Motivazione delle pene accessorie ex art. 85 d.P.R. 309/1990

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La Cassazione, con una recente sentenza (n. 42850 del 19 ottobre 2023) ha chiarito che le pene accessorie previste dall’art. 85 del d.P.R. 309/1990 necessitano di un’apposita motivazione.

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Corte di Cassazione – Sez. IV Pen. – Sent. n. 42849 del 19/10/2023

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Indice

1. La questione

La Corte di Appello di Bari, in riforma di una sentenza emessa dal GUP del Tribunale della medesima città, escludeva la recidiva e rideterminava la pena nei confronti dell’imputato, in anni due di reclusione ed euro 10.000,00, confermando nel resto la sentenza.
Ciò posto, avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva carenza di motivazione con riferimento alla revoca del divieto di espatrio e del ritiro della patente.

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2. Motivazione delle pene accessorie: soluzione della Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di stupefacenti, avendo le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio (articolo 85, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309) natura facoltativa e non obbligatoria, l’irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice, mancando la quale, la sentenza impugnata va annullata in parte (Sez. 3 n.10081 del 21/11/2019).
Il Supremo Consesso, di conseguenza, annullava la sentenza impugnata, limitatamente ai punti concernenti il divieto di espatrio e la revoca della patente di guida, rinviando per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari altra sezione, visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiarandosi al contempo irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.

3. Conclusione

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio (articolo 85, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309) hanno natura facoltativa e non obbligatoria e, pertanto, la irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice, mancando la quale la sentenza impugnata va annullata in parte.
Ove dunque si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà impugnare un provvedimento sprovvisto di adeguata motivazione sul punto nei modi consentiti dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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