Mediazione facoltativa: il giudice di Bari invita le parti a tentare la conciliazione prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni

Cataldo Maria 24/05/12
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Degna di nota è l’ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Bari, sezione distaccata di *******, dott.ssa *************, nell’ambito di un procedimento civile avente ad oggetto un risarcimento danni da incidente stradale. Chiamata a decidere sulla fondatezza di un atto di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, nel provvedimento, al di là del merito della questione, peculiare appare il rilievo dato ad alcuni istituti introdotti anche di recente dal legislatore. La causa, nel caso de quo, è matura per la decisione e il Giudicante invita le parti a precisare le proprie conclusioni, fissando all’uopo l’udienza. Da un lato corre l’obbligo per i magistrati, ex art. 37 gl 98/2011 di smaltire i contenziosi civili pendenti di più risalente iscrizione e, dall’altro, di arginare i tempi del processo nei confini della ragionevole durata. Ed è proprio il lungo ma inevitabile intervallo di tempo che intercorre dalla chiusura della fase di istruzione a quella della decisione, che induce il Giudice firmataria dell’ordinanza ad offrire alle parti una concreta possibilità di coltivare trattative stragiudiziali mediante presentazione di una istanza ad un Organismo di mediazione. Quella operata dal Giudice è una mera prospettazione dell’opportunità di una composizione amichevole e negoziata da raggiungersi in via stragiudiziale, senza vincoli sull’an e sul quomodo. Il mediatore, si ricorda, non è come il Giudice, vincolato al principio della domanda e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti e che mirino ad una ridefinizione della relazione intersoggettiva in una prospettiva futura. Senza contare il risparmio di costi e tempi: non a caso l’art. 7 della l. 28/10 stabilisce che i periodi di tempo occorrenti per esperire la mediazione non si computano ai fini dell’indennizzo previsto dalla legge Pinto per l’eccessiva durata del processo. Il bisogno di Giustizia si esprime anche sul piano della qualità, come ricerca della soluzione più suscettibile di rispetto nella volontà delle parti.

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

Sezione distaccata di *******

Il Giudice

a scioglimento della riserva; presa visione degli atti; ha emesso la seguente

ordinanza

– considerato che la sentenza gravata di appello è stata emessa dal Giudice di pace nell’ambito di due cause riunite ex art. 273 cpc, pendenti fra le stesse parti ed aventi identica causa petendi (unico fatto illecito), e che, sebbene in una (n. AA/09 Rg) il sig. XXXXX abbia chiesto il risarcimento dei danni materiali e nell’altra (n.BB/09 Rg) di quelli alla persona, entrambi derivantigli dall’unico sinistro dedotto, le varie voci non corrispondono ad una pluralità di petitum, ma sono categorie interne o specificazioni quantitative di un petitum che resta unico 1;

– osservato come, nel solco dei principi dell’unitarietà del diritto al risarcimento del danno e della naturale infrazionabilità del giudizio di liquidazione dei danni derivati da un unico fatto causativo, il titolare del diritto può legittimamente scegliere di agire per il ristoro di alcune soltanto delle “voci”, ed è ammissibile la domanda con la quale il danneggiato in un sinistro stradale chieda dinanzi al Gdp il risarcimento del solo danno alle cose, purché faccia espressa riserva di domandare in un successivo giudizio il risarcimento del danno alla persona, ferma però, in questi casi, la facoltà del convenuto chiedere, in via riconvenzionale, che l’accertamento si estenda all’intera area del danno subìto dall’attore 2;

– rilevato come la compagnia di assicurazioni, muovendo appello incidentale, lamenta l’inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni alla persona (nella causa n.BB/09) per non avere formulato il sig. XXXXX, con la prima richiesta risarcitoria (nella causa n. AA/09), riserva di richiedere il risarcimento dei danni fisici in separato giudizio 3, rimarca, per altro verso, di avere essa stessa già per tempo proposto, nel giudizio n. AA/09, domanda riconvenzionale per estendere l’accertamento all’intera area del danno dedotto, come infine pone in evidenza il disagio patito per avere articolato difese in più giudizi con aggravio di spese 4;

– ritenuto che gli aspetti preliminari evidenziati inciderebbero sul piano dei motivi dell’appello, determinando il superamento di quelli che presuppongono l’esistenza di due cause riunite – allorchè si pone in discussione la forma stessa della riunione (ex artt. 273 o 274 cpc) e l’articolazione di distinti mezzi istruttori (testimonianze e fotografie) – e rimanendo procedibili soltanto quelli afferenti la valutazione dei mezzi di prova raccolti nella prima causa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, e la regolamentazione delle spese di lite in primo grado 5;

– evidenziato, allora, come meritino riflessione pure i seguenti aspetti: 1) la CTU, è noto, non è un mezzo di prova in senso proprio e spetta al giudice di merito stabilire se essa sia necessaria o opportuna, fermo l’onere probatorio a carico delle parti 6; 2) le allegazioni e prove devono offrirsi, innanzi al Gdp, nel rispetto delle preclusioni del rito applicato (art 320 cpc), ossia entro l’udienza di trattazione; 3) allorquando sia raggiunta, in base all’istruzione probatoria esperita, in ossequio al principio riconosciuto dall’art. 209 cpc, la certezza degli elementi necessari per la decisione 7, il giudice deve dichiarare la causa matura per la decisione, nel rispetto dei principi del giusto processo e dell’economia processuale 8;

– apprezzato inoltre come l’ampiezza del rinvio all’udienza ex art. 190 cpc 9, come si prospetterebbe nel prosieguo, renda fin d’ora preferibile per le parti esperire prima di tale udienza i tentativi conciliativi che riterranno utili, rendendone noto – ove lo vogliano ed ove possibile – l’esito favorevole o prossimo a conclusione, con l’anticipo reso opportuno anche dal principio di oralità della trattazione ai sensi dell’art. 180 cpc;

– ritenuto, in particolare, come possa altresì applicarsi alla vicenda in esame l’invito a procedere alla mediazione facoltativa, formalizzato dal legislatore nell’art. 5, comma II, d.lgs. 28/2010, invito reso “doveroso” non solo dalla natura delle questioni preliminari appena esposte ma in ultima analisi dalle stesse questioni in fatto, originate da un illecito attinente alla circolazione stradale, ovvero da una delle materie per le quali, a decorrere dal 21.3.2012, è entrata in vigore la media conciliazione obbligatoria, nonchè dall’inevitabile intervallo di tempo che, come sopra anticipato, intercorrerà fra la presente fase processuale e l’udienza di decisione 10;

 

p.q.m.

rinvia la causa all’udienza del ___________ per la precisazione delle conclusioni;

visti gli artt. 175 e 180 cpc,

invita le parti, ove possibile, a comunicare l’eventuale successo delle trattative stragiudiziali, con nota congiunta ovvero fax da depositarsi in Cancelleria (o a depositare l’eventuale istanza di sospensione ex art. 296 cpc per la definizione delle medesime) con congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per il prosieguo, ovvero entro e non oltre il ___________;

visto l’art. 5, co.2 d.lgs. 28/2010,

invita le parti a procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla Legge. Le invita, in particolare, a riferire per l’udienza di prosieguo se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitabile dal giudice, ricordando loro che il foro di mediazione – in caso di adesione all’invito – dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo. L’Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di competenza dell’intestato Tribunale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Modugno, 16.4.2012.

Il Giudice

d.ssa *************

1 Cfr. Cass. 26.11.1991, n. 12683; Cass. 12.8.1988, n. 4943.

3 Ved. l’atto di citazione in primo grado.

4 Cfr. da ultimo Cass. 22.12.2011, n. 28286 in tema di abuso del processo e frazionamento della domanda risarcitoria nascente da fatto illecito in materia di circolazione stradale, a conferma della ormai nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 23726 del 15.11.2007.

5 Rispettivamente i punti 4), 5) e 6) dell’atto di appello principale.

6 Cfr. Cass. 3.4.1998, n.3423.

7 Cfr. Cass. 8.10.1998, n. 9942. Ai fini poi della legittimità dell’esercizio del potere di dichiarare chiusa l’assunzione della prova, ex art. 209 cpc, da parte del giudice, la circostanza che non vi sia stata richiesta di chiusura anticipata dell’assunzione medesima da parte dei difensori delle parti è irrilevante, trattandosi di potere il cui esercizio è insindacabile in sede di legititmità.

8 Che anzi è lo stesso legislatore ad esprimere in altre norme del codice di rito l’invito ad una gestione dei mezzi istruttori e processuali tutti secondo un principio di sana economia e di lealtà processuale, addirittura sanzionando con il criterio della cd causalità la parte che abbia dato ingiustamente causa alle spese, se eccessive e/o superflue, gravandola delle stesse e ciò anche nel caso in cui sia rimasta vittoriosa (totalmente o parzialmente) rispetto all’azione proposta in giudizio, secondo il combinato disposto degli artt. 88 e 92 cpc, (Cass. n. 2174/1986; n.1038/1967; cfr pure n. 10478/2004). Per altro verso, poi, il legislatore scoraggia sempre più le cd liti temerarie, consapevole che il solo dovere difendersi in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo pregiudizio, offrendo con la recente Legge 69/2009 – che ha inserito un ultimo comma all’art. 96 c.p.c. – un ulteriore rimedio, ossia, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d’ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata (Cass. 11 febbraio 2011 n. 5300).

9 Invero, ai fini dell’individuazione della data della prossima udienza, si dà atto che pendono sul medesimo ruolo monocratico numerosissime cause, per la maggior parte ultraquinquennali e alcune ultradecennali o prossime a divenirlo, alla cui istruzione o decisione deve essere data precedenza, alla luce di quanto esposto nel Programma per la gestione dei procedimenti civili 2011 – 2012 in ottemperanza dell’art. 37, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero nella Relazione Presidenziale n. 2740 del 25.07.2011, e nelle altrettanto significative note Presidenziali prot. n. 2627 del 1.7.2008 e n. 4153 del 12.11.2009, ove il Presidente del Tribunale, dr. ************, ha rappresentato ai magistrati l’esigenza, monitorata dallo stesso Ispettorato del Ministero della Giustizia, di provvedere allo smaltimento del contenzioso civile pendente di più risalente iscrizione (dal 2001 a ritroso) al più presto, contestualmente elencando alcune particolari regole di gestione, fra cui quella di impegnarsi nell’esperimento dei tentativi di conciliazioni, con esposizione dei giudici stessi nella prospettazione di sbocchi oggettivi dei procedimenti.

10 Cfr. Tribunale di Siena, ordinanza del 28.11.2011, gi dr ********************, e Tribunale di Varese, ordinanza del 6.7.2011, dr. ****************.

Cataldo Maria

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