Multe automobilistiche, opposizione al Prefetto e prova della convocazione del ricorrente (Sentenza del Giudice di Pace di Apricena)

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Il Prefetto deve provare in giudizio l’avvenuta convocazione del ricorrente che ne abbia fatto richiesta, in caso contrario consegue l’illegittimita’ dell’ordinanza ingiunzione
 
La sentenza in commento, aderendo alla ormai costante giurisprudenza della Cassazione, ha accolto il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocita’ e che si era rivolto in prima istanza al Prefetto, ritenendo non sufficiente la sola esibizione dell’avviso di convocazione priva della prova dell’avvenuta notifica da parte del Prefetto.
 
 
Avv. Alfredo Matranga
 
 
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
APRICENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Apricena avv. Giancarlo CASALE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 842/2008 RG A,C
Tra
** rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Matranca ed elettivamente domiciliato in Apricena alla via Cavour n.. 22 presso lo studio legale dell’avo. Paola Cruciani,
opponente Contro
 
ci
 
Ufficio Territoriale del Governo di Foggia
Opposta
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza prefettizia di ingiunzione di pagamento Piot. 7181/2008 Stato Area III datata 27.10..2008 notificata 28.11.2008.
Conclusioni delle parti:
Per l’opponente:
1) L’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato .. Con ogni pronuncia consequenziale anche in ordine a spese ed onorari di giudizio.
Per la P.A. Opposta : Nessuno si costituiva,
Svolgimento del processo
Con ricorso fatto pervenire in cancelleria in data 27.12.2008, il sig. ^^ proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione di pagamento
1
della somma di euro 308,50 , hot 7181/2008 datata 27 10 2008 emessa dal Prefetto della Provincia di Foggia per violazione dell’art 142, comma 8 del C d.S
Avverso tale provvedimento prefettizio it ricorrente ha proposto opposizione per i seguenti motivi di diritto e di merito indicati net ricorso introduttivo:
a)         Violazione artt 203 e 204 Nuovo Codice della Strada Violazione art. 388 Reg. Nuovo C..d S ;
b)      Violazione art. 18 L. 689/1981;
c)      Violazione art.. 3 L..241/1990;
d)      Violazione art 18 della L. 689/81 sotto ulteriore profile;
e)      Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 1° , D.P.R 495/92. Violazione del Decreto Regio 7088 del 23 agosto 1980.. Difetto della prescritta taratura dell’apparecchio rilevatore della infrazione,
—omissis…
Fatto e Diritto
…omissis…
Tra le motivazione poste a base del ricorso, di preminente importanza ai fini decisionali della presente controversia, si ravvisa la mancata convocazione del ricorrente da parte della Prefettura di Foggia in occasione dell’istruzione amministrativa del ricorso prefettizio e ciò sebbene il De Leo ne avesse fatta espressa richiesta..
Sul punto, nella memoria di costituzione e risposta fatta pervenire in cancelleria dalla Prefettura risulta, di contro viene riportato che il ricorrente Di Leo aveva ricevuto l’invito all’audizione per il 0.3.07.2008, "regolarmente notificato con raccomandata con avviso di ricevimento, di cui si allega copia".
Invero tra gli atti e documenti trasmessi dalla Prefettura è stata fornita solamente la lettera di invito a firma del coordinatore dell’Area III , ma senza l’avviso di ricevimento da parte del destinatario De Leo; sicché non v’è prova che quest’ultimo abbia realmente ricevuto la raccomandata in questione. La mancata esibizione a questa cancelleria dell’avviso postale di ricezione della raccomandata, risulta oltretutto confermata anche dalla numerazione progressiva delle pagine di fax, giunte in ufficio.. In particolare si tratta di sei fogli numerati da 1 a 6 e tra questi non è presente alcun avviso postale. Parimenti, il citato avviso postale di ricezione non risulta. pervenuto neppure in cancelleria tra la documentazione allegata al memoria di costituzione e risposta della P.A. opposta, fatta pervenire in originale a mezzo raccomandata.
Orbene, la mancata produzione agli atti di causa della notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione nel procedimento prefettizio non può supportare, la prescritta interruzione dei termini paventata dalla P.A.. opposta, come statuito all’art. 204, comma 1 ter del C.d..S.,.
Ciò posto, va considerato che la scansione temporale degli adempimenti prefettizi si cumulano tra di loro e sono fissati in maniera perentoria, come stabilito al precedente comma 1 bis dell’art. 204 C..d..S, ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza- ingiunzione
Senonchè dall’esame della documentazione prodotta si rileva che l’ordinanza ingiunzione prefettizia è stata adottata il 27.10.2008 e quindi oltre il termine perentorio dei centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore (ossia il 28.02, 2008) come stabilito dall’art. 204, comma 1 C..d. S..
In definitiva questo giudicante non ha tenuto conto della interruzione dei termini prevista dall’art. 204, comma 1 ter C. d. poiché non c’è stata data prova dell’invito di presentazione all’audizione prefettizia notificato al ricorrente De Leo.
Va peraltro ribadito in questa sede che l’onere probatorio circa la effettiva notifica dell’invito all’audizione del De Leo in seno al procedimento prefettizio, gravava unicamente sulla P A. opposta, di talché quest’ultima non avendo prodotto in giudizio alcuna prova in merito, non può invocate a proprio favore l’istituto dell’interruzione del termine perentorio fissato all’art. 204 , 1 comma, C.d S. per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione nei confronti di De Leo.
D’altronde anche la Cassazione Civile in costante giurisprudenza, ritiene che l’inosservanza del termine entro il quale, ai sensi dell’ art 204 del CAS., Il Prefetto tenuto ad emettere l’ordinanza ingiunzione, se ritiene fondato l’accertamento, comporta il vizio di violazione di legge e rende pertanto il provvedimento invalido e annullabile, in quanto la previsione dei termini per l’esercizio di poteri sanzionatori da parte della PA. costituisce garanzia procedimentale in favore del cittadino, a tutela del suo interesse a non restate esposto alla irrogazione della sanzione per un tempo maggiore di quello prefissato (Cass. Civ , Sez.. I, 9 9 2002 n 13078; Cass. Civ., Sez.20,..12 2002 n18153).
Si ritengono assorbiti tutti gli altri motivi di demo.
In ordine alle spese del presente giudizio,il Giudicante ritiene che ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente.
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Apricena, definitivamente pronunciando, nella causa n. 842/08 R.G.A., visti gli atti del procedimento;
ACCOGLIE
·                 il ricorso in opposizione proposto da ***, avverso l’ordinanza-ingiunzione plot 7181/2008-Stato Area datata 27 10 2008 emessa dal Prefetto della Provincia di Foggia e, per l’effetto, annulla il provvedimento stesso e la conseguente sanzione amministrativa di euro 308,50;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Matranga Alfredo

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