In che modo si cede un credito

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La cessione del credito è disciplinata dall’articolo 1260 del codice civile, rubricato “cedibilità dei crediti” che recita:

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge .
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione
”.

Le finalità della cessione di un credito possono essere diverse. Spiego con degli esempi.

A ha un debito di 100 euro verso B e un credito di 120 euro verso C. Egli potrebbe cedere a B il proprio credito verso C a fronte della liberazione dal proprio debito (il sovrapprezzo di 20 euro potrebbe essere considerato come una sorta di pagamento per il rischio che C non paghi B).

Un altro esempio è quando il creditore è un’azienda che sta per chiudere e, volendo definire i rapporti attivi e passivi al più presto, cede i crediti a un’altra società nata dalle ceneri della prima.

Un’altra ipotesi nella quale si fa ricorso alla cessione del credito è con le banche. La banca acquista un credito erogando del denaro al cedente (denaro di importo inferiore rispetto al credito, lucrando sulla differenza). In questo modo il cliente dell’istituto di credito può contare su una immediata disponibilità economica.

Cessione a scopo di garanzia

La cessione del credito può essere anche effettuata a scopo di garanzia, quando il debitore, a garanzia della propria esposizione debitoria, cede i crediti che vanta nei confronti di terzi al suo creditore. Essendo la cessione del credito un contratto tra cedente (il creditore) e cessionario (il terzo), il debitore resta estraneo, essendo per lui lo stesso adempiere la prestazione nei confronti del creditore originario o del cessionario, però la cessione deve essere comunicata al debitore al più presto.

Se non dovesse essere comunicata, il debitore che adempie nelle mani del cedente avrebbe lo stesso fatto il proprio dovere e il cessionario non gli potrebbe chiedere un’altra volta la prestazione. Quando riceve la comunicazione, il debitore si libera dai suoi obblighi adempiendo nelle mani del cessionario.

Per sapere tutto su questo argomento leggi 

Le alienazioni in garanzia

Aggiornato al D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72 che ha introdotto il nuovo art. 120-quinquiesdecies nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), rubricato “Inadempimento del consumatore”, nonché al D.L. 3 maggio 2016 n. 59 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito con Legge 30 giugno 2016 n. 119 che ha introdotto il pegno non possessorio e l’art. 48-bis al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato” e alla bozza di D.M. ex art. 120-quinquiesdecies comma 5 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) proposto dal MEF, il presente volume ha lo scopo di semplificare la comprensione e l’approccio alle nuove tecniche di concessione e di recupero del credito, partendo da un’attenta analisi della normativa vigente, con particolare attenzione all’istituto del patto commissorio.Occorre considerare che la crisi economica e finanziaria dell’ultimo decennio e la crisi del mercato creditizio, unite all’eccessiva durata del processo esecutivo e alle difficoltà di recupero dei crediti da parte degli istituti finanziari, comportano delle conseguenze pratiche di non poco momento in ordine alla concessione del credito e alla soddisfazione delle pretese creditorie in genere e in particolare degli Istituti di Credito, tanto da condurre lo stesso Legislatore europeo e italiano ad introdurre normative di favore, tese a velocizzare (quando non sostituire) le esecuzioni forzate “ordinarie” e ad introdurre forme di garanzia prima non tipizzate né conosciute.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Saverio Sabatini, avvocato civilista fondatore dello Studio Legale “Sabatini e Associati” di Ancona che cura gli interessi di numerose aziende private e pubbliche, società di capitali e istituti di credito. Specializzato in diritto civile, con particolare vocazione per il diritto delle società ed esperto in materia bancaria, fiscale e fallimentare, è autore di numerose pubblicazioni in ambito di diritto commerciale, nonché relatore in convegni e seminari.

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Cessione gratuita e a titolo oneroso

Esistono due tipi di cessione del credito:

La cessione del credito gratuita, quando il cedente vuole compiere un atto di generosità a favore del cessionario, che non si compie con la consegna di una somma di denaro, ma con il trasferimento gratuito del diritto di riscuotere il credito vantato verso un’altra persona.

La cessione del credito onerosa, quando il cedente ottiene in cambio della cessione un corrispettivo in denaro, venendo finanziato dal cessionario. Nella cessione onerosa spesso il prezzo che il cessionario deve pagare al cedente è costituito da una componente fissa (riconosciuta alla conclusione del contratto) e da una variabile commisurata (in percentuale) all’importo incassato dal cessionario in relazione al credito ceduto.

Nella cessione a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, salvo patto contrario. Nella cessione a titolo gratuito, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito quando il cedente ha espressamente promesso la garanzia.

 

Cessione pro soluto e pro solvendo

La cessione può anche essere:

Cessione del credito pro solvendo, quando il creditore cedente garantisce al terzo cessionario la solvibilità del debitore. Se il debitore non dovesse pagare, il terzo potrebbe lo stesso esigere la prestazione nei confronti del cedente. Il tipico caso è quando la banca sconta le fatture.

Cessione del credito pro soluto, quando il cedente non garantisce per il pagamento del debitore e se costui non adempie, il cessionario non può pretendere la prestazione dal cedente.

Il contratto di cessione del credito stabilisce se si debba intendere “pro solvendo” o “pro soluto”. Se il contratto di cessione non stabilisce quale dei due tipi di cessione si deve intendere, si applicano le regole della cessione pro soluto, il cessionario si assume il rischio dell’insolvenza del ceduto, il cedente è definitivamente liberato da ogni obbligo per effetto della cessione.

Se il debitore non adempie alla propria prestazione, il creditore cedente è tenuto a risarcire al cessionario i danni subiti pari agli interessi e alle spese sostenute per la cessione e per promuovere azioni contro il debitore.La garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dovuta alla negligenza del cessionario che non ha iniziato o proseguito le istanze contro il debitore stesso.

Per attuare il trasferimento del credito è necessario un contratto tra cedente e cessionario. La legge non impone una forma particolare, che potrebbe essere verbale, fermo restando l’obbligo dell’informazione successiva al debitore. Per avere maggiore sicurezza e per fissare in modo sicuro eventuali clausole aggiuntive, la gratuità o l’onerosità, il pro solvendo o il pro soluto, è sempre meglio preferire la scrittura privata. Per fare in modo che la scrittura sia opponibile anche ai terzi sarà opportuno darle data sicura, registrando l’atto e pagando la relativa imposta di registro.

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti in suo possesso che sono in grado di provare l’esistenza del credito. L’obbligo non sussiste se il credito non è documentato. L’inosservanza dell’obbligo costituisce inadempimento che il cessionario non può fare valere se il credito gli è stato lo stesso pagato.

In caso di cessione di un credito futuro il creditore si deve procurare dal cedente le informazioni sull’esistenza del credito contestato, mentre non le può pretendere dal debitore ceduto.

Cessione da comunicare al debitore ceduto

La cessione del credito non deve essere autorizzata dal debitore ceduto ma gli deve essere comunicata, dal momento dell’avveduta comunicazione la cessione ha effetto nei confronti del debitore. Anche se la legge parla di “notifica” della cessione, è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell’avvenuta cessione anche attraverso qualsiasi tipo di comunicazione, anche verbale. È sempre meglio una comunicazione scritta, meglio se con raccomandata o con una posta elettronica certificata. Al fine della validità della notifica non è necessario che il ceduto venga a conoscenza dell’intero atto di cessione, è sufficiente che gli siano comunicati gli elementi essenziali della cessione.

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Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni

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Il terzo acquirente del credito, il cessionario, acquista i diritti del creditore cedente. Ha la possibilità di fare causa al debitore ceduto se questi non paga, può agire in esecuzione forzata, effettuare pignoramento, iscrivere ipoteca sui suoi beni, presentare un’istanza di fallimento, pretendere il risarcimento del maggiore danno che deriva dal ritardo nel pagamento del credito.

Eccezioni opponibili al cessionario

Il debitore ceduto può opporre al cessionario, acquirente del credito, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Ad esempio se il credito deriva da un contratto nullo, la contestazione può essere mossa anche nei confronti del cessionario, che può rilevare:

  • le eccezioni relative alla fonte del credito, inesistenza, nullità, annullabilità del contratto dai quali è sorto il rapporto obbligatorio;
  • l’avvenuto pagamento nelle mani del cedente, se antecedente alla notifica della cessione o alla sua conoscenza;
  • la prescrizione del diritto;
  • le eccezioni di carattere processuale, come ad esempio la carenza di giurisdizione, l’incompetenza per territorio del giudice adito;
  • l’incedibilità per legge o per contratto del credito, nel secondo caso nell’ipotesi che si provi che il cessionario era a conoscenza del divieto di cessione;
  • le eccezioni relative all’inadempimento, o all’inesatto adempimento, da parte del cedente.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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