Mediazione: le nuove regole per i mediatori e gli organismi di mediazione

Redazione 22/07/11
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TABELLA DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE AL D.M. 180-2010
TESTO PRIMA DELLA MODIFICA TESTO DOPO LA MODIFICA (in neretto le novità)
Art. 3. Registro
1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento
per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore
generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata
con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale.
Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione
degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3,
parte i), sezione c e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i
poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo
economico.
3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti
annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti
di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti
di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti
degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche
che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con
finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre
annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3. Registro
1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento
per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore
generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata
con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale.
Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione
degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3,
parte i), sezione c e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i
poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo
economico.
3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti
annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti
di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti
di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti
degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche
che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con
finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre
annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4. Criteri per l’iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione
costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei
richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché
la compatibilità dell’attività di mediazione con l’oggetto sociale
o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità
finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non
inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione
di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione
della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare
di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni
italiane o in almeno due province della medesima regione,
anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera
c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa
di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità
a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività
di mediazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori
o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo,
ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo
e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al
fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria
e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello
svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità
del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto
attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno
dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione
per il richiedente;
g) la sede dell’organismo.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono
possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea
universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti
a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico
aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione
in base all’articolo 18;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di
onorabilità:
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi
o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea
dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche
necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli
elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e
parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle
CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su
semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del
solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei
requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi
costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli
degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata
alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile,
ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma,
è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che
per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato
mediante autocertificazione. Il possesso del requisito
di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione
di copia della polizza assicurativa.
 
Art. 7. Regolamento di procedura
1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge
il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti,
del mediatore e del responsabile dell’organismo.
2. L’organismo può prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente
le parti;
b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo
11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un
mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la
mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono
offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima
può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata
partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei
mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine
un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di
utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli
di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo
137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni,
e aventi per oggetto la medesima controversia;
d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi
per specializzazioni in materie giuridiche;
e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata
a specifiche materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo
svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le
conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della
cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10.
4. Il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo
dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte
del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte
e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la
certezza dell’avvenuto ricevimento;
c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera
delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte
dell’organismo.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle
parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile
dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente
registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari
di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati
dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte,
gli atti depositati nella propria sessione separata.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al
solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni
separate.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali».
 
   
   
   
   

Redazione

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