Il coniuge a cui è stato garantito l’assegno di mantenimento può chiedere il sequestro conservativo dei beni immobili dell’ex partner. La richiesta può avvenire anche prima della sentenza di divorzio che stabilirà l’esatto importo dell’assegno: quello che è necessario è, semplicemente, che ci sia fondato timore che il coniuge che dovrà versare l’importo non disporrà, al momento della sentenza, dei mezzi necessari.
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La recente ordinanza del Tribunale di Torino
È quanto accaduto recentemente a un uomo che, separatosi dalla moglie e in attesa della sentenza di divorzio, ha visto accogliere dal Tribunale di Torino la richiesta dell’ex partner del sequestro conservativo della sua casa (Trib. Torino, ordinanza del 1° agosto 2016). E questo, paradossalmente, proprio a causa del fatto che l’uomo aveva dichiarato di essere in un momento di difficoltà economica.
Essendo obbligato per legge a corrispondere l’assegno di mantenimento, e avendo dichiarato di aver subito una riduzione dello stipendio e di stare pensando alla vendita della casa di proprietà, l’uomo ha infatti implicitamente ammesso che potrebbe non essere in grado, in futuro, di adempiere agli obblighi previsti dalla separazione. Ecco quindi la legittimità del sequestro dell’immobile: si “blocca” la casa, che non può più essere venduta, a garanzia del pagamento dell’assegno di mantenimento.
Il sequestro conservativo dei beni del partner
Una misura, sembrerebbe, particolarmente punitiva. Eppure il sequestro conservativo è previsto, a livello più generale, dal codice civile (art. 2905) e dal codice di procedura civile (art. 671). L’art. 671 c.p.c., in particolare, stabilisce che “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili”. Gli effetti del sequestro, in sostanza, sono simili a quelli del pignoramento.
Ebbene, visto che nel caso di assegno di mantenimento l’ex partner ha a tutti gli effetti il diritto di ricevere parte delle entrate del coniuge, il giudice può autorizzare il sequestro conservativo dei beni di quest’ultimo quando ci siano delle circostanze che possano impedire il versamento futuro dell’assegno.
Quando si può chiedere il sequestro? Le condizioni necesarie
Come in ambito extraconiugale, condizioni necessarie per poter procedere al sequestro dei beni sono il periculum in mora e il fumus boni iuris.
Il periculum in mora è il rischio reale di subire un danno grave e irreparabile nell’attesa della formulazione di un giudizio definitivo. Nel caso del divorzio, è il rischio di non poter più usufruire dell’assegno di mantenimento per mutamento delle condizioni economiche dell’ex partner.
Il fumus boni iuris è la presunzione dell’esistenza di giusti presupposti per l’applicazione del sequestro. In questo caso, ovviamente, si tratta della sentenza del giudice che ha autorizzato l’assegno di mantenimento.
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