Misure di sicurezza: ineseguibilità dell’espulsione in capo allo straniero in caso di rischio di trattamenti inumani o degradanti per l’espulso

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La Sentenza della Suprema Corte oggetto di queste brevi note trae origine dal ricorso presentato dal detenuto L. H., il quale, personalmente, impugnava l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 15.11.2016 che respingeva l’appello avverso il diniego della revoca anticipata della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.

Il provvedimento oggetto di reclamo evidenziava, in primis, che l’istante sta espiando una pena di anni sei e mesi otto di reclusione per violazione della disciplina di stupefacenti – con fine pena al 21.01.2018 – : pertanto, la domanda di revoca dell’espulsione, sulla scorta della particolare condizione di avente diritto alla protezione sussidiaria, non veniva neppure esaminata in ragione del non prossimo fine pena.

Il reclamante evidenziava poi come la domanda di protezione sussidiaria – nel merito –  poteva essere accolta in virtù dell’art. 2 lett. G del d.lgs 251/2007, tenuto conto che, all’esito della conduzione al CIE e qualora rimpatriato, il ricorrente paventava il grave rischio di condanna a pena di morte; di contro, il Tribunale non ravvisava l’urgenza di un immediato accertamento incidentale circa la condizione ostativa all’espulsione, atteso che, il mancato completamento della pratica amministrativa antecedente al fine pena, darebbe luogo esclusivamente all’ulteriore trattenimento presso il CIE e non all’esecuzione della espulsione.

Avverso la prefata ordinanza il Sig. L.H. adiva la Suprema Corte di Cassazione deducendo erronea applicazione delle norme regolatrici e vizio di motivazione, insistendo per la rilevanza della statuizione di merito – seppur incidentale -, dovendosi evitare la protrazione della restrizione presso il CIE, successiva alla decorrenza del fine pena, in virtù dei tempi di esame della domanda di protezione; il ricorrente esprimeva  pure la convinzione che la domanda doveva ritenersi tempestiva, poiché proposta decorsi quattro anni dall’inizio della detenzione, sicché la misura era da ritenersi revocabile.

Da ultimo, il ricorrente metteva in luce che la misura di sicurezza, in ogni caso, “non può essere eseguita” laddove esponga il soggetto a pericoli per l’incolumità ovvero a trattamenti disumani o degradanti, citandosi sul punto la disposizione dell’art. 20 del d.lgs. n. 251/2007, da interpretarsi coerentemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La Suprema Corte riteneva i motivi sopraesposti valevoli di accoglimento, affermando, in primis, che la ratio decidendi offerta dal Magistrato di Sorveglianza non risultava conforme ai contenuti legali del sistema giurisdizionale di tutela della condizione soggettiva del destinatario della misura di sicurezza: invero, pacifica è la “rivedibilità anticipata” della misura di sicurezza personale rispetto al momento di legale eseguibilità, così come è possibile adottare il provvedimento di revoca anticipata, durante la fase di espiazione, anche in riferimento a misura di sicurezza “istantanea” come l’espulsione.

A ben vedere, la misura di sicurezza è rivedibile, nella maggior parte dei casi, in relazione alla persistenza della pericolosità sociale, e tanto richiede, per logica, una ragionevole distanza temporale tra il titolo definitivo e la richiesta di rivalutazione e, in nessun caso, è estraibile dalle norme applicabili, una regola di necessaria prossimità della domanda al fine pena: sicché il primo principio di diritto offerto dalla Corte è l’assoluta “inesistenza di una ragione giustificatrice del diniego alla rivedibilità della misura di sicurezza personale correlata alla non prossimità del fine pena del soggetto istante”.

Dipoi, la Corte riteneva fallace pure la posizione del Magistrato di Sorveglianza circa il riconoscimento della protezione sussidiaria; ebbene, dapprima la Suprema Corte ribadiva la competenza della Giustizia adita ad un giudizio nel merito, non essendoci alcun limite all’apprezzamento incidentale, anche e non dimeno, poiché non può ritenersi carente l’interesse ad ottenere una immediata verifica di quanto prospettato dal ricorrente.

Sul punto, la Corte, per completezza di indagine, offriva un breve excursus sulla compatibilità della misura di sicurezza – espulsione – e la condizione di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria, rimandando comunque al giudice di merito quanto alla verifica in fatto.

All’esito di un integrale richiamo giurisprudenziale alla Sez. 6 n. 20514 del 28.4.2010 e normativo alla Convenzione europea del 1950, nonché alla cd Carta di Nizza ed a norme comunitarie direttamente applicabili, oltre che alla Convenzione di Ginevra con riguardo alla condizione di “rifugiato”, “va ritenuto esente un margine irrinunciabile di protezione, anche in via mediata (attraverso il divieto di respingimento), dei valori qui considerati (rifiuto della pena di morte, tortura e trattamento inumano o degradante sul soggetto ristretto) che appare porsi come condizione ostativa – anche in tema di espulsione – con carattere assoluto e preminente anche rispetto ad una condizione di constatata pericolosità sociale del destinatario (previo apprezzamento in concreto della serietà del paventato rischio), e ciò nell’ambito di una disposizione sovraordinata rispetto alle stesse direttive dell’Unione, certamente applicabile in ogni Stato dell’Unione”.

Quanto sopra impone l’assoluta doverosità in capo al Giudicante della verifica in fatto di quanto dedotto.

Ribadiva pure la Corte, la condizione giuridica soggettiva dello straniero in tema di accesso alla protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, rinvenibile nell’alveo dei diritti umani fondamentali; inoltre metteva in luce la Sez. 6 – 1 civ., sent. N. 2830 del 12.2.2015 sulla protezione sussidiaria quando il “giudice di merito abbia fondati motivi di ritenere che, se ritornasse al paese di origine, correrebbe un effettivo rischio si subire un grave danno”, nonché la Sez. 6 -1 civ., sent. 6503 del 20.3.2014 sulla natura del rischio, e la Sez. 6 -1 civ. ord. N. 21667 del 21.9.3013 in punto di “irrilevanza della gravità del reato commesso nel paese ospitante, lì dove sussista come condizione ostativa alla espulsione, il serio rischio di inflizione della pena di morte, tortura, o maltrattamenti inumani o degradanti”.

Dipoi la Corte, all’esito di una attenta analisi degli artt. 19 e 20 del d.lgs 251/2007, accoglieva in ricorso ed affermava altresì  i seguenti principi di diritto:

  • In sede di apprezzamento della domanda di revoca o di in eseguibilità della domanda o in eseguibilità in via anticipata della misura di sicurezza dell’espulsione, il Magistrato di Sorveglianza sono tenuti ad esaminare i profili in fatto e in diritto introdotti dalla parte, risolvendo, ove necessario, ed in via incidentale ogni questione in tema di sussistenza dei presupposti per l’ammissione allo status di rifugiato o di persona avente titolo alla protezione sussidiaria;
  • la disposizione di cui all’art. 20 del d. lgs. N. 251 del 2007 in tema di protezione dell’espulso, nella parte in cui consente di procedere al respingimento per motivi di ordine e sicurezza interna non è applicabile alle ipotesi in cui il soggetto istante corra, ove ricondotto nel paese di origine, serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

Dott.ssa Picaro Valeria

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