Memorie difensive: nel contenzioso bancario è illecito utilizzare dati che esulino dal merito del contenzioso stesso

Redazione 18/09/13
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Il principio è stato stabilito dal Garante per la privacy, il quale ha dichiarato illecito il trattamento di dati svolto da una banca nei confronti di un procuratore che rappresentava in giudizio alcuni clienti della banca stessa.

Dunque, per difendersi in giudizio la banca non può inserire nelle memorie difensive considerazioni relative al procuratore della controparte che esulano dal merito del contenzioso, poiché eccedono il concreto diritto di difesa

Nella fattispecie, che ha spinto il Garante ad intervenire, l’interessato aveva lamentato, l’uso improprio di suoi dati personali riferiti ad un pregresso rapporto di lavoro con un istituto bancario nell’ambito di memorie difensive presentate dallo stesso istituto bancario dinanzi all’Arbitro bancario e finanziario competente. Infatti, la banca aveva chiesto al Collegio arbitrario di considerare incompatibile l’attività di rappresentanza svolta dal procuratore perché questi, già dipendente dall’istituto, era stato licenziato per giusta causa e la vertenza instaurata era ancora pendente.

Il Garante, pertanto, ha ribadito i principi stabiliti dal Codice della privacy ed, in particolare, di quanto contenuto nelle Linee guida in materia di rapporti tra banche e clienti. Alla base di esse il principio che i dati prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, evitando la comunicazione di informazioni non rilevanti per le citate finalità di difesa. Nella fattispecie, invece, il trattamento dei dati personali del segnalante in occasione dei procedimenti celebrati dinanzi all’Arbitro bancario è risultato eccedente rispetto alle concrete esigenze difensive della banca in quanto finalizzato, non tanto a dimostrare l’eventuale scarsa attendibilità delle affermazioni rese dai clienti che avevano fatto ricorso contro la banca, quanto piuttosto a rendere un’immagine negativa, per fatti extraprocessuali, e comunque estranei alla materia del contendere, del loro procuratore.

Il trattamento di dati operato dalla banca è risultato dunque illecito. Di conseguenza, i dati eccedenti riferiti al procuratore non potranno essere più utilizzati dalla banca.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento