Negoziazione assistita obbligatoria: una nuova forma incompiuta di mediazione?

Redazione 18/02/15
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A seguito di quanto disposto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, è entrata ufficialmente in vigore la negoziazione assistita obbligatoria.

Da ormai molti anni la giustizia civile italiana non è in grado di affrontare il carico processuale a causa della mancanza di strutture, di mezzi per lo smaltimento del contenzioso, di costi in continuo aumento e tempi di attesa assolutamente inadeguati. Così il Legislatore ha pensato di affidare parte della giurisdizione civile a metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
A fianco al tentativo di conciliazione davanti al giudice di cui all’art. 185 c.p.c., alla proposta di conciliazione dello stesso ex art. 185 bis c.p.c., alla mediazione civile, (re)introdotta con il d.lgs. 28/2010, compare ora la negoziazione assistita.

 

Il Decreto stabilisce che è obbligatorio tentare una conciliazione (negoziazione) prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento di somme inferiori a 50.000 euro nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.

 

In pratica, l’avvocato scriverà alla controparte, invitandola a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’invito dovrà essere firmato anche dalla parte (e la sua firma autenticata dal legale) e dovrà specificare l’oggetto della controversia.
A questo invito la controparte potrà reagire in tre modi:
– comunicare il proprio rifiuto,
– non rispondere,
– aderire all’invito.

 

In quest’ultimo caso le due parti, con i propri avvocati stipuleranno in forma scritta una “convenzione di negoziazione assistita”, ossia un accordo con cui si impegnano entro un termine in essa stabilito a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia.

 

Mancata adesione

Nel caso di mancata adesione alla negoziazione assistita, l’art. 4, D.L. 132/2014, specifica che il rifiuto “puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio”. Il termine “puo’” ci indica che non vi è certezza che alla controparte derivino reali effetti economici negativi, aspetto che potrebbe incentivare ad avviare la causa di fronte al giudice.

 

Mancato invito alla negoziazione

Nel caso, invece, del mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita non è possibile procedere in giudizio. L’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza.

Quando, d’ufficio o su istanza della controparte convenuta in giudizio, il giudice verifica che la negoziazione non è stata esperita, assegna un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.

Laddove ci fosse il raggiungimento di una convenzione e di un accordo soddisfacente per entrambe le parti i vantaggi sarebbero molteplici: risparmio sui costi del giudizio (spese vive -contributo unificato e spese legali) e risoluzione veloce della controversia, i cui tempi giudiziali non sono mai preventivabili, anzi, tendenzialmente molto lunghi.

Alla luce di quanto detto ci chiediamo se la negoziazione porterà davvero buoni frutti o se semplicemente andrà a dilazionare i tempi processuali: a voi Professionisti “l’ardua sentenza”.

Redazione

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