Manovrina 2017: Presto i nuovi Voucher Lavoro

Redazione 02/06/17
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Tra le varie disposizioni introdotte o modificate dal Governo con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, approvato dalla Camera in data 01/06/2017, rientrano anche quelle in materia di Lavoro e Previdenza.

Prima tra tutte, la recentissima disciplina sui Voucher Lavoro. Ma andiamo per gradi, analizzando le più significative novità a riguardo.

Voucher Lavoro PrestO: il nuovo volto del lavoro occasionale

Nel corso dell’esame parlamentare è stata poi ridefinita con l’articolo 54-bis, anche in relazione alla recente soppressione dei c.d. voucher, una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, mediante cui vengono definite tali le attività lavorative che danno luogo nell’anno a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull’eventuale stato di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a:

  • 5.000 euro per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

La norma istituisce il Libretto di famiglia, vale a dire un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento di talune tipologie di prestazioni occasionali; definisce inoltre i limiti di reddito degli utilizzatori in relazione ai quali alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% dell’importo, il regime delle coperture assicurative e previdenziali del prestatore, nonché i casi di divieti di utilizzo del nuovo istituto.

Fondi di sostegno al lavoro disabile: 58 milioni in più

Viene altresì incrementato di 58 milioni per il 2017 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento dell’assegno di disoccupazione (articolo 55-bis), e, con l’articolo 55-ter, si prevede, quanto al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, che gli interventi finanziati includano le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare.

Pensioni e Previdenza 2017/2018

Tra le disposizioni che incidono in tema di lavoro e previdenza nel testo del decreto-legge, possono segnalarsi quelle dall’articolo 38, che modificano la tempistica per l’assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell’INPS, intervengono sulla disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell’INPS ed ampliano la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari; quelle contenute dall’articolo 53, con cui si precisano meglio le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione della cd APE sociale, nonché della applicazione della riduzione del requisito dell’anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci; l’articolo 54, che modifica la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In tema di previdenza è stata introdotta in commissione una norma (articolo 53-bis) con il quale viene autorizzata una specifica spesa per il sostegno degli oneri derivanti dal rifinanziamento per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 69/2017). Da segnalare anche l’introduzione della facoltà di indirizzare le risorse destinate alla cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese situate nelle aree industriali di crisi complessa alla prosecuzione (senza soluzione di continuità ed a prescindere dall’applicazione di specifici criteri di concessione degli ammortizzatori) del trattamento di mobilità in deroga, fino a un periodo massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori che operino in tali aree (articolo 53-ter) . Con l’articolo 60-quinquies, infine, viene modificata la disciplina delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252 del 2005) dispone che non sono ammesse azioni dei creditori del depositario e del sub-depositario (o nell’interesse degli stessi) sulle somme di denaro (la liquidità) e sugli strumenti finanziari dei fondi pensione depositate a qualsiasi titolo presso un depositario.

Fonte: Camera dei Deputati

Redazione

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