Negli appalti di forniture e servizi è facoltà (e non obbligo) dell’amministrazione di richiedere la certificazione di qualità tra i requisiti di ammissione oppure farne una valutazione tra gli elementi dell’offerta

Lazzini Sonia 16/04/09
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Offerta economicamente più vantaggiosa: qualora la certificazione di qualità non sia richiesta come requisito di ammissione, ma debba venir valutata tra i parametri dell’offerta, è corretto l’operato della Commissione che, nell’esprimere un giudizio di valore,  nell’ esercizio di discrezionalità tecnica, né  irragionevole né  incongruo, assegni i 2 punti della voce alla sola parte della fornitura certificata (il 46%), mentre alla ricorrente, che si era singolarmente impegnata per tutta la fornitura, ha riconosciuto punti 1,5 in considerazione del possesso di una sola certificazione?. .
 
Per gli appalti di forniture e servizi il primo comma dell’ art. 42 del d.lg.v n. 163 del 2006 indica ed elenca “i modi” ed i do-cumenti che, “a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi” possono essere utilizzati dai concorrenti per dare “dimostrazione delle ca-pacità tecniche”. Al secondo comma, l’ art. 42 del d.lgv n. 163 del 2006 demanda alla stazione appaltante di precisare “nel bando di gara o nella lettera d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati”. Infine, all’ art. 43 del 2006 dispone che le stazioni appaltanti pos-sono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organi-smi indipendenti (le stazioni appaltanti “qualora richiedano”). L’ uso della congiunzione condizionale, introduttiva del periodo ipotetico, sta a significare che è in facoltà della stazione appaltan-te esigere la presentazione di certificazioni di qualità.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 1744 del 23 marzo 2009, emessa dal Consiglio di Stato e della quale si segnala il seguente passaggio:
 
Venendo all’ esame del caso che ne occupa, occorre, dunque, condurre una verifica sul contenuto della lex specialis.
 
A fugare ogni dubbio sulla correttezza dell’ agire della Commis-sione che nella riunione del 25 gennaio 2007, ha giudicato idonea la costituenda ATI BETA S.r.l.-BETADUE snc., soc-corre il punto III 2 del bando di gara che nell’ elencare il requisiti di partecipazione non fa alcun riferimento alle certificazioni di qualità, contemplate, invece, al 1° punto dalla lettera d’ invito per la quale dette certificazioni, possedute dalle ditte partecipanti, dovevano essere inserite nella busta B, contenente la documenta-zione tecnica, al fine di una loro valutazione secondo i criteri det-tati al 2° punto della medesima lettera d’ invito.
 
Nella riunione del 22 giugno 2007 (verbale n. 3) la Commissione ha precisato il criterio, stabilendo che il punteggio massimo pari a 2, fissato nella lettera d’ invito, dovesse essere “graduato in ba-se al numero ed alla tipologia delle certificazioni presentate”.
 
Nella seduta del 12 luglio 2007 (verbale n. 5), prima di aprire la busta dell’ offerta economica, su sollecitazione del rappresentan-te della attuale ditta appellante, la Commissione ha proceduto a rideterminare il punteggio per le certificazioni di qualità azienda-li, già assegnato nella misura massima (2 punti) alla costituenda ATI, risultata poi aggiudicataria.
 
In sede di riesame, la Commissione ha considerato che la capo-gruppo BETA S.r.l. aveva prodotto due certificazioni (u-na delle quali non in possesso della ditta appellante) e che si era impegnata ad offrire il 46% della fornitura (come da domanda di partecipazione), per cui ha attribuito alla costituenda ATI il 46% del punteggio massimo previsto per la voce pari a 0,92 (2,x46:100=0,96).
Nonostante l’ effettata riduzione del punteggio per la voce di cui è discussione, aperte le offerte economiche, l’ ATI controinteres-sata è risultata aggiudicataria con punti 94,38 a fronte di punti di 93,93 conseguiti dall’ appellante.
 
