Mediazione civile: la sospensione del processo non sospende la procedura di mediazione

Scarica PDF Stampa

“Deve escludersi che, in linea di principio, l’eventuale sospensione del giudizio pendente possa determinare la sospensione del procedimento di mediazione eventualmente disposto nel corso di esso, dal momento che il procedimento di mediazione , pur inserendosi nel giudizio, conserva una sua propria autonomia, ricollegabile alla sua finalità conciliativa, e non sembra pertanto risentire delle sorti del processo”.

Il suddetto principio, elaborato con ordinanza del 27/01/2014 n. 76872 dal Tribunale di Verona, si innesta in una querelle processuale sorta tra le parti in causa in ordine alla sussistenza ex art. 39 comma 2 c.p.c. di un rapporto di continenza del processo de quo con altro radicato dinnanzi al Tribunale di Reggio Emilia.

Il Tribunale veneto, rilevata l’opportunità di disporre il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs 28/10 così come modificato dalla L. 09/08/2013, riteneva di decidere sull’istanza in rito in un secondo momento e, riguardo alle sorti della mediazione circa un’eventuale sospensione del processo, rilevava come questa dovesse ritenersi immune da un tale effetto di quiescenza processuale.

L’approccio esegetico fatto proprio  dal giudice di merito, trae spunto dall’art. 6 comma 2 del D.lgs 28/2010,  a mente del quale il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

In virtù di un’ ulteriore statuizione dall’evidente taglio pratico, il Tribunale che qui occupa ha sancito, attingendo adeguato sostegno normativo dall’art. 4 del D.lgs 28/2010, che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione ubicato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia e che l’eventuale accoglimento dell’istanza di continenza non sposterebbe i termini della questione poiché, il 1° comma dell’art. 4 summentovato, “non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza  o continenza prospettate nel caso di specie, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza…”

In assenza di un preciso e puntuale pronunciamento di legittimità, le questioni affrontate dal giudice veronese, peraltro ancora giovani e quindi sul tappeto, non conferiscono certezza ai pratici del diritto, che potrebbero venire a contatto con pronunce contrastanti.

Essendo l’improcedibilità della domanda la sanzione prevista per la mancata effettuazione della mediazione di legge o disposta dal giudice, improcedibilità prevista, come autorevolmente affermato dal Tribunale di Milano Sez. IX 29/10/2013  giudice est. Giuseppe Buffone, anche in caso di attivazione della procedura di mediazione dinnanzi all’organismo di mediazione incompetente, non rimane che appellarsi al massimo rigore professionale.

Peverelli Nicola

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento