Morosità di immobile in un trust in condominio

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In caso di morosità relativa ad unità immobiliare conferita in un “trust” facente parte di un condominio è legittimo il decreto ingiuntivo nei confronti del trustee?
riferimenti normativi: art. 1118 c.c.; 1123; 63 disp. att. c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., sez. II, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017
Corte di Cassazione – sez. II – sentenza n. 3190 del 02-02-2023

Indice

1. La vicenda

Alcuni immobili facenti parte di un condominio venivano conferiti in un trust liquidatorio del quale una società fiduciaria s.r.l. aveva la qualità di trustee. Quest’ultima riceveva dal condominio un decreto ingiuntivo per spese condominiali non corrisposte, decreto a cui si opponeva eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di riscossione dei contributi azionata dal condominio in assenza di spendita di detta qualità, l’impignorabilità dei beni amministrati per conto del trust ed ancora l’inesistenza e l’indeterminabilità del credito ingiunto. Il Tribunale, però, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, precisava, tra l’altro, che il trustee era tenuto in proprio, quale proprietario dell’immobile sito nel condominio, alle obbligazioni nascenti dalla titolarità dei beni conferiti nel trust; inoltre i giudici di secondo grado escludevano che fosse rilevante la pretesa dichiarazione di “impignorabilità dei beni” amministrati dalla società fiduciaria; in ogni caso gli stessi giudici ritenevano inammissibili le circostanze riferite dalla appellante per la prima volta in comparsa conclusionale relative alle modalità di costituzione del trust e alle vicende attinenti la diversa fase esecutiva.

2. La questione

Qualora un’unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un “trust” traslativo, l’amministratore condominiale (a norma degli articoli 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c.), può riscuotere “pro quota” i contributi nei confronti del trustee?

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3. La soluzione

La Cassazione ha dato torto alla società fiduciaria trustee. Come hanno notato i giudici supremi gli immobili compresi nel condominio a cui si riferiscono i contributi oggetto del decreto ingiuntivo sono stati conferiti in un “trust” traslativo, di cui la “trustee” società fiduciaria s.r.l. è divenuta titolare e, quindi, tenuta a corrispondere gli oneri condominiali. Del resto, ad avviso dei giudici supremi, i tre centri di imputazione della vicenda sono il disponente, il “trustee” e il beneficiario, mentre il “trust” non rileva quale soggetto giuridico dotato di una distinta individualità. La Cassazione, però, ha confermato che è il “trustee” il titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato; quest’ultimo perciò è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, operando non quale rappresentante del “trust” o del beneficiario, ma quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto.

4. Le riflessioni conclusive

La conclusione della Cassazione trae fondamento dall’art. 2 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, secondo la quale per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
L’istituto del trust si è diffuso anche in Italia e, inevitabilmente, anche il “mondo condominio” ne è stato coinvolto. Il ragionamento riguarda soprattutto i più frequenti trust di carattere familiare destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria.
Su piano pratico si può costituire un trust (al fine di amministrare uno o più appartamenti in condominio) per tutelare un familiare o un soggetto debole (ad esempio, un soggetto diversamente abile).
Colui che decide di costituire il trust è il disponente che, da un lato conferisce ad un altro soggetto (trustee) la gestione di parte del suo patrimonio (nel nostro caso appartamenti in condominio), dall’altro sceglie la legge regolatrice dell’istituto e detta le regole di gestione dei beni (la legge infatti permette e impone di regolare rapporti fra italiani secondo una legge straniera).
Nel trust, quindi, alcuni beni del disponente vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato.
In particolare il trustee deve esercitare ogni facoltà e ogni potere relativi ai beni in trust perché tali beni effettivamente gli appartengono; di conseguenza egli è legittimato a compiere qualunque atto competa al loro titolare
La titolarità dei beni del trust e dei relativi diritti, quindi, viene attribuita al gestore; tuttavia i beni destinati restano segregati nel trust e diventano estranei al patrimonio personale sia del disponente che del trustee.

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