Per il parametro certificazioni l’ avviso di gara indicava il pun-teggio di 2 come “massimo”, lasciando intendere che dovesse es-sere graduato. La Commissione ha ritenuto che la certificazione UNI CEI EN ISO 13845:2003, congiunta a quella ISO 9001.2000, dovesse avere un più adeguato peso. Il giudizio di va-lore, espresso nell’ esercizio di discrezionalità tecnica, non appa-re irragionevole od incongruo, anche perché la Commissione ha assegnato i 2 punti della voce alla sola parte della fornitura certi-ficata (il 46%), mentre alla soc. ALFA, che si era singolarmente impegnata per tutta la fornitura, ha riconosciuto punti 1,5 in con-siderazione del possesso di una sola certificazione>
 
 
A cura di *************
 
N.1744/09 REG.DEC.
N 9108 REG.RIC.
ANNO 2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9108 del 2007 proposto dalla società ALFA MEDICAL ITALIA S.p.A. , rappresentata e difesa dagli avv.ti ***********ò e **************** con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Vittorio Montiglio n. 7;
contro
l’ Azienda Ospedaliera di Perugia, rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto in Roma via Panama n. 58 presso l’ avv. *************;
e nei confronti
della BETA S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.:***************, con domicilio eletto in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71 ( presso il sig. *****************);
della BETADUE s.n.c., non costituitasi;
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,
 della sentenza 16 ottobre 2007 n. 743, resa dal Tribunale amministrativo regionale per l’ Umbria;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera di Perugia e della soc. BETA S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7 novembre 2008, il Cons. ************************ ed uditi, altresì, gli avvocati ******* e ********** per delega dell’ avv. *******;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
La soc. ALFA Medical Italia S.p.A., interpone appello avverso la sentenza 16 ottobre 2007 n. 743 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’ Umbria ha rigettato il suo ricorso volto ad ottenere l’ annullamento della delibera 20 agosto 2007 n. 869 di aggiudicazione a favore dell’ ATI BETA S.r.l.-BETADUE S.n.c. della proceduta ristretta per la fornitura di apparecchiature ed attrezzature da destinare alla rianimazione post-chirurgica del P.O. *********** di Perugia.
Con decreto decisorio 28 novembre 2007 n. 6215 è stata respinta l’ istanza di adozione di misure cautelari provvisorie.
L’ Azienda Ospedaliera di Perugia si è costituita (con atto 26/11/2007) e con controricorso depositato il 2 gennaio 2008 si è opposta alle argomentazioni della società appellante che, con memoria depositata il 16 ottobre 2008, ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
Anche la controinteressata soc BETA S.r.l. si è costituita ed ha prodotto memorie (in data 2 gennaio 2008 ed in data 17 ottobre 2008).
Nella Camera di consiglio dell’ 8 gennaio 2008 (ord. n. 19) è stato preso atto della rinunzia alla istanza cautelare di sospensione.
DIRITTO
1.-La gara esperita dall’ Azienda Ospedaliera di Perugia, secondo la normativa prevista dal d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, per la fornitura di apparecchiature da destinare alla rianimazione post- chirurgica si concluse con l’ aggiudicazione dell’ appalto all’ ATI BETA S.r.l.-BETADUE snc.
La ALFA Medical Italia S.p.A., seconda classificata con punti 93,93 (di contro ai 94,38 punti assegnati all’ ATI aggiudicataria), con ricorso in primo grado e con l’ atto d’ appello ha articolato le sue argomentate tesi difensive muovendo dalla circostanza di fatto, incontroversa, che delle due società della costituenda ATI la sola mandataria BETA S.r.l. e non la mandante BETADUE s.n.c. aveva prodotto la certificazione di qualità aziendale ISO 9001, alla quale aveva aggiunto l’ ulteriore certificazione di qualità UNI CEI EN ISO 13485:2003 (la seconda, non posseduta dalla ricorrente- appellante).
Da tale produzione documentale da parte delle concorrenti, risultate graduate al primo ed al secondo posto, la ALFA Medical Italia S.p.A trae delle conclusioni, non condivise dal giudice di prime cure:
 a) in ordine all’ ammissibilità dell’ offerta dell’ ATI aggiudicataria;
b) in, subordine, con riguardo ai contestati punti 0.92 alla stessa assegnato nella seduta del 12 luglio 2007 per la voce (dell’ offerta tecnica) “certificazioni di qualità”.
 2.-Quanto dedotto non è condivisibile e l’ appello è infondato.
2.-1.Per gli appalti di forniture e servizi il primo comma dell’ art. 42 del d.lg.v n. 163 del 2006 indica ed elenca “i modi” ed i documenti che, “a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi” possono essere utilizzati dai concorrenti per dare “dimostrazione delle capacità tecniche”.
Al secondo comma, l’ art. 42 del d.lgv n. 163 del 2006 demanda alla stazione appaltante di precisare “nel bando di gara o nella lettera d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati”.
Infine, all’ art. 43 del 2006 dispone che le stazioni appaltanti possono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti (le stazioni appaltanti “qualora richiedano”).
L’ uso della congiunzione condizionale, introduttiva del periodo ipotetico, sta a significare che è in facoltà della stazione appaltante esigere la presentazione di certificazioni di qualità.
2.-2.-Venendo all’ esame del caso che ne occupa, occorre, dunque, condurre una verifica sul contenuto della lex specialis.
A fugare ogni dubbio sulla correttezza dell’ agire della Commissione che nella riunione del 25 gennaio 2007, ha giudicato idonea la costituenda ATI BETA S.r.l.-BETADUE snc., soccorre il punto III 2 del bando di gara che nell’ elencare il requisiti di partecipazione non fa alcun riferimento alle certificazioni di qualità, contemplate, invece, al 1° punto dalla lettera d’ invito per la quale dette certificazioni, possedute dalle ditte partecipanti, dovevano essere inserite nella busta B, contenente la documentazione tecnica, al fine di una loro valutazione secondo i criteri dettati al 2° punto della medesima lettera d’ invito.
Nella riunione del 22 giugno 2007 (verbale n. 3) la Commissione ha precisato il criterio, stabilendo che il punteggio massimo pari a 2, fissato nella lettera d’ invito, dovesse essere “graduato in base al numero ed alla tipologia delle certificazioni presentate”.
Nella seduta del 12 luglio 2007 (verbale n. 5), prima di aprire la busta dell’ offerta economica, su sollecitazione del rappresentante della attuale ditta appellante, la Commissione ha proceduto a rideterminare il punteggio per le certificazioni di qualità aziendali, già assegnato nella misura massima (2 punti) alla costituenda ATI, risultata poi aggiudicataria.
In sede di riesame, la Commissione ha considerato che la capogruppo BETA S.r.l. aveva prodotto due certificazioni (una delle quali non in possesso della ditta appellante) e che si era impegnata ad offrire il 46% della fornitura (come da domanda di partecipazione), per cui ha attribuito alla costituenda ATI il 46% del punteggio massimo previsto per la voce pari a 0,92 (2,x46:100=0,96).
Nonostante l’ effettata riduzione del punteggio per la voce di cui è discussione, aperte le offerte economiche, l’ ATI controinteressata è risultata aggiudicataria con punti 94,38 a fronte di punti di 93,93 conseguiti dall’ appellante.
Per il parametro certificazioni l’ avviso di gara indicava il punteggio di 2 come “massimo”, lasciando intendere che dovesse essere graduato. La Commissione ha ritenuto che la certificazione UNI CEI EN ISO 13845:2003, congiunta a quella ISO 9001.2000, dovesse avere un più adeguato peso. Il giudizio di valore, espresso nell’ esercizio di discrezionalità tecnica, non appare irragionevole od incongruo, anche perché la Commissione ha assegnato i 2 punti della voce alla sola parte della fornitura certificata (il 46%), mentre alla soc. ALFA, che si era singolarmente impegnata per tutta la fornitura, ha riconosciuto punti 1,5 in considerazione del possesso di una sola certificazione. .
3.- Respinto l’ appello, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
         Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, respinge l’appello.
Condanna la soc.tà ALFA Medical Italia S.p.A. al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida a favore dell’Azienda Ospedaliera di Perugia in euro 2.000,00 (duemila/00) ed a favore della controinteressata soc.tà BETA s.r.l. in euro 2.000,00 (duemila/00) per complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
         Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2008, con l’intervento dei Magistrati:
– *****************                                         – Presidente
– ***************                               – Consigliere
-********************                           – Consigliere
– *************                                  – Consigliere
– ************************                -Consigliere,est.
 
L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE
f.to ************************       f.to *****************
 
 
IL SEGRETARIO
f.to ***************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………23/03/09……………..
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to **************

Lazzini Sonia

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