Nell’ottica di contribuire alla stabilizzazione finanziaria del Paese, si avverte nuovamente la necessità di incrementare il ritorno economico degli immobili pubblici attraverso la loro valorizzazione. Già il decreto sul federalismo demaniale, D.Lgs. 85/2010, aveva previsto in capo agli enti territoriali l’obbligo di favorire la massima valorizzazione funzionale dei beni immobili ad essi attribuiti, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale da essi rappresentata. Ancora, era stato previsto che Regioni ed enti locali potessero alienare i beni attribuiti al patrimonio disponibile solo dopo la loro valorizzazione attraverso le varianti allo strumento urbanistico.
Ora il decreto “Salva Italia” prevede all’art. 27, comma 2, un processo di valorizzazione unico per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione, della Provincia e degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, al fine di stimolare interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all’abitare.
La novità è che lo strumento previsto per l’attuazione di tale processo è rappresentato dai programmi unitari di valorizzazione territoriale che vengono adottati dagli enti pubblici in ossequio ai principi di cooperazione istituzionale e di co-pianificazione.
In particolare i programmi:
a) vengono di norma promossi dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con la Provincia e gli enti locali interessati;
b) nel caso in cui non coinvolgano più enti territoriali o locali, il potere d’impulso può essere assunto dall’Organo di governo di detti enti;
c) qualora siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d’impulso è assunto invece dal Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
Il legislatore, dunque, ha percepito che, ai fini di una maggiore efficienza e tempestività nella conclusione delle procedure di valorizzazione, la funzionalizzazione partecipata del potere costituisce la soluzione strumentale più opportuna.
Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000, nonché in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all’attuazione del programma.
L’accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. È prevista comunque la possibilità per le Regioni di disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, nell’ottica della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali
Qualora l’accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di intervento sostitutivo di cui al comma 7 dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000 che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Quest’ultimo, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni, verrà poi ripresentato nell’ambito del procedimento di conclusione dell’accordo di programma. (Lilla Laperuta)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento