Mediatori e libertà di stabilimento nella UE

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Sentenza del 26 giugno 2019, Commissione/Grecia

Sommario:

Volume consigliato

I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo

I volumi della serie “I Prontuari giuridici” sono stati ideati per offrire agli operatori del diritto soluzioni “meditate” attraverso opere di agile consultazione. Caratterizzati da un taglio pratico, i volumi sono accompagnati da massime giurisprudenziali, contributi dottrinali, dettagliati formulari e appendici normative.Il volume, con il FORMULARIO e l’aggiornamento alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, analizza con completezza e dettaglio le FONTI e le PROCEDURE per proporre i RICORSI. L’opera è aggiornata con le novità introdotte dalla riforma del REGOLAMENTO. Completo di tutte le informazioni necessarie, il testo si propone come uno strumento operativo che permette di impostare in tempi rapidi il ricorso alla Corte, al fine di vedere riconosciuta la piena tutela dei diritti dell’uomo contro le inefficienze presentate dai sistemi nazionali. Molto interessante è l’analisi della CASISTICA GIURISPRUDENZIALE suddivisa per argomenti tra i quali: ESPROPRIAZIONE E VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIAZIONE – ECCESSIVA LUNGHEZZA DEL PROCESSO – LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO – VITA PRIVATA E FAMILIARE. Il FORMULARIO, in formato editabile e stampabile, la NORMATIVA EUROPEA ed il MASSIMARIO giurisprudenziale organizzato per argomento, sono disponibili on line.Andrea Sirotti Gaudenzi è avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate. Collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.FORMULARIO, NORMATIVA E MASSIMARIO Al presente volume sono collegati contenuti online, ai quali si può accedere seguendo le indicazioni riportate sul talloncino interno.

Andrea Sirotti Gaudenzi | 2019 Maggioli Editore

54.00 €  51.30 €

Il caso

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa in materia di formazione dei mediatori, con la pronuncia C-729/17, Commissione/ Grecia.

Il ricorso è stato introdotto dalla Commissione europea, con la richiesta alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica avesse violato il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento (art. 49 TUE) e la disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, promulgando una legge sulla forma giuridica che devono rivestire gli enti di formazione dei mediatori.

Ha inoltre contestato alla Grecia di aver assoggettato la procedura di riconoscimento delle qualifiche dei richiedenti l’accreditamento per esercitare la professione di mediatore a requisiti ulteriori non previsti per i propri cittadini, violando pure il principio di non discriminazione.

Con la sentenza del 26 giugno 2019, causa C‑729/17, la Quarta Sezione della Corte ha dato ragione alla Commissione e condannato lo Stato greco alle spese, per inadempimento (art. 258 TFUE.)

Per comprendere la portata di questa vicenda, occorre ricordare che, quando la Commissione rileva la violazione di una norma UE, procede all’invio di una “lettera di messa in mora”, concedendo allo Stato un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni. Solo in caso d’insufficienti riscontri procede oltre e avvia una procedura d’infrazione.

Se lo Stato membro non si adegua al parere motivato con cui essa concede un nuovo termine entro cui adeguarsi, la Commissione può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee contro lo Stato in questione.[1]

La materia della mediazione, è stata dunque considerata uno degli obblighi imposti dall’ordinamento dell’Unione di cui ottenere l’osservanza da parte degli Stati membri.

Libertà di stabilimento

La libertà di stabilimento è la possibilità per i cittadini europei di stabilirsi in uno Stato membro diverso dal proprio per esercitarvi un’attività non salariata. È una delle libertà fondamentali riconosciute dai Trattati.[2] Questi esplicitamente affermano che le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Il divieto riguarda anche l’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

A rafforzare la libertà di prestare servizi nell’Unione, esiste la direttiva 2006/123.[3], che mira realizzare un mercato unico aperto dei servizi in seno all’UE garantendone la qualità, per aumentare gli scambi commerciali e gli investimenti attraverso la semplificazione amministrativa.

Gli Stati membri possono, infatti, subordinare l’accesso a un’attività di servizio e il suo esercizio a un regime di autorizzazione soltanto per motivi imperativi d’interesse generale, senza discriminazioni nei confronti del prestatore di servizi e secondo criteri definiti in maniera trasparente. Non è consentito condizionare l’attività di servizi, o il suo esercizio, a un determinato stato giuridico o a obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società[4]. Per la successiva direttiva 2008/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, i cittadini dell’Unione hanno il diritto di esercitare, come lavoratori autonomi o subordinati, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale.[5]

La normativa greca sulla formazione dei mediatori

Con la direttiva 2008/52[6] il Parlamento europeo e il Consiglio hanno scelto di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso alla mediazione. Per questa ragione: «Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti».[7]

La Grecia ha recepito la direttiva 2008/52 con la legge 3898/2010. Per questa norma «Gli enti di formazione di mediatori possono essere società semplici senza scopo di lucro, costituite congiuntamente da almeno un’associazione di avvocati e da almeno una delle camere di commercio del paese (…)[8]».

