Manovra Monti, fagocitate le funzioni della Provincia

Redazione 06/12/11
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Ridimensionate le funzioni delle Province nella manovra del premier Monti. Spettano ad esse, quali enti intermedi fra Comune e Regione, esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale. Le altre funzioni, quelle amministrative di cui all’elenco dell’art. 19 D.Lgs. 267/2000 (viabilità e trasporti, servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, etc.), saranno trasferite entro il 30 aprile 2012 dalle Regioni ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite alle Regioni stesse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il termine previsto si attiverà l’intervento sostitutivo dello Stato.

Tantomeno, si desume, esse potranno esercitare le funzioni proprie, peraltro contemplate all’art. 118 della Costituzione accanto a quelle conferite con legge statale e regionale. Le funzioni proprie vanno identificate con i compiti ulteriori, non doverosi secondo le leggi statali, che le Province possono assumere nei confronti della propria collettività. Si tratta di quelle attività che l’ente provinciale decide di assumere in relazione alle specifiche esigenze della rispettiva collettività e del territorio su cui essa è insediata: sviluppo, assistenza e promozione del territorio e sue attrattive (marketing territoriale, politica culturale, e integrazioni di gruppi etnici).

Province svuotate non solo nelle funzioni ma anche negli organi di governo, fra i quali non si annoverano più le Giunte. Sopravvivono invece il Consiglio provinciale, composto tuttavia da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia, ed il Presidente della Provincia. eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti

Gli organi in carica delle Province decadono al momento dell’entrata in vigore delle leggi statali o regionali di trasferimento delle funzioni e comunque decadono entro il 30 novembre 2012.

Ancora è prevista. Nell’ambito del disegno dei tagli alla politica, la gratuità a fronte dell’esercizio di qualsiasi carica di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione. Essa si considera a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettoni di presenza. (Lilla Laperuta)

Redazione

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