Mantenimento dei figli, il coniuge affidatario può chiedere il pagamento delle spese straordinarie?

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La circostanza di diventare genitori implica il dovere, morale e giuridico, di mantenere, istruire ed educare la prole.

In particolare, a seguito del matrimonio e della nascita dei figli, è la legge, agli articoli 147 e 316 del codice civile, che ricorda questi doveri, precisando che:

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.

Questi doveri restano anche in caso di separazione dei coniugi o di scioglimento del matrimonio.

Se la coppia si separa e i figli sono affidati alla madre, il padre non si può sottrarre ai propri doveri educativi e di mantenimento.

Per questo è previsto il versamento di un assegno mensile, la misura del quale verrà stabilita dal giudice, secondo le indicazioni di legge, oppure dagli stessi genitori, se la separazione o il divorzio avvengono di comune accordo.

Le spese ordinarie da sostenere per i figli sono quelle relative al mangiare, al bere e al dormire, e quelle necessarie al vestire dello stesso e alla sua istruzione.

Gli oneri, di natura ordinaria, sono compresi nell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o concordato tra i coniugi.

Se la spesa per il figlio a carico non rientra tra quelle ordinarie o tra quelle che sono state preventivamente concordate dai coniugi in sede di accordo per la separazione o il divorzio, nasce la questione sull’accollo delle stesse.

Spesa straordinaria rimborsabile quando risponde all’interesse del minore

Secondo la legge e la sua interpretazione data dalla giurisprudenza, si afferma che la spesa è straordinaria e rimborsabile, quando corrisponde all’interesse del minore.

Per stabilirlo si deve valutare l’entità, l’utilità e la sostenibilità della spesa, rapportandola alle condizioni economiche dei genitori (Cass. ord. n. 1070 del 17.01.2018, sent. n. 16175 del 30/07/2015, n. 19607 del 26/09/2011).

Se ricorrono questi presupposti, l’altro genitore è chiamato a compartecipare alla spesa, anche se non l’ha preventivamente autorizzata.

Preventiva concertazione

Secondo una corrente pratica, si deve seguire la preventiva concertazione, sarebbe consigliabile che in sede di accordo per la separazione o il divorzio, i genitori, con l’aiuto dei rispettivi avvocati, individuassero, stabilissero ed elencassero prima, quali dovrebbero essere le spese straordinarie e il rimborso delle stesse.

In questo caso diventerà più difficile che sorgano contestazioni in merito e che si neghi il giusto rimborso per le spese straordinarie sostenute dal coniuge affidatario.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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