Negoziazione assistita nella separazione e nel divorzio: l’accordo raggiunto a seguito della convenzione

DS redazione 22/06/16
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L’accordo va inserito nel corpo del verbale o a questo allegato e avrà un contenuto in premessa e uno a carattere dispositivo.

 

Contenuto in premessa:

1. dati personali e fiscali delle parti;

2. data e luogo del matrimonio, rito di celebrazione (civile o concordatario);

3. estremi della trascrizione o iscrizione nei registri dello stato civile;

Secondo quanto disciplinato espressamente dalla norma e a pena di irre­golarità con conseguente diniego del nullaosta o dell’autorizzazione, si dovrà espressamente dare atto:

4. del tentativo degli avvocati di conciliare le parti;

5. dell’informativa data alle parti circa la possibilità di esperire la media­zione familiare;

6. dell’informativa circa l’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

inoltre, in presenza di figli, si potrebbe prevedere di dare atto:

7. dell’ascolto dei figli minorenni, ultradodicenni, effettuato anche dai genitori direttamente ai sensi dell’art. 315 bis c.c.;

8. dell’informativa e dell’assenso dei figli maggiorenni non indipendenti eco­nomicamente, anche se non percettori diretti di contributo al mantenimento;

 

Contenuto dispositivo: 

1. dichiarazioni relative allo status e dunque espressione della volontà di separarsi, divorziare, modificare;

2. esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e collocamento della prole che contempli in maniera chiara e motivata i tempi di visita con il genitore non collocatario nel rispetto del diritto alla bigenitorialità ex art. 337 ter c.c. (un affidamento esclusivo non adeguatamente giustificato troverebbe un sicuro diniego dell’autorizzazione del Pubblico Ministero come anche una modalità di frequentazione in contrasto con il principio della bigenitorialità);

3. contribuzione al mantenimento della prole con le specifiche modalità di assegno perequativo e/o di contribuzione diretta (anche qui l’assenza di pro­porzionalità e di congruenza con quanto prodotto in ordine alle condizioni e possibilità economiche e patrimoniali di ciascun genitore, potrebbe portare il pubblico ministero a sindacare l’accordo) e disciplina delle spese straordinarie;

4. disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi:

a) assegno di mantenimento, di divorzio, una tantum ecc.

b) assegnazione della casa familiare tenendo conto del prioritario interesse della prole;

c) trasferimento, costituzione o estinzione di diritti reali immobiliari;

d) espressa dichiarazione delle parti che i negozi sub c) vengono posti in essere per definire il futuro assetto patrimoniale ed economico dei coniugi e che conseguono alla crisi familiare (al fine di sottoporre gli stessi alle esenzioni fiscali e non a tassazione ordinaria);

 

5. certificazione dell’autografia della sottoscrizione;

6. certificazione della conformità dell’accordo a norme imperative e all’or­dine pubblico (ex art. 6, ultimo comma che fa espresso richiamo all’art. 5 del d.l. 132/2014).

 

In caso si voglia procedere alla trascrizione dell’assegnazione della casa familiare, la sottoscrizione dell’accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, come espressamente richiesto dal terzo comma dell’art. 5 del d.l. 132/2014.

DS redazione

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