Mediazione tributaria, chiarimenti nella circolare delle Entrate

Redazione 07/01/13
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

Nella circolare del 28 dicembre scorso diffusa dall’Agenzia delle Entrate sono stati forniti chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’istituto della mediazione tributaria da esperire obbligatoriamente in presenza dei requisiti previsti dall’art. 17bis D.Lgs. 546/1992.

In particolare, sono oggetto di mediazione le controversie relative a:

a) avviso di accertamento del tributo;

b) avviso di liquidazione del tributo;

c) provvedimento che irroga le sanzioni;

d) ruolo;

e) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

f) diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

g) ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.

Devono invece ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali in quanto tali atti, sono caratterizzati da un “valore” indeterminabile

In ordine all’operatività dell’istituto si ricorda nella circolare che l’istituto della mediazione trova applicazione con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. Con riferimento agli atti emessi dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio fino al 30 novembre 2012, ancorché notificati dopo il 1° dicembre 2012, si precisa che gli stessi non sono soggetti a mediazione. Tali atti, infatti, non erano “suscettibili di reclamo” alla predetta data del 30 novembre 2012. Per gli atti emessi dagli Uffici Provinciali-Territorio dal 1° dicembre 2012, data a decorrere della quale l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate, le disposizioni di cui all’articolo 17 succitato risultano invece applicabili, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento