Messa in discussione della competenza attribuita con la sentenza di annullamento

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Quando, nel giudizio di rinvio, può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento

Indice

1. La questione

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in un caso di abusivismo edilizio, si dichiarava incompetente poiché il provvedimento, divenuto irrevocabile per ultimo risultante dal certificato del casellario giudiziale (si trattava di un incidente di esecuzione), era una sentenza del giudice di pace della medesima città.
Ciò posto, a seguito di ricorso per Cassazione presentato avverso l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Catanzaro rigettava l’istanza volta ad ottenere la revoca di una ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico Ministero in relazione ad un decreto penale di condanna emesso a seguito della commissione di un reato edilizio, la Sezione Terza della Cassazione annullava l’ordinanza con rinvio al giudice di pace di Catanzaro il quale, a sua volta, sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo «la materia edilizia appartenente alla competenza per materia del Tribunale», disponendo la trasmissione degli atti alla Suprema Corte.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

 Ad avviso del Supremo Consesso, non sussisteva nel caso di specie la materia oggettiva di un conflitto, evidenziandosi a tal proposito coma costituisca principio pacificamente affermato in sede di legittimità ordinaria quello secondo il quale (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015; Sez. 1, n. 1511 dell’11/12/2007) – in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen. – nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore atteso che l’art. 627 cod. proc. pen. al comma 1, dispone che nel giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Corte di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’art. 25 cod. proc. pen., rilevandosi al contempo che, a sua volta, tale norma giuridica prevede che la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza è vincolante, a meno che non risultino fatti nuovi (che, nel caso di specie, secondo gli Ermellini, non sussistevano posto che vi era un sub procedimento, iniziato con la domanda alla Corte di appello, che si era concluso con l’annullamento con rinvio dalla Cassazione per incompetenza funzionale che resta ferma, dunque, alla data della domanda).
Oltre a ciò, era infine fatto presente come sia, poi, del tutto pacifico che il principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002).
Di conseguenza, alla stregua di tali principi di diritto, i giudici di piazza Cavour ritenevano come fosse illegittimo il provvedimento del giudice di pace declinatorio della competenza così come attribuita con la sentenza di annullamento, in guisa tale che il conflitto doveva essere dichiarato inammissibile, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Catanzaro.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore atteso che l’art. 627 cod. proc. pen. al comma 1, dispone che nel giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Corte di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’art. 25 cod. proc. pen. che, come è noto, statuisce che la “decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore”.
La Suprema Corte, inoltre, sempre nella pronuncia qui in commento, specifica altresì che cotale principio rileva anche in sede di esecuzione.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si verifichi una situazione processuale di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.
 

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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