Negoziazione assistita per la separazione e divorzio: dal Ministero dell’Interno una circolare con i primi chiarimenti sugli adempimenti degli uffici dello stato civile

Redazione 09/10/14
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Anna Costagliola

Con la circolare n. 16/14, protocollata l’1/10/2014, il Ministero dell’Interno ha inteso fornire le prime indicazioni sulle modalità di fattiva registrazione degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita dagli avvocati, presso gli uffici competenti del Comune interessato. La relativa previsione è contemplata nel D.L. 132/2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Nell’ambito di tali misure, gli artt. 6 e 12 introducono, infatti, importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure. Delle citate disposizioni, la prima è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge (13 settembre 2014), mentre per la seconda è stabilito il termine del trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (art. 12, comma 7).

Nella circolare in oggetto, pertanto, il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative proprio con riguardo alla disposizione di cui all’art. 6 del citato decreto, già in vigore, la quale attribuisce ai coniugi la facoltà di concludere una “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”. Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tuttavia la previsione in oggetto non trova applicazione in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (comma 2).

La norma prevede che l’avvocato della parte sia obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell’accordo, autenticata dallo stesso, munito delle certificazioni previste nell’art. 5 del citato D.L. 132/2014, e relative all’autografia delle firme e alla conformità dell’atto alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 3).

Si evidenzia, altresì, che all’avvocato che violi gli obblighi di trasmissione all’ufficio dello stato civile è applicata una pesante sanzione amministrativa pecuniaria per la cui irrogazione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dal regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (comma 4).

Quanto, in particolare, all’attività dell’ufficio dello stato civile, la norma introduce conseguenti modificazioni agli artt. 49, 63, e 69 del D.P.R. n. 396/2000, aggiungendo all’elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile anche gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio (comma 5).

Pertanto, in applicazione delle modificazioni apportate alla normativa vigente in materia, l’ufficiale dello stato civile deve procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi e alla conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti. Il Ministero tiene a precisare, al riguardo, che non è previsto che l’avvocato, in sede di trasmissione, formuli apposita istanza all’ufficio di stato civile per l’ulteriore seguito.

Pertanto, sulla base della disposizione in commento, compete all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto curare l’esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell’accordo, nei sensi della normativa illustrata. Ai fini della corretta individuazione dell’ufficiale di stato civile competente, si precisa nella circolare in oggetto che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel Comune di celebrazione; il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel Comune di celebrazione, o quello celebrato all’estero la cui trascrizione avviene nel Comune di residenza o di iscrizione Aire.
Tenuto conto delle modifiche che il D.L. 132/2014, all’art. 12, introduce nella L. 898/1970 in tema di decorrenza del termine di durata della separazione, necessario ai fini della domanda di divorzio, la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della “data certificata” negli accordi stessi. Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.

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