Medico dirigente di primo livello di un’ Usl che coltiva in un terreno di sua proprietà piante canapa indiana:: la Corte dei Conti non riconosce il danno all’immagine subito dall’Amministrazione di appartenenza in quanto l’attività delittuosa esercitata

Lazzini Sonia 15/02/07
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In tema di giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, merita di essere segnalata la sentenza numero 1555 del 2 ottobre 2006 emessa della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana
 
< Come è noto, perché si possa esercitare l’azione di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti occorre non solo che un danno sia sofferto dall’ente pubblico e che sia chiamato a risponderne un soggetto legato all’ente pubblico medesimo da un rapporto di impiego o di servizio, ma anche che il danno medesimo sia stato causato nell’esercizio di una attività inerente a tale rapporto. Ciò non presuppone necessariamente che il danno erariale contestato al pubblico agente si sia verificato nell’esercizio di una attività amministrativa propria dell’ufficio cui il soggetto è preposto o addetto, purchè sia arrecato nell’esercizio di una attività commissiva o omissiva anche soltanto connessa al rapporto di impiego o di servizio, che ne costituisca diretta esplicazione o che ne costituisca una deviazione>
 
 
nella particolare fattispecie sottoposta all’adito giudice amministrativo:
 
< Nella fattispecie in esame l’attività delittuosa esercitata dall’appellato, non è in nessun modo ricollegabile allo svolgimento del servizio e non vi è alcun elemento che la individui, anche solo per connessione, come avvenuta all’interno del rapporto di servizio.
 
La coltivazione di piante di canapa indiana, infatti, avveniva in un terreno di proprietà del medico e non è stata fornita alcuna prova da parte dell’accusa che possa in alcun modo ricollegare lo svolgimento della professione di medico con il comportamento criminoso.
 
Circa le considerazioni poste dal procuratore appellante sul discredito subito dalla U.S.L. in conseguenza della condotta del medico, ritiene questo Collegio che non vi è alcun dubbio che qualunque reato commesso da un pubblico dipendente possa avere ripercussioni sull’immagine dell’Amministrazione e minare il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro, tuttavia non può comportare un risarcimento per responsabilità contabile se manca un collegamento con il servizio.>
 
 
 
a cura di *************
 
 
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA N.155/A/2006
 
sul ricorso in appello, iscritto al numero 1844/A.Resp del registro di segreteria, proposto da *********** regionale della Corte dei conti
 
contro
 
** ********, elettivamente domiciliato a Palermo presso lo studio dell’avv. ************, rappresentato e difeso dall’avv. ****************** del foro di Ragusa
 
avverso
 
la sentenza n. 1644/2005 dell’8 marzo 2005, pubblicata il 29 giugno 2005, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.
 
Uditi alla pubblica udienza del 27 giugno 2006 il relatore, consigliere dott.ssa *****************, l’avv. *************** in sostituzione del difensore dell’appellato ed il P.M. nella persona della dott.ssa ***************.
 
Esaminati gli atti ed i documenti della causa.
 
FATTO
 
Con atto di citazione depositato il 21 aprile 2004 il Procuratore regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il sig. ******** **, medico dirigente di primo livello dell’Azienda USL n. 7 di Ragusa, chiedendone la condanna per il risarcimento del danno all’immagine subito dall’Azienda, quantificato in € 15.618,78, per avere coltivato in un terreno di sua proprietà piante canapa indiana.
 
Con sentenza n. 164/2005 la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, assolveva il sig. ******** **, affermando che l’illecito era stato commesso fuori dal servizio e non nell’esercizio di un’attività amministrativa riconducibile alla P.A..
 
Avverso questa sentenza il Procuratore regionale della Corte dei conti ha proposto appello, sostenendo che il danno all’immagine era conseguenza diretta della violazione degli obblighi di servizio gravanti sull’**. Ha osservato che la qualifica di responsabile del servizio repressione tossicodipendenze implica uno stretto rapporto di fiducia con il contesto sociale nel quale si agisce, cosicchè il discredito arrecato all’amministrazione è accresciuto dal fatto che l’attività presenta carattere di garanzia per i cittadini, sotto il profilo dell’affidabilità del servizio stesso, in vista del recupero dei soggetti che di questo usufruiscono. Nella fattispecie, continua l’appellante, si è realizzato un danno all’immagine quale lesione dell’interesse della persona giuridica pubblica alla sua identità, credibilità e reputazione. A sostegno del proprio assunto, ha citato la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le condotta inerente la vita privata del dipendente, di norma irrilevante ai fini della lesione del rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, assume rilevanza a tal fine qualora fatti e comportamenti estranei alla sfera del contratto siano tali, per la loro gravità e natura, da fare venire meno quella fiducia che integra il presupposto essenziale della collaborazione tra i due soggetti. In definitiva, il Procuratore ha chiesto l’accoglimento dell’appello e la condanna del dott. ** al risarcimento del danno erariale come quantificato nell’atto di citazione.
 
