Due ex conviventi depositavano presso il Tribunale di Como un accordo volto alla regolamentazione, nell’ interesse della figlia minore, delle condizioni di affidamento, mantenimento, collocazione ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore (padre) non collocatario.
Il predetto accordo veniva raggiunto tramite lo strumento della negoziazione assistita.
Ebbene, l’art. 6 della L. 132/2014 prevede che “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.
La legge non prevede, quindi, l’estensione dell’istituto ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate.
Sicché, appare inapplicabile la procedura di negoziazione assistita prevista in via generale dall’ art. 2 Dl 132/ 2014, procedura la quale conduce, senza l’intervento del giudice, alla stipulazione di accordi aventi efficacia di titoli esecutivo.
Pertanto, deve ritenersi incompatibile con i principi generali dello ordinamento, in presenza di figli minori, una regolamentazione di rapporti personali, destinata a produrre effetti assimilabili a quelli dei provvedimenti giudiziari, che prescinda dall’intervento dell’autorità giudiziaria, tanto più che detto intervento, sotto forma di autorizzazione del PM, è previsto espressamente, a tutela dei figli, per gli accordi raggiunti dalle coppie coniugate.
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