto a visionare ed a estrarre copia della documentazione richiesta solo se nella stessa vi sia uno dei reati e/o comportamenti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, comma 1^, quali specificati dalla lettere a) alla lettera m-bis), sempre che non siano stati estinti “ope iudicis” (C.S., V, n. 5461/31.10.2008); resta, quindi, nella possibilità dell’Amministrazione, sotto la personale responsabilità dirigenziale, di coprire e/o espungere quanto non di pertinenza.
 
La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di causa.
 
SI LEGGA ANCHE
 
Per verificare la moralità professionale dei partecipanti ad una procedura ad evidenza pubblica, non devono essere dichiarati i reati estinti può accadere che un’impresa meglio dimensionata possa aver avanzata una proposta operativa qualitativamente inferiore ad altre
 
Qualora le regole di gara non chiedano al concorrente di far menzione di qualsiasi precedente di rilevanza penale ma soltanto una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, deve essere esclusa l’impresa che non dichiari la sussistenza in capo ai propri legali rappresentanti di reati estinti?e’ corretto, in sede di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuire un punteggio operativo maggiore a chi è stato giudicato inferiore quanto a struttura?
 
L’esclusione non è ***************é la disciplina di gara non consentiva alla stazione appaltante un campo di valutazione più esteso di quello previsto dalla disciplina legale (nel senso che non sarebbe stata autorizzata la valutazione anche dei reati estinti) sicché la parte non era onerata ad alcuna dettagliata elencazione ma, sotto la propria responsabilità, era unicamente tenuta a dichiarare solo i reati eventualmente non estinti._ i precedenti penali coperti da provvedimenti di estinzione della competente autorità giudiziaria, non avrebbero comunque potuto assumere capacità qualificatoria nel procedimento in questione perché la scelta legislativa è appunto nel senso di ritenerli irrilevanti_Quanto all’ulteriore censura, secondo la quale la Commissione sarebbe incorsa in evidente contraddizione allorché ha assegnato punteggi non proporzionati tra la struttura organizzativa e la proposta operativa (nel senso che è stato attribuito un punteggio operativo maggiore a chi è stato giudicato inferiore quanto a struttura), rileva il Collegio che una tale valutazione, non dettagliamente censurata, rientra nella gamma delle possibili valutazioni, non potendosi escludere che, nella realtà concreta di uno specifico servizio, un’impresa meglio dimensionata possa aver avanzata una proposta operativa qualitativamente inferiore ad altre
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 5461 del 31 ottobre 2008, inviata per la pubblicazione in data 3 novembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato per alcuni importanti insegnamenti in essa contenuti:
 
sui requisiti ordine generale
 
Quanto alla questione della mancanza del requisito della moralità professionale ed alla connessa esigenza di verificare le dichiarazione della parte (da esaminarsi congiuntamente), rileva il Collegio che, essendo i precedenti richiamati da ALFA coperti da provvedimenti di estinzione della competente autorità giudiziaria, questi non avrebbero comunque potuto assumere capacità qualificatoria nel procedimento in questione perché la scelta legislativa è appunto nel senso di ritenerli irrilevanti. E’ del tutto irrilevante, quindi, che la verifica sia stata effettuata prima o dopo l’aggiudicazione definitiva giacché l’esito, per l’effetto preclusivo della intervenuta estinzione, non sarebbe potuto essere diverso rispetto a quello raggiunto.
D’altra parte, come correttamente osservato dal primo giudice, sul punto la disciplina di gara non consentiva alla stazione appaltante un campo di valutazione più esteso di quello previsto dalla disciplina legale (nel senso che non sarebbe stata autorizzata la valutazione anche dei reati estinti) sicché la parte non era onerata ad alcuna dettagliata elencazione ma, sotto la propria responsabilità, era unicamente tenuta a dichiarare solo i reati eventualmente non estinti..
 
Sulla valutazione dell’offerta
 
Quanto all’ulteriore censura, secondo la quale la Commissione sarebbe incorsa in evidente contraddizione allorché ha assegnato punteggi non proporzionati tra la struttura organizzativa e la proposta operativa (nel senso che è stato attribuito un punteggio operativo maggiore a chi è stato giudicato inferiore quanto a struttura), rileva il Collegio che una tale valutazione, non dettagliamente censurata, rientra nella gamma delle possibili valutazioni, non potendosi escludere che, nella realtà concreta di uno specifico servizio, un’impresa meglio dimensionata possa aver avanzata una proposta operativa qualitativamente inferiore ad altre. E’ questa, d’altro canto, la ragione per la quale nella materia considerata si ritiene che l’oggetto della valutazione debba essere la concreta proposta di servizi e non le teoriche potenzialità dell’offerente.
 
