Manovra Monti (D.L. 201/2011): via libera alle attività economiche in omaggio al principio europeo della libertà di concorrenza

Redazione 07/12/11
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L’articolo 34 del D.L. n. 201/2011 è interamente dedicato alla liberalizzazione delle attività economiche e detta una serie di disposizioni volte ad eliminare i controlli previsti per inaugurare iniziative commerciali.

Come precisa la stessa norma, tali prescrizioni sono dettate ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

I principi ispiratori della materia sono: libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, diritti che possono essere limitati solo in ragione di esigenze di carattere generale che siano conformi ad obiettivi di rilevanza europea.

In ogni caso, tutte le limitazioni o i preventivi atti amministrativi di assenso, autorizzazione o di controllo, devono osservare il principio di proporzionalità.

Nello specifico, la norma abroga tutte le disposizioni inerenti ai divieti di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica così come l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata area; l’imposizione delle distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di un’attività economica; il divieto di esercizio di un’attività economica in più sedi o più aree geografiche; la limitazione dell’esercizio di un’attività economica ad alcune categorie; l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.

Ogni eventuale atto che introduca limitazioni o divieti deve essere giustificato alla luce del principio di proporzionalità e sui disegni di legge volti ad introdurre eventuali modifiche al suddetto regime oppure limiti all’esercizio delle attività economiche deve ottenere obbligatoriamente il parere dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

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