Modifiche al Codice deontologico forense: la delibera CNF pubblicata in GU

Il CNF modifica il Codice deontologico: nuove regole su riservatezza, arbitrato, minori e negoziazione assistita. Il testo e l’analisi.

Lorena Papini 03/09/25
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Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato importanti modifiche al Codice deontologico forense, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2025. Le novità riguardano la riservatezza nei rapporti professionali, la tutela dei minori, le incompatibilità negli incarichi arbitrali e la disciplina della negoziazione assistita, con un ampliamento del Titolo IV dedicato anche alle ADR.

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Indice

1. La pubblicazione delle modifiche al Codice


Con la Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025, è stata resa nota la delibera n. 636 del Consiglio Nazionale Forense del 21 marzo 2024, che introduce significative modifiche al Codice deontologico forense. Il provvedimento, adottato dopo la consultazione dei Consigli dell’Ordine circondariali, incide su vari articoli del Codice (48, 50, 51, 56, 61, 62 e 62-bis) e ridefinisce la titolazione del Titolo IV, dedicandolo ai “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”. Si tratta di un intervento organico che mira ad aggiornare la disciplina deontologica alla luce delle nuove prassi professionali e delle crescenti esigenze di tutela della riservatezza e dell’indipendenza.

2. Rafforzamento della riservatezza e dei rapporti con i colleghi


Le modifiche agli artt. 48, 50 e 51 pongono al centro la correttezza nei rapporti interni alla categoria e con i clienti. Viene confermato il divieto di consegnare direttamente al cliente corrispondenza riservata, che può essere trasmessa solo al collega subentrante, sempre vincolato alla riservatezza. Inoltre, si impone all’avvocato l’obbligo di dichiarare in nuove istanze eventuali provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, per garantire trasparenza e lealtà processuale. Infine, è stato rafforzato il divieto di testimoniare su colloqui riservati e proposte transattive, a tutela della fiducia e del dialogo tra professionisti.

3. Tutela del minore e indipendenza nell’arbitrato


Di grande rilievo la riscrittura dell’art. 56, che disciplina l’ascolto del minore. L’avvocato potrà procedere solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo conflitti di interesse, e dovrà adottare modalità rispettose del preminente interesse del minore. Quanto all’arbitrato, l’art. 61 amplia i casi di incompatibilità: l’avvocato non potrà assumere incarichi se vi sono rapporti professionali diretti o indiretti con i difensori delle parti, inclusi soci, associati o collaboratori abituali. È previsto, inoltre, l’obbligo di comunicare per iscritto ogni circostanza idonea a incidere sull’indipendenza, con il consenso delle parti quale condizione per proseguire l’incarico.

4. ADR e negoziazione assistita: un nuovo Titolo IV


Particolarmente innovativo l’inserimento dell’art. 62-bis dedicato alla negoziazione assistita, che sancisce obblighi di lealtà, riservatezza e correttezza dell’avvocato durante il procedimento. Sono introdotti divieti specifici, come l’impugnazione di accordi cui il legale abbia contribuito, salvo fatti sopravvenuti, o la suggestione indebita dei testimoni. Le sanzioni disciplinari risultano graduate: la violazione degli obblighi di lealtà e correttezza comporta la censura, mentre la violazione della riservatezza può portare alla sospensione da due a sei mesi. Contestualmente, il Titolo IV del Codice assume una nuova formulazione, estendendo i doveri dell’avvocato anche ai procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie, in linea con il ruolo sempre più centrale delle ADR nel sistema giustizia.

Considerazioni conclusive


Le modifiche deliberate dal CNF rappresentano un passo evolutivo della deontologia forense, volto ad adattarla alle sfide della professione contemporanea. Viene rafforzata la protezione di valori fondamentali come la riservatezza, l’indipendenza e l’interesse superiore del minore, ma anche il ruolo dell’avvocato nelle procedure alternative al contenzioso giudiziale. L’introduzione di regole specifiche per la negoziazione assistita e la ridefinizione del Titolo IV testimoniano la volontà di collocare l’avvocato come garante di correttezza e lealtà non solo in giudizio, ma anche nei percorsi stragiudiziali di composizione dei conflitti.

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