È istituita una “Commissione di accreditamento dei mediatori” assoggettata al controllo del Ministero della giustizia, della trasparenza e dei diritti dell’uomo, che ha il compito di accreditare i canditati mediatori, controllare gli enti di formazione di mediatori e il loro rispetto del codice deontologico.

Questa Commissione fornisce un parere al Ministero sulla procedura di riconoscimento del titolo di abilitazione ottenuto dai mediatori in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Successivamente il decreto presidenziale 123/2011 ha dettagliato che: «Un ente di formazione di mediatori (…) può essere una società di diritto civile senza scopo di lucro, costituita congiuntamente da almeno un’associazione di avvocati e da almeno una delle camere professionali del paese e operanti in virtù di un’autorizzazione rilasciata dal servizio della professione di avvocato e degli ufficiali giudiziari, che rientra nella direzione generale dell’amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, della trasparenza e dei diritti dell’uomo (articolo 5, paragrafo 1, della legge 3898/2010)».[9].

Il decreto ministeriale n. 109088 del 12 dicembre 2011 stabilisce che: «5. La commissione per l’accreditamento dei mediatori riconosce l’equivalenza del titolo di abilitazione se esso è rilasciato da un ente riconosciuto all’estero e se l’interessato può comprovare un’esperienza di almeno tre partecipazioni a procedimenti di mediazione quale mediatore, assistente del mediatore o consulente di una delle parti. La commissione può, a sua discrezione, chiedere all’interessato di sottoporsi a un esame integrativo, in particolare quando la sua formazione è stata impartita in Grecia da un ente di origine straniera».

… E il conflitto con il diritto dell’unione

La Commissione ha rilevato che la Grecia non ha rispettato gli obblighi derivanti dal TFUE art. 49[10] limitando la forma giuridica degli enti di formazione dei mediatori a società senza scopo di lucro che devono essere costituite da almeno un’associazione di avvocati e da almeno un’organizzazione professionale, né tantomeno ha rispettato quelli della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[11].

L’articolo 49 TFUE è stato violato anche in punto di riconoscimento dei titoli di abilitazione alla professione di mediatore ottenuti all’estero, imponendo una formazione impartita in Grecia comprovante la partecipazione ad almeno tre mediazioni in tale paese[12]. Si tratta di disposizioni discriminatorie nei confronti dei cittadini di altri Stati membri.

La Corte ha riconosciuto le censure di l’incompatibilità della normativa greca con la direttiva 2005/36, avendo tenuto conto del rapporto tra quest’ultima e la direttiva 2008/52/CE con la quale Parlamento e Consiglio dell’Unione si propongono di «garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, (che) dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di mediazione»[13]

I Giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto le ragioni della Commissione e condannato lo Stato greco alle spese al termine della procedura d’inadempimento.

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Note

NORME UE

– Articolo 258 TFUE

– Articolo 49 TFUE

– Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15, paragrafi 2 e 3

– Direttiva 2005/36/CE – Articoli 13, 14, 50 e allegato VII

NORME GRECIA

Legge 3898/2010

Decreto Presidenziale 123/2011

Decreto Ministeriale n. 109088 del 12 dicembre 2011

[1] art. 258 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, par. 2.

[2] Art. 43 TCE, ART. 49 TFUE.

[3] Anche nota come “Direttiva Bolkestein”.

[4] Cfr.: Considerando 73 della direttiva 2006/123.

[5] Sulla base giuridica dell’articolo 47, paragrafo 1 TCE che prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

[6] Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

[7] Articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva.

[8] Art.5 legge suddetta.

[9] Art.1

[10] Articolo 49 (ex articolo 43 del TCE):

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

[11] Articolo 15 – Requisiti da valutare:

(…) b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico; c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

(…) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale; b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

[12] Cfr. articoli 13 e 14, dell’articolo 50, paragrafo 1, e dell’allegato VII della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L255, pag.22), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU 2013, L354, pag.132).

[13] Considerando n. 5

 

Dott.ssa Bianchi Laura

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