 
A cura di *************
 
 
N. 00926/2008 REG.SEN.
N. 00447/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara
Sezione Prima
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale =447 del 2008=, proposto da:
“ALFA” Srl, in persona del titolare, rappresentata e difesa dagli avv. ***************, ******************, **************, ***********************, con domicilio eletto presso ************** in Pescara, p.zza Alessandrini,14;
 
contro
 
Asl – Chieti, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Pescara, via Lo Feudo n. 1;
 
nei confronti di
 
L’ACCESSO AGLI ATTI DI CUI ALLA ISTANZA AVANZATA DALLA SOCIETÀ RICORRENTE ALLA ASL DI CHIETI, PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE (certificati del casellario giudiziario), AFFERENTE I REQUISITI MORALI DEI SOGGETTI INDICATI DALL’ART.38 D.L.VO 163/06 ED APPARTENENTI ALLE SOCIETÀ CONTROINTERESSATE..
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl – Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/11/2008 il cons.************o e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
La società ricorrente, risultata soccombente nel giudizio di merito definito con sentenza n. 728/2008, contesta il rifiuto interposto dall’Azienda sanitaria di Chieti, relativamente alla documentazione giudiziaria acquisita dall’Ente, appellandosi alla sentenza del Tribunale n. 426/2008 (sempre in punto di accesso ai documenti), che , nonostante la declaratoria di inammissibilità, aveva lasciato lo spiraglio, a verifiche esaurite, che sarebbe stato cura ed onere della ASL/CH di comunicare e trasmettere le eventuali risultanze. Poiché dalla lettura della delibera n. 126/5.3.2008, la ricorrente ha appreso che la verifica richiesta è stata eseguita, ha nuovamente richiesto la documentazione, comprensiva dei certificati del Casellario giudiziario, ottenendo risposta negativa, stante la sensibilità dei dati e l’opposizione esplicita delle società interessate.
 
La difesa della ASL/CH pone varie eccezioni preliminari (irricevibilità per tardività, inammissibilità per carenza d’interesse) e ritiene il gravame del tutto infondato, trattandosi di certificazione ad uso esclusivo dell’Amministrazione.
 
IL ricorso è, invero, tempestivo, dovendosi fare riferimento alla trasmissione della delibera n. 126/2008, avvenuta con nota 18.4.2008; l’istanza d’accesso è stata prodotta in data 29.4.2008 (protocollata dall’ASL in data 8.5.2008 n. 15691) e, dopo l’interlocutoria dell’Azienda sanitaria del 27.5.2008 (prot. 17723/DA), la stessa ha inviato la risposta definitiva, anticipata via fax, in data 29/31.7.2008 (prot. n. 25000), dopo aver ricevuto il parere del Garante, datato 30.6.2008. La nota interlocutoria ha rappresentato un valido motivo di differimento e la decisione espressa, anche se intervenuta oltre i termini sollecitatori di legge (art. 25, comma 4^), rappresenta sempre un atto idoneo a superare il silenzio – diniego (atto tacito privo di motivazione) ed essere oggetto di autonoma impugnativa, come nel caso in esame..
 
Circa la pretesa carenza d’interesse, tale eccezione non ha pregio, in quanto basta richiamare la sentenza n. 426/2008, di cui il presente ricorso ne è il logico proseguimento; nell’istanza del 29.4.2008, invero, si evidenzia il concreto ed attuale interesse con le vicende relative all’esclusione dell’appalto, aggiudicato ai “Servizi ospedalieri” spa, nonché con l’avverarsi della condizione posta nella citata sentenza, ovvero l’eseguita verifica a carico della società aggiudicataria. L’accesso, infatti, è limitato a tale ditta, essendo stata anche la ***** esclusa dalla gara.
 
Superati tali aspetti processuali, va subito osservato che l’art. 47 L. n. 196/2003 attiene ai “trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie .. che hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari”; il Tribunale, invero, ha già trattato la vicenda in sede di merito e non deve acquisire più alcuna documentazione.
 
L’art. 22 L. n. 241/1990 riconosce il “diritto d’accesso” che si sostanzia nel prender visione ed estrarre copia degli atti, sul presupposto di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento detenuto dal soggetto pubblico; più in generale, tale diritto ha rilevanti finalità pubbliche, perché realizza in principio importante della stessa attività amministrativa, la cd. democrazia amministrativa, fatta di partecipazione, imparzialità e trasparenza.
 
In linea generale tutti i documenti amministrativi sono accessibili e le esclusioni sono indicate dall’art. 24: a) atti coperti da segreto di Stato, b) inerenti ai procedimenti tributari, c) che attengono all’attività normativa, amministrativa generale, di pianificazione e di programmazione, d) atti selettivi psicoattitudinali di terzi; non è ammesso il cd. controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione e l’interferenza sulla sicurezza dello Stato, sulla sovranità e le relazioni internazionali, sulla politica monetaria e valutaria, sull’ordine pubblico e l’investigazioni od indagini di ***, nonchè la contrattazione collettiva.
 
Nel caso di documenti contenenti dati “sensibili” e “giudiziari”, l’accesso deve comunque essere garantito, nei termini strettamente indispensabili, se gli stessi siano necessari per curare o difendere gli interessi giuridici dell’istante.
 
Particolare trattamento è riservato ai dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 60 D. Lgs. n. 196/2003), la cui conoscenza non è comunque esclusa se vi è una situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare, consistenti in diritti della personalità ed altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile. C’è, quindi, un bilanciamento che, in relazione agli interessi vantati, può fare recedere il diritto d’accesso o la riservatezza del terzo, con la precisazione che la cura o difesa di interessi giuridici dell’istante hanno prevalenza sulla esigenza di riservatezza, mentre per i dati “sensibilissimi” (origine razziale etnica, convinzioni religiose, politiche , situazioni di salute e vita sessuale), l’accesso è possibile solo in presenza di diritti di pari rango (C.S., VI, n. 1896/2005).
 
L’art. 20 del D. Lgs. n. 196/2003, invero, richiede un’espressa previsione normativa o la preventiva autorizzazione del Garante, solo per il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
 
Per le richieste dei privati , si prescinde dal consenso dell’interessato, se vi è un obbligo di legge (art. 24) ed in specie per i dati giudiziari occorre la previsione normativa o l’autorizzazione del Garante, che nella specie non è stata ritenuta necessaria perché la “problematica … non presenta profili di competenza di questa autorità”. Vale, quindi, la previsione normativa, di cui all’art. 24 L. n. 241/90; che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria, per la ricorrente, per difendere i propri interessi.
 
I certificati del casellario giudiziario, ottenuti dalla ASL/CH per espressa previsione di legge (art. 28 DPR n. 313/2002) , sono certamente pertinenti alla vicenda dell’appalto aggiudicato, proprio in relazione a quanto stabilito dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, circa le esclusioni dalle gare, se non in possesso dei requisii generali; la ditta ricorrente vuole verificare tale circostanza, non convinta del controllo fatto dall’Ente.
 
Tali atti, una volta acquisiti alla procedura d’appalto, sono diventati di pertinenza dell’Amministrazione e sono essenziali per la validità dell’esito della gara; la riservatezza dei terzi recede in nome della imparzialità amministrativa, anche perché, analogamente a quanto avviene per i concorsi, le società in gara, partecipando alla selezione, hanno acconsentito alla comparazione in punto di possesso dei requisiti generali e, quindi, alla verifica sulla sussistenza degli stessi, richiesti per poter partecipare alle procedure di affidamento del servizio.
 
La richiesta della ricorrente è relativa alla conoscenza della documentazione pertinente ai requisiti morali indicati dall’art. 38 cit., pena l’esclusione dalla gara; per riscontrare il rispetto della norma, è necessaria la visione dei certificati del casellario giudiziario, acquisiti agli atti della ASL/CH. Essi, invero, potrebbero contenere annotazioni diverse rispetto al contenuto dell’art. 38 che considera: a) i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con procedimento in corso per una di tali situazioni, b) soggetti (titolare o direttore tecnico, soci, amministratori con rappresentanza) con procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 L. n. 1423/1956, ovvero con una causa ostativa prevista dall’art. 10 L. n. 5751965, c) soggetti, già indicati sub. b-, condannati irrevocabilmente, anche per patteggiamento, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché condanne per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio. A tali fini vanno considerati anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, fatta salva la dimostrata dissociazione da parte dell’impresa; l’elenco prosegue nelle lettere da d) a m-bis).
 
La società ricorrente, pertanto, ha diritto a visionare ed a estrarre copia della documentazione richiesta solo se nella stessa vi sia uno dei reati e/o comportamenti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, comma 1^, quali specificati dalla lettere a) alla lettera m-bis), sempre che non siano stati estinti “ope iudicis” (C.S., V, n. 5461/31.10.2008); resta, quindi, nella possibilità dell’Amministrazione, sotto la personale responsabilità dirigenziale, di coprire e/o espungere quanto non di pertinenza.
 
La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di causa.
 
P.Q.M.
 
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, come da motivazione, ed ordina alla ASL/CH di consentire la visione dei citati atti, con eventuale estrazione di copia, con le modalità precisate;
 
spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/11/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
***************, Presidente
******************, Consigliere
************, ***********, Estensore
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Lazzini Sonia

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