Mediazione ed effetti interruttivi della prescrizione o della decadenza della domanda giudiziale

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Prima di entrare nel merito della questione si ricorda che:

la prescrizione: rappresenta la perdita di un diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso da parte del titolare dello stesso protrattosi per un periodo di tempo determinato dalla legge.

La decadenza: anch’essa collegata con il decorso del tempo e si sostanzia nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento  di una determinata attività, o di un atto, nel termine perentorio previsto della legge.

Fondamento

Il fondamento dell’istituto giuridico della prescrizione e della decadenza è solitamente ravvisato nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e del diritto. Il presupposto della decadenza, a differenza della prescrizione, non risiede nel fatto soggettivo dell’inerzia del titolare, ma nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito. La decadenza può essere prevista dalla legge o anche dalla volontà negoziale e non si applica la disciplina della sospensione e della interruzione, ma alcune volte le leggi prevedono una proroga del termine per l’esercizio di atti civili o processuali.

Decorrenza  e durata della prescrizione

La prescrizione ha la sua unica fonte nella legge ed inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Per quanto concerne i termini di prescrizione occorre distinguere tra:

  • prescrizione ordinaria: si realizza con il decorso di 10 anni;
  • prescrizioni brevi: si realizza con il decorse di un periodo inferiore a 10 anni. A titolo esemplificativo il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 5 anni (2 anni per danni prodotti dalla circolazione dei veicoli). Altri termini prescrizionali inferiori sono previsti espressamente dalla legge.

Sospensione ed interruzione della prescrizione

la sospensione: si verifica quando l’inerzia del titolare permane ma trova giustificazione in particolari situazioni previste dalla legge. Il periodo in cui sussiste la causa di sospensione non si calcola ai fini del periodo prescrizionale, difatti cessata la causa di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso ed il nuovo periodo si somma con quello maturato prima del fatto sospensivo.

L’interruzione: si verifica quando l’inerzia del titolare del diritto viene a mancare o perchè compie l’atto che ha il diritto di esercitare (ad es. la costituzione in mora del debitore, una domanda giudiziale) o perchè il diritto stesso viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto (ad es. atto di riconoscimento del debito).

Dopo aver analizzato brevemente l’istituto della prescrizione e della decadenza passiamo all’analisi della questione oggetto del presente scritto, ossia: a seguito dell’attivazione di un procedimento di mediazione quando si verifica l’interruzione della prescrizione o della decadenza della domanda giudiziale?

Per rispondere alla predetta domanda bisogna partire dall’art. 5 comm 6 del decreto legislativo 28/2010 che stabilisce: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta…”.

Dal solo tenore letterale della norma si evince che gli effetti interruttivi della prescrizione o della decadenza si realizzano dalla comunicazione della domanda di mediazione alla/e parte/i invitate a partecipare agli incontri di mediazione attivata dalla/e parte/i istanti, pertanto, non basta il solo deposito dell’istanza di mediazione presso l’Organismo di mediazione.

Giurisprudenza

Di tale avviso è anche la sentenza del Tribunale di Savona del 02/03/2017 la quale osserva che: il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che, “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”

Il dettato della legge è dunque chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza, alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto.

Ciò tanto è vero che, attese le conseguenze così pregnanti per la parte proponente la procedura di conciliazione, l’art. 5 comma 6 del d.lgs.28/2010, prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante”, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione.

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Sentenza collegata

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