Mediazione: precisazioni sul credito d’imposta dal Ministero della Giustizia

Redazione 14/06/12
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Con riferimento al credito di imposta, l’art. 20 del D.Lgs. 28/2010 ha prescritto specifici adempimenti necessari per la determinazione della misura dello stesso.

Si ricorda che il credito di imposta è riconosciuto dalla citata disposizione per qualunque procedimento di mediazione per le controversie civili e commerciali su diritti disponibili, sia esso facoltativo ovvero relativo alle materie per le quali è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In caso di successo della mediazione, la misura del credito di imposta è commisurata all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi, fino a concorrenza di 500 euro; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

In proposito, in una nota del Ministero della Giustizia si segnala che è stata già inoltrata a tutti gli organismi di mediazione la richiesta di far pervenire presso la Direzione generale della giustizia civile i dati di dettaglio necessari.

La stessa nota informa che è in atto la predisposizione di un programma informatico che consentirà la compiuta comunicazione a tutti gli interessati dell’importo da potere far valere a titolo di credito di imposta per le indennità corrisposte nell’anno 2011.

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