Naspi 2017, anticipata o a rate: chi ne ha diritto?

Redazione 30/05/17
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A chi spetta l’indennità di disoccupazione NASPI? E soprattutto, cosa è cambiato dal 2017 nella disciplina relativa all’assegno previdenziale? Per dare risposta a queste frequenti domande è necessario procedere con ordine, individuando le peculiarità dell’istituto.

La Naspi spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano perso il lavoro per volontà altrui e non a causa di propri inadempimenti, nonché agli apprendisti e ai soci di cooperativa che abbiano stipulato insieme al contratto associativo anche quello di lavoro subordinato.

Per beneficiare del sussidio, è necessario inoltre un’apposita domanda all’Inps, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi previsti dalla legge.

I Requisiti per la NASPI: la disoccupazione

Il primo requisito è lo stato di disoccupazione intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore; oltre a ciò, è necessario essersi iscritti tempestivamente al centro per l’impiego,rendendosi disponibili ad intraprendere percorsi di politica attiva del lavoro.

Esistono poi casi eccezionali in cui il lavoratore disoccupato ha diritto alla Naspi anche nei casi in cui abbia dato corso in prima persona all’interruzione del rapporto di lavoro. In particolare, laddove si sia dimesso durante il periodo di maternità oppure per giusta causa: si intende come tale una motivazione che non consenta di proseguire il contratto di lavoro per inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro (ad esempio, la mancata corresponsione dello stipendio).

Inoltre, il caso della risoluzione consensuale in caso di:

  • procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento
  • dopo il rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.

Tredici settimane di Contribuzione e 30 giorni di Lavoro Effettivo

In secondo luogo, è necessario aver maturato tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; si fa riferimento anche a quelli figurativi, accreditati per maternità obbligatoria o per i periodi di congedo parentale, nonché per i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età (max 5 giorni lavorativi nell’anno solare).

Infine, il lavoratore deve aver svolto trenta giorni di effettivo lavoro (a prescindere dalal durata oraria) nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione a prescindere dalla loro durata oraria.

Solo in presenza di alcuni eventi si può provvedere ad ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito, ad esempio casi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenza per congedi e/o permessi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, purché autorizzato;
  • assenza per congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata contribuzione;
  • assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

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