Manovra Monti (D.L. 201/2011): scongiurata l’automatica cancellazione degli ordini professionali non riformati entro agosto 2012

Redazione 16/12/11
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di Anna Costagliola

Con un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 201/2011 si interviene nuovamente sulla disposizione di cui all’art. 3, co. 5, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 e successivamente modificato, sulla riforma degli ordini professionali. In risposta alle istanze provenienti dalle varie categorie professionali, che non hanno mancato di rilevare il proprio disappunto su una norma, come modificata dal decreto Monti (D.L. 201/2011), che prevedeva l’automatica decadenza delle norme attualmente vigenti a partire dal 13 agosto 2012, se entro quella data non fossero stati adottati i regolamenti governativi previsti per adeguare gli ordinamenti degli Albi professionali ai principi dettati dai provvedimenti legislativi adottati la scorsa estate (D.L. 138/2011 e D.L. 98/2011), si è deciso di intervenire sull’art. 33 del cosiddetto decreto salva-Italia al fine di attenuare la suddetta scadenza.

In particolare, la nuova versione del citato art. 33 prevede l’inserimento di un comma 5bis all’art. 3 del D.L. 138/2011 che mira a circoscrivere l’automatica decadenza delle norme sugli ordinamenti professionali entro il prossimo agosto a quelle sole norme attualmente vigenti che contrastino con i principi di liberalizzazione e di apertura al mercato, che vanno dall’abolizione delle tariffe minime alla previsione di un’assicurazione obbligatoria contro eventuali danni procurati dall’esercizio dell’attività professionale, all’aggiornamento professionale continuo, sino alla necessità di un equo compenso per i praticanti.

Pertanto, secondo il rinnovato articolato, gli ordinamenti professionali dovranno, si, ammodernarsi con apposito regolamento entro agosto prossimo, tuttavia, qualora il regolamento attuativo non dovesse intervenire in tempo, scompariranno in automatico dagli ordinamenti solo quelle norme professionali che dovessero risultare in contrasto con i nuovi principi suesposti.

In ogni caso, poi, come prevede il successivo e altrettanto nuovo comma 5ter dello stesso art. 3, entro il 31 dicembre 2012, il Governo è incaricato di raccogliere le disposizioni aventi forza di legge non abrogate in un Testo Unico della materia.

Sia l’Unione delle Camere penali che il Consiglio Nazionale Forense (CNF), che in questi ultimi tempi è più volte intervenuto in senso critico sul tema della liberalizzazione degli Ordini come congegnata dalla Manovra Monti, hanno guardato con favore alla modifica dell’art. 33 del D.L. 201/2011, con cui si è inteso evitare le conseguenze disastrose di un’abrogazione tout court e senza senso degli ordinamenti professionali. Tuttavia, come è stato prontamente rilevato, si tratta di un primo passo importante ma non ancora sufficiente a garantire un’adeguata riforma degli Ordini, resa impraticabile da una legislazione superficiale e tecnicamente sbagliata, la quale pretende di disciplinare gli ordinamenti professionali con un regolamento dello Stato in luogo della legge ordinaria. In questa prospettiva si auspicano ulteriori interventi correttivi, in quanto l’aver delegificato le norme in materia di ordinamenti professionali , anche quelli che coinvolgono più direttamente i diritti dei cittadini (come l’ordinamento forense), implica una palese violazione della Costituzione.

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