Il minore autore, vittima o testimone di un reato

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Il minore autore del reato

Nell’ambito delle interviste cognitive, anche il minore può essere protagonista di un interrogatorio. Dal punto di vista meramente procedurale si distinguono i casi in cui il minorenne sia autore, vittima o testimone oculare di un reato. Nel primo caso il diritto di ascolto deve essere necessariamente coordinato con il suo diritto alla difesa. Nell’ordinamento italiano il sistema penale minorile è attualmente disciplinato dal D.P.R. del 22 settembre 1988 n. 448[1] che rappresenta la prima ampia riforma del diritto minorile. Il criterio ispiratore del procedimento penale minorile è il principio del secondo comma dell’art. 31 della Costituzione in base al  quale la Repubblica “Protegge…l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Tale normativa trova, inoltre, le sue radici in taluni  documenti internazionali come le “Regole minime delle Nazioni Unite per l’Amministrazione della Giustizia Minorile”, la Raccomandazione n. 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile approvata nel 1987 oppure la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989. Proprio in quest’ultima vengono enunciati i principi fondamentali, di fatto costituenti la linea ideologica di riferimento del D.P.R. 448/88, nello specifico  il diritto del minore alle garanzie processuali, la riduzione al minimo dei rischi derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario, la specializzazione degli operatori della giustizia minorile.

Il principio cardine della normativa in esame può essere considerato l’art. 9, rubricato come “accertamenti sulla personalità del minorenne”, il quale, al primo comma dispone che: “Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili”. Il secondo comma invece precisa che “agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”. L’accertamento della personalità serve sia all’accertamento della sussistenza della capacità di intendere e volere in capo all’imputato minorenne, sia ad individuare la risposta più adeguata alle difficoltà personali e sociali che il minore ha evidenziato attraverso la commissione di un fatto penalmente rivelante. Il giudice e il Pubblico Ministero dovranno, quindi, acquisire gli elementi necessari a comprendere i bisogni e le risorse del ragazzo, oltre alle sue condizioni sociali e ambientali, al fine di individuare la risposta più adeguata al recupero e alle esigenze educative, senza interrompere il processo di maturazione già in atto. Da ciò derivano una serie di divieti imposti affinché l’imputato minorenne non venga etichettato a vita per mancanze commesse da piccolo: per esempio, il divieto di pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie ed immagini che rendano identificabile il minore imputato sino all’inizio del dibattimento qualora questo sia in udienza pubblica (art. 13) ovvero, ancora, il divieto di rilascio, oltre che al soggetto cui si riferiscono e alla autorità giudiziaria, delle certificazioni delle iscrizioni nel casellario giudiziale (art. 14).

Anche la non pubblicità del dibattimento, stabilita dall’art. 33 c.p.p. min., serve a mantenere una percezione sociale positiva del minore, la stessa deroga a questo principio, prevista dal secondo comma, è concessa dal collegio giudicante solo nell’esclusivo interesse del minore. Anche l’obbligo previsto per la polizia giudiziaria, dall’art. 20 disp. att. min., di adottare le opportune cautele nell’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, è funzionale a tutelare il minore dalla curiosità del pubblico, e quindi a ridurre i rischi di una stigmatizzazione. Per quanto concerne invece gli aspetti procedurali inerenti la fase dell’arresto ed il successivo ed eventuale processo, anche se nel procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni valgono le regole sancite dal codice di procedura penale vigente per gli adulti, sono, comunque, previste una serie di tutele rispetto all’imputato adulto. Dal momento che la restrizione della libertà personale costituisce per il minore un fatto traumatico, la legge prevede una serie di cautele nell’esecuzione dell’arresto, del fermo, dell’accompagnamento e del trasferimento fra istituti. Tali operazioni dovranno avvenire con le opportune cautele per proteggere i minori dalla curiosità del pubblico e ridurre i disagi e le sofferenze morali e materiali. Il procedimento per l’applicazione delle misure cautelari (art. 19) prevede, inoltre, che, durante le indagini preliminari, su richiesta del p.m. per i minorenni, il Giudice per le indagini preliminari, senza procedura in camera di consiglio, considerati sia gli accertamenti sulla personalità del minore,  prima di impartire le prescrizioni correlate alla misura cautelare, deve sentire l’esercente la potestà genitoriale.

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Al minore viene, inoltre, garantita assistenza sia sotto il profilo processuale attraverso la predisposizione di un elenco (tenuto dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati rientranti nel distretto del Tribunale per i Minorenni e aggiornato ogni trimestre) di difensori di ufficio specializzati in diritto minorile, sia dal punto di vista psicologico ed affettivo attraverso la presenza dei genitori o di altra persona idonea in ogni stato e grado del procedimento (art. 12). È comunque sempre assicurata la presenza dei servizi minorili, le cui funzioni principali consistono nella assistenza al minorenne, nello svolgimento dell’inchiesta sulla sua personalità, nel sostegno, trattamento e controllo di alcuni casi particolari (art. 13). Per quanto concerne la garanzia del diritto di difesa, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 20 del 1987[2] raccomanda ai governi di rivedere, se necessario, le proprie legislazioni inerenti i procedimenti contro i minori, rafforzando le garanzie legali durante i procedimenti, compresa la fase delle indagini di polizia; monito che si è configurato come necessario in quanto in alcuni paesi come la Francia non veniva garantito nessun diritto all’imputato durante le indagini di polizia, in particolare durante l’interrogatorio successivo al fermo il difensore non poteva accedere. Anche le fasi dell’udienza preliminare sono improntate alla miglior tutela del minore in quanto è previsto che il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità. Dell’udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all’esercente la potestà dei genitori, avverso il quale, se non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può emettere condanna al pagamento di un’ammenda. L’iter giudiziale può condurre a percorsi giudiziali differenti, non a caso l’inserimento degli istituti dell’irrilevanza del fatto, della messa alla prova, con contestuale dichiarazione di estinzione del reato in caso di esito positivo, e del perdono giudiziale; tutti strumenti che forniscono al minore autore di un crimine la possibilità di comprendere la gravità del reato commesso e le sue conseguenze. Altra particolarità del rito minorile, che risponde sempre all’esigenza di una maggior tutela dell’imputato, è quella che riguarda la composizione dell’organo giudicante (sempre in veste collegiale anche per l’udienza preliminare e per i fatti di competenza del Tribunale in composizione monocratica).

Il Collegio del dibattimento, infatti, deve essere formato da 4 soggetti, il Presidente, magistrato di Corte di Appello, il giudice a latere (magistrato di Tribunale) e due esperti (un uomo e una donna), giudici onorari benemeriti dell’assistenza e scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia. Il Giudice dell’udienza preliminare è un organo composto da tre membri: il giudice togato e due giudici onorari, sempre un uomo e una donna. In Appello, invece, la Sezione per i Minorenni del giudice di seconde cure, esamina i casi che vengono portati alla sua attenzione sempre con la presenza di tre giudici professionali e due onorari. Non si può dimenticare poi che la competenza del giudice minorile è esclusiva e funzionale e che, pertanto, questo organo giudiziario è l’unico chiamato a valutare del fatto criminoso commesso dal minore anche quando la condotta in questione, in base alle regole generali sulla competenza previste dal codice di procedura penale e dalla legislazione speciale, dovrebbe essere giudicata da organo diverso dal Tribunale (es. reati di competenza della Corte di Assise o del giudice di pace).

Il minore vittima o testimone di un reato

La normativa attuale prevede un’inversione di tendenza rispetto al passato nel caso in cui il minore sia vittima o testimone di un reato, dal momento che nel codice di procedura penale del 1930 l’attenzione verso il minore coinvolto come testimone o come parte lesa era pressoché nulla; l’unica norma che accennava ai minori era l’art. 449 che escludeva l’obbligo di prestare giuramento per i minori di anni 14. Nemmeno per i reati a sfondo sessuale, inoltre, era previsto l’obbligo di celebrare il giudizio a porte chiuse, essendo tale ragione lasciata alla discrezionalità del giudice con generico riferimento a ragioni di sicurezza, di ordine pubblico o moralità.  Nel caso di minore vittima di un reato, più precisamente di un reato a sfondo sessuale, i principi riguardanti le corrette modalità di ascolto sono stati elaborati  dalla Carta di Noto, un documento che raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno su “Abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità” tenutosi appunto a Noto (SR) nel giugno del 1996.

Tale documento, benché valga come semplice raccomandazione e non abbia carattere normativo (quindi la sua inosservanza non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell’esame nel processo) evidenzia la necessità di determinati parametri e cioè avvalersi di professionisti specificamente formati, che devono utilizzare metodologie e criteri ritenuti affidabili dalla comunità scientifica; utilizzare un setting adeguato, tale da garantire la serenità del minore e di procedere a videoregistrazione o quantomeno audio-registrazione; si specifica comunque che l’incidente probatorio è la sede privilegiata delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento; informare il minore dei suoi diritti e consentirgli di esprimere sue opinioni, esigenze e preoccupazioni; evitare domande o comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte; per di più la funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. Da ricordare che tali principi valgono anche nei casi di abusi sessuali collettivi sui minori. Ai suddetti principi si affiancano ovviamente quelli del codice di procedura penale il quale, all’art. 609 decies, precisa che “l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede”.

La necessità che intervenga l’ammissione del giudice è volta alla tutela del minore, al fine di escludere che l’assistenza possa essere fornita, non solo dal genitore abusante, ma anche dall’altro genitore che ponga in essere meccanismi collusivi nei confronti dello stesso. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili del Ministero della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Il minore è sentito dal giudice assieme ad un familiare o ad un esperto di psicologia infantile (art. 498 quarto comma c.p.p.). In questo caso, il familiare e/o l’esperto svolge una funzione di ausilio del giudice e non già di assistenza psicologica del minore. A parte queste premesse di carattere generale, la norma di riferimento riguarda l’acquisizione delle dichiarazioni della vittima o del testimone prima dello svolgimento del processo, con modalità che garantiscono la piena validità e il diritto di difesa dell’imputato (incidente probatorio, art. 392 c.p.p.). Tutte le previsioni sopra richiamate nascono dall’esigenza che l’ascolto del minore avvenga sempre in via anticipata, in quanto le prime dichiarazioni del bambino sono considerate maggiormente attendibili. Inoltre, si vuole accelerare il processo di elaborazione di vissuti dolorosi e la conclusione del dibattimento, per evitare di ripetere interrogatori riguardanti esperienze traumatiche. Il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal primo comma, e dunque anche se non vi sia motivo di ritenere che il testimone sia esposto a violenza o minaccia o promessa di denaro, ed anche se non vi sia motivo di ritenere che il minore o la persona offesa maggiorenne non potranno essere esaminati nel dibattimento “per infermità od altro grave impedimento”.

Di fondamentale  importanza poi è l’art. 398 comma 5 bis c.p.p., che detta le regole per la cosiddetta audizione protetta, la cui adozione è rimessa alla valutazione del giudice: “Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter del codice penale, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno”. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se le parti la richiedono. In particolare l’audizione protetta consta di varie fasi:

Una fase preliminare di conoscenza e accoglienza, che si svolge prima dell’audizione vera e propria, in cui il minore viene informato sul perché si trova in quel contesto, sulle modalità dell’audizione e sui suoi scopi. Questo momento risulta indispensabile per fornirgli una percezione sufficientemente chiara e sicura dell’esperienza e del contesto, nonché per presentargli la possibilità di farsi accompagnare nel setting di ascolto da una persona per lui significativa e rassicurante.

Successivamente l’esplicitazione delle finalità dell’audizione permette di coinvolgere il minore, cercando comunque di evitare una sua eccessiva responsabilizzazione per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento.

L’atteggiamento dell’esperto deve favorire la creazione di un contesto di ascolto sicuro ed empatico, rispettoso dei tempi di elaborazione del trauma del minore, assumendo un atteggiamento di disponibilità e di valorizzazione del minore.

La capacità di ascolto dell’esperto deve comprendere altresì un’attenzione a diversi livelli: uso delle parole, suono e tono della voce, postura, comunicazione non verbale, uso del silenzio, espressione dei vissuti correlati a ciò che sta raccontando.

Il rapporto tra intervistatore e bambino deve essere caratterizzato anche dalla fiducia e l’esperto, se vuole che il minore sia sincero con lui, deve essere in grado di fare altrettanto, per esempio, non deve fare promesse che poi non potrà mantenere.

La modalità con cui si formano le domande può avere notevoli ripercussioni sulla rappresentazione mentale dell’evento. Per evitare condizionamenti è importante che l’esperto formuli domande aperte, evitando il ricorso a domande suggestive o che possano, in qualche modo, guidare la risposta. Non interrompere l’esposizione dei fatti, rispettare i tempi del minore, attendendo una sua risposta ad ogni domanda.

Un setting di ascolto adeguato deve consentire due operazioni parallele e cioè  la valutazione di fattori cognitivi del bambino alla luce della fase di sviluppo in cui si trova nonché l’approfondimento e l’analisi degli elementi relazionali, affettivi e motivazionali legati alle specifiche interazioni tra la vittima e gli adulti implicati.

Nel linguaggio da utilizzare nel colloquio col minore, l’esperto deve essere in grado di conoscere e di monitorare gli effetti che le sue domande possono avere sul bambino.

Le medesime norme sull’ascolto si applicano anche nel caso di minorenni che siano cittadini stranieri; tuttavia per questi ultimi si pongono delle particolari questioni per quanto riguarda l’imputabilità e l’identità[3]. Nel primo caso bisogna tener conto che l’accertamento della capacità d’intendere e di volere di un ragazzo straniero è influenzata dai problemi relativi alla lingua, l’identità culturale, l’inserimento in un contesto diverso; sotto il profilo dell’identità invece bisogna dire che molti minorenni stranieri che vengono denunciati o arrestati (specie per reati predatori) sono sprovvisti di documenti o in possesso di documenti non validi. La corretta attribuzione dell’età esatta e di eventuali cause di non imputabilità è, invece, fondamentale per l’applicazione o meno di norme per tutelarlo in maniera adeguata. In particolare: “quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone, anche d’ufficio, la perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.” (art. 8 del D.P.R. 448/1988). Per acquisire maggiori dati sull’età dell’indagato, sono indispensabili valutazioni mediche, quali ad esempio misurazioni antropometriche, rilievi dentari e, soprattutto, radiografie (in particolare quella del polso, del gomito e del bacino). Il potere di compiere queste attività è della polizia giudiziaria. L’articolo 349, comma 2 c.p.p.  prevede non meglio precisati “altri accertamenti” ai fini dell’identificazione della persona sottoposta alle indagini.

Per la identificazione la polizia giudiziaria deve attivarsi entro le dodici ore concesse. Nel procedere all’esame per la determinazione dell’età del fermato, la polizia giudiziaria potrà avvalersi di sanitari, dentisti etc. nominandoli propri consulenti ex art. 348 comma 4 c.p.p. Di grande rilievo è anche l’obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del paese cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui sia adottato nei suoi confronti un provvedimento in materia, fra l’altro, di libertà personale e di tutela dei minori. In caso però il minore abbia fatto istanza di asilo, è vietato contattare le autorità dello stato di provenienza. Numerosi sono i casi in cui il servizio sociale, sia quello ministeriale che, direttamente o indirettamente, quello dell’ente locale, si trova a dover seguire un minore straniero coinvolto nel processo penale. Se non vi sono particolari problemi per quanto riguarda i minori stranieri presenti regolarmente sul territorio, cui va riservato lo stesso trattamento giuridico del minore italiano, la questione si pone relativamente ai minori irregolari, sia perché entrati clandestinamente, sia perché non più in regola con la normativa relativa al soggiorno. Soprattutto in passato, l’incertezza normativa aveva lasciato spazio a orientamenti assai diversi, alla luce degli interventi normativi, si può affermare che anche il minore irregolare gode del medesimo trattamento giudiziario.

Per quanto riguarda i casi in cui il minore sia semplicemente testimone oculare di un reato si rinvia alla disposizione dell’art. 196 c.p.p., secondo cui “i minori (compresi coloro che abbiano meno di 14 anni) hanno la capacità di testimoniare”[4]. Il contenuto della disposizione in esame viene però parzialmente mitigato dall’art. 497 che, al secondo comma, prevede che “l’obbligo di impegnarsi a dire la verità nel rendere una testimonianza nel processo è previsto per le persone che hanno compiuto quattordici anni. Ad ogni modo l’attendibilità del testimone deve essere valutata dal giudice. Tale valutazione del teste minorenne compiuta dal giudice prevale sulle valutazioni compiute da esperti chiamati a dare pareri (art. 196 c.p.p.) per accertare la capacità del minore a deporre.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

[1] www.altalex.com.

[2] De Vincenzi, Difesa (diritto di) in diritto comparato, in Dig.Pen., Utet 1994, pag. 428.

[3] www.savethechildren.it.

[4] www.savethechildren.it.

Dott. Bonaccorso Walter

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