Manutenzione ordinaria degli immobili e formalità amministrative

sentenza 15/04/10
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La lett. c) del primo comma dell’art. 31 della legge n. 457/1978 dispone che sono interventi di recupero del patrimonio edilizio quelli “di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, e detti interventi “comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.

Ne consegue che la mera sostituzione di tradizionali tende da sole con altre conservate in unità retrattili non può integrare un intervento di recupero del patrimonio edilizio ai sensi della lettera c), bensì un intervento di manutenzione ordinaria.

Sono tali gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

N. 05906/2010 REG.SEN.

N. 16193/1994 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 16193 del 1994, proposto da:
*************, rappresentata e difesa dagli avv.ti *************** e *****************, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore, sito in Roma, via G. D. Romagnosi, 20;

contro

Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.ti *************** e *************, domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.g.;

per l’annullamento:

– della disposizione n. 1007 del 01.09.1994 del dirigente Superiore della I Circoscrizione del Comune di Roma, con la quale si ingiunge la restituzione in pristino delle opere abusive realizzate sul fabbricato sito in Roma, via delle Terme Deciane, n. 10;

– per quanto occorrer possa, del parere della Regione Lazio – Assessorato all’Urbanistica ed assetto del territorio, prot. n. 9137 del 05.08.1994 di tenore e contenuto ignoti;

– nonché di ogni altro atto preordinato, coordinato, consequenziale e comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2010 il dott. *************é e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Roma, via delle Terme Deciane n. 10, ha impugnato la disposizione n. 1007 del 1°.09.1994 del Dirigente superiore della I Circoscrizione del Comune di Roma, con la quale è stata ingiunta la restituzione in pristino delle opere eseguite in assenza di autorizzazione sul predetto immobile, entro trenta giorni dalla notifica del citato provvedimento dirigenziale.

Essa ricorrente ha dedotto che, nel luglio 1993, ha realizzato un intervento di riparazione e sostituzione di tende parasole, ormai deteriorate e fatiscenti, installandone di nuove in corrispondenza di alcune delle finestre della menzionata porzione immobiliare, dinanzi a via delle Terme Deciane. In particolare, in sostituzione delle vecchie tende da sole, ha installato otto contenitori di tende retrattili.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma IV, L.n. 47/85, in combinato disposto con l’art. 7 L.n. 1497/1939; eccesso di potere per errore nei fatti presupposti; illogicità e contraddittorietà manifesta; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma IV, L. n. 47/85 in relazione dell’art. 1 L. n. 10/77, all’art. 31 lett. a L. n. 457/78 ed all’art. 1 del Regolamento edilizio del comune di Roma; eccesso di potere per errore nei fatti presupposti e manifesta ingiustizia per disparità di trattamento.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per la reiezione del gravame; non si è costituita, benché ritualmente intimata, la Regione Lazio.

4. Con ordinanza n. 369 del 1° marzo 1995, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

5. All’udienza del 22 febbraio 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Con la determina impugnata è stata ordinata alla società ricorrente la riduzione in pristino delle opere eseguite in assenza di autorizzazione, così descritte: “installazione abusiva in corrispondenza delle finestre di n. 8 cassonetti esterni porta tenda con relative tende di circa mt. 2,00 x 1,50”. Tale ingiunzione è stata emessa ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge n. 47 del 1985, sul presupposto che l’immobile della ricorrente è sottoposto a vincolo di inedificabilità ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti costituite si evince che il vincolo esistente sull’area ove insiste l’immobile della ricorrente è quello paesaggistico ai sensi del D.M. 18.01.1955.

3. Tanto rilevato, si palesano fondate entrambe le doglianze formulate dalla ricorrente, con le quali, nella sostanza, ha contestato la legittimità della sanzione edilizia irrogata dall’Amministrazione, tenuto conto della non applicabilità nella specie dell’art. 10, comma 4, della legge n. 47 del 1985.

Rileva, invero, il Collegio che la citata disposizione, richiamata dall’Amministrazione a sostegno dell’ordine di riduzione in pristino, ha un ambito applicativo limitato ad “opere realizzate senza autorizzazione (che) consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti”.

Ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978, sono interventi di recupero del patrimonio edilizio quelli “di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, e detti interventi “comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.

Ne consegue che la mera sostituzione di tradizionali tende da sole con altre conservate in unità retrattili non può integrare un intervento di recupero del patrimonio edilizio ai sensi della lettera c), bensì un intervento di manutenzione ordinaria ai sensi della lettera a) del medesimo art. 31. Sono, invero, tali gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Pertanto, non avendo la ricorrente compiuto un intervento di restauro e risanamento conservativo ai sensi della lettera c), non avrebbe potuto l’Amministrazione ordinarle la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge n. 47 del 1985.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento oggetto di gravame.

5. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 1007 del 1°.09.1994 del dirigente Superiore della I Circoscrizione del Comune di Roma.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

****************, Presidente FF

*************************, Consigliere

Giuseppe Chine’, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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