I modi di acquisto a titolo originario della proprietà

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Modi d’acquisto della proprietà sono i fatti giuridici che hanno per effetto l’acquisto della proprietà di una cosa.

Sono disciplinati dal codice civile all’articolo 922 con un’elencazione esemplificativa. Dei modi di acquisto parla anche l’articolo 42 comma 2 della Costituzione, che riserva alla legge il compito di determinarli, allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà e di renderla accessibile a chiunque.

Come da tradizione si distingue tra:

Modi di acquisto a titolo originario, dove l’acquisto della proprietà non dipende dal diritto di un precedente titolare (ad es., il pescatore diventa proprietario dei pesci caduti nella rete), ma nasce direttamente nel patrimonio dell’attuale titolare.

L’acquisto a titolo originario non si ha esclusivamente quando il diritto di proprietà su un bene sorge per la prima volta in capo a un soggetto, ma ricorre ogni volta che l’acquisto della proprietà non deriva dal diritto del precedente titolare e prevale anche su questo (ad esempio, usucapione, acquisto di beni mobili ex art. 1153 c.c.).

Modi di acquisto a titolo derivativo, dove l’acquisto del diritto di proprietà presuppone il suo trasferimento dal precedente proprietario, cioè dipende dall’esistenza del diritto del dante causa (ad esempio, compravendita).

Questa distinzione ha rilevanza giuridica perché l’acquisto a titolo derivativo è soggetto all’applicazione di due principi.

Nessuno può trasferire agli altri maggiori diritti di quanti egli stesso abbia (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet), l’avente causa acquista il diritto se il dante causa ne era titolare e l’acquisto è gravato dai diritti reali parziali eventualmente esistenti sulla cosa.

La risoluzione o la dichiarazione di nullità che colpisce l’acquisto del dante causa si ripercuote sul patrimonio dell’avente causa, facendo venire meno il suo acquisto (resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis).

Al contrario, nell’acquisto a titolo originario, si estingue il diritto del precedente proprietario e si estinguono i diritti reali e le garanzie reali esistenti sul bene.

Modi di acquisto a titolo derivativo sono i contratti traslativi della proprietà, i trasferimenti coattivi (ad esempio, l’espropriazione), la successione mortis causa.

 

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Ci sono i modi di acquisto di cose mobili per le quali non è individuabile nessun soggetto che possa vantare il possesso o la detenzione (cose vacuae possessionis).

L’occupazione ex (artt. 923-926 c.c.) è la presa di possesso delle cose mobili che non sono di proprietà di nessuno (gli immobili vacanti sono di proprietà dello Stato e l’occupazione non può avere in oggetto beni immobili)

Sono le cose mobili che non sono state di proprietà di nessuno (res nullius), e le  cose abbandonate (res derelictae).

L’articolo 923 del codice civile, elencava tra le res nullius anche gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca, ma la relativa legge ha disposto che la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, perciò l’occupazione di animali oggetto di caccia costituisce occupazione di res alicuius, non più di res nullius.

Per aversi occupazione sono necessari l’impossessamento del bene e  l’intenzione di farlo proprio (animus occupandi).

In ordine al rilievo da riconoscere all’animus occupandi si discute intorno alla natura giuridica dell’occupazione, alcuni la considerano un negozio di attuazione, ritenendo essenziale questo elemento soggettivo, altri la considerano un sempliceatto giuridico, ritenendo sufficiente la volontarietà del comportamento e non anche la volontà dell’effetto che questo produce.

 

Invenzione, in senso giuridico, è il ritrovamento delle cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario o, se questi è ignoto, al Sindaco del luogo ove vengono rinvenute.

Se, dopo un anno dalla consegna della cosa, il proprietario non si è presentato a ritirarla, il diritto di proprietà su di essa spetta al ritrovatore.

Se il proprietario si presenta, deve al ritrovatore un premio (premium inventionis), che è pari al 10% del valore della cosa stessa.

Una forma particolare di invenzione riguarda il tesoro, cioè le cose mobili di pregio, nascoste o sotterrate, di cui nessuno può provare di essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo nel quale si trova, se rinvenuto da costui, per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore, se viene ritrovato per caso, nel fondo altrui.

Il tesoro è un retaggio di tempi antichi e ha scarsa rilevanza pratica. Questo dipende soprattutto dal fatto che proprio i casi più rilevanti, quelli relativi a cose d’interesse archeologico, artistico e altro, appartengono sempre al patrimonio indisponibile dello Stato, e da chiunque siano stati ritrovati, e sono di conseguenza sottratti alla disciplina del tesoro, applicandosi ad essi la normativa della legislazione speciale (ex artt. 826, 839 c.c.).

Il primo articolo dà un’elencazione dei beni considerati culturali, il secondo dispone che i beni appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile (ex artt. 822– 826 c.c.).

L’accessione è il fenomeno che si verifica quando il proprietario del suolo diventa titolare di qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo, da chiunque realizzata. Intesa in questo senso, l’accessione è disciplinata, oltre che dall’articolo 934, anche dagli articoli 935-938 del codice civile.

Una parte della dottrina utilizza il termine accessione per indicare un fenomeno più ampio, che comprende anche l’unione e la commistione (ex art. 939 c.c.), l’alluvione (ex art. 941c.c.) e l’avulsione (ex art. 944 c.c.).

In questo senso, l’accessione non è relativa esclusivamente a lavori realizzati sul fondo, ma esprime l’idea secondo la quale quando due cose appartenenti a diversi proprietari sono unite e la loro separazione non potrebbe farsi senza grave danno, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà della cosa accessoria (accessorium sequitur principale).

In particolare l’articolo 934 del codice civile regola l’ipotesi di accessione di un bene (edificio, piantagione o altra costruzione) al bene immobile per eccellenza, il suolo, sancendo, secondo il principio che qualunque piantagione, costruzione o parte che venga materialmente unita al suolo (bene immobile) per unione organica o per lavoro dell’uomo accede al suolo e diventa proprietà del proprietario di questo, secondo il principio quod solo inaedificatur solo cedit.

L’acquisto della proprietà sulla parte non avviene esclusivamente a titolo originario ma anche automaticamente e in questo l’accessione si distingue dall’occupazione e dalla invenzione dove rileva l’elemento volontaristico (animus occupandi nella occupazione, volontà di restituire il bene nell’invenzione).

Dott.ssa Concas Alessandra

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