Mediazione: i contenuti del nuovo decreto ministeriale 145/2011

Redazione 30/08/11
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2011, n. 197, è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 6 luglio 2011, n. 145, recante modifiche al D.M. 180/2010 in materia di mediazione e già entrato in vigore a partire dallo scorso 26 agosto. Con tale decreto correttivo, emanato dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato del 9 giugno 2011, n. 2228, il legislatore ha cercato di risolvere alcune criticità emerse in sede di prima applicazione della disciplina, accogliendo anche alcune richieste avanzate dall’Avvocatura.

Le modifiche più importanti introdotte dal D.M. 145/2011 attengono essenzialmente alla previsione di un tirocinio assistito per i mediatori e alla revisione delle indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata partecipazione. Nessuna indicazione emerge, invece, in ordine alla presenza obbligatoria dell’avvocato nel procedimento di mediazione, né alcuna novità è stata prevista in merito alla obbligatorietà del procedimento.

In particolare, quanto ai requisiti di qualificazione dei mediatori, con la modifica dell’art. 4, co. 3, lett. b), del D.M. 180/2010, si richiede ora, oltre al possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, anche la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti (art. 2 D.M. 145/2011). A tal fine viene previsto, mediante l’inserimento del nuovo comma 4 all’art. 8 dello stesso decreto 180/2011, che l’organismo di mediazione è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il detto tirocinio assistito (art. 4 D.M. 145/2011).

Ulteriori modifiche sono apportate al regolamento di procedura, prevedendosi che questo debba in ogni caso prevedere, tra le altre indicazioni già prescritte, anche (art. 3 D.M. 145/2011):

a) lo svolgimento, da parte del mediatore, nei casi di mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010), dell’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell’organismo può rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della stessa parte chiamata e del mancato accordo;

b) i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

L’art. 6 del decreto ministeriale ultimo provvede poi a prorogare i termini per l’adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa. Viene infatti esteso a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 180/2010 il periodo di tempo che consente ai mediatori abilitati presso gli organismi già iscritti nel registro della conciliazione societaria di cui al D.M. 222/2004, di acquisire i requisiti anche formativi previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, di attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.

Vengono fissati, infine, nuovi criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 28/2010, per cui l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al decreto viene così aggiornato:

a) nelle materie di cui all’arti. 5, co. 1, del D.Lgs. 180/2010 (controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti;

b) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento deve essere ridotto a 40 euro per il primo scaglione e a 50 euro per tutti gli altri scaglioni.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti; in ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto, sono derogabili (art. 5 D.M. 145/2011) (Anna Costagliola).

 

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