Con memoria depositata il 9 maggio 2006, si è costituito in giudizio il dott. ** a mezzo dell’avv. ******************.
 
Ha sostenuto il difensore che le violazioni degli obblighi di servizio non hanno avuto alcuna efficienza causale diretta ed immediata nella causazione del danno contestato, poiché non ogni illecito comporta responsabilità erariale. Peraltro, il PM non ha dato la prova dell’esistenza di un danno risarcibile, quale spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. Il difensore, in subordine, ha chiesto al Collegio di fare uso del potere riduttivo dell’addebito in considerazione degli ottimi precedenti di carriera dello stesso.
 
In data 22 giugno 2006, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha ribadito i motivi di appello.
 
All’udienza dibattimentale il P.M. ha insistito nell’accoglimento dell’appello, l’avv. ***************, in sostituzione del difensore dell’appellato, ne ha chiesto il rigetto.
 
DIRITTO
 
Con l’appello proposto il Procuratore regionale contesta la pronuncia del giudice di primo grado sostenendo che il danno all’immagine contestato, quale lesione dell’interesse della persona giuridica pubblica alla sua identità, credibilità e reputazione, era conseguenza diretta della violazione degli obblighi di servizio gravanti sull’**.
 
L’appello è infondato.
 
Come è noto, perché si possa esercitare l’azione di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti occorre non solo che un danno sia sofferto dall’ente pubblico e che sia chiamato a risponderne un soggetto legato all’ente pubblico medesimo da un rapporto di impiego o di servizio, ma anche che il danno medesimo sia stato causato nell’esercizio di una attività inerente a tale rapporto. Ciò non presuppone necessariamente che il danno erariale contestato al pubblico agente si sia verificato nell’esercizio di una attività amministrativa propria dell’ufficio cui il soggetto è preposto o addetto, purchè sia arrecato nell’esercizio di una attività commissiva o omissiva anche soltanto connessa al rapporto di impiego o di servizio, che ne costituisca diretta esplicazione o che ne costituisca una deviazione.
 
Nella fattispecie in esame l’attività delittuosa esercitata dall’appellato, non è in nessun modo ricollegabile allo svolgimento del servizio e non vi è alcun elemento che la individui, anche solo per connessione, come avvenuta all’interno del rapporto di servizio.
 
La coltivazione di piante di canapa indiana, infatti, avveniva in un terreno di proprietà del medico e non è stata fornita alcuna prova da parte dell’accusa che possa in alcun modo ricollegare lo svolgimento della professione di medico con il comportamento criminoso.
 
Circa le considerazioni poste dal procuratore appellante sul discredito subito dalla U.S.L. in conseguenza della condotta dall’**, ritiene questo Collegio che non vi è alcun dubbio che qualunque reato commesso da un pubblico dipendente possa avere ripercussioni sull’immagine dell’Amministrazione e minare il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro, tuttavia non può comportare un risarcimento per responsabilità contabile se manca un collegamento con il servizio.
 
In definitiva, quindi, si ritiene che l’appello debba essere respinto e confermata la sentenza di primo grado.
 
Prosciolto definitivamente nel merito l’appellato, si deve, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, procedere alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
 
In mancanza di nota spese, il Collegio determina i soli onorari di difesa che si liquidano, in relazione al valore della causa in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00).
 
P.Q.M.
 
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando
 
Respinge
 
l’appello proposto avverso la sentenza in epigrafe.
 
Liquida le spese del giudizio in € 750,00 (settecentocinquanta/00).
 
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 giugno 2006.
 
      L’ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE
 
   (*****************)                            (*****************)
 
 
 
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
 
Palermo,02/10/2006
 
Il Direttore della Cancelleria
 
    (dott. **************)

Lazzini Sonia

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