Manovra Monti (D.L. 201/2011): nuove sanzioni di natura penale per chi mente al fisco

Redazione 14/12/11
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di Anna Costagliola

L’art. 11, co. 1, del D.L. 201/2011, nell’intento di rafforzare i controlli sui contribuenti, ha introdotto sanzioni di natura penale per chi esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, a seguito di richieste avanzate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza nell’ambito dei poteri istruttori di cui dispongono per acquisire le informazioni necessarie a verificare la correttezza fiscale dei contribuenti.

In moltissimi casi le informazioni fornite dal contribuente controllato sono caratterizzate da mendacio, finalizzato ad evitare la scoperta dell’evasione, e la stessa finalità induce talvolta a fornire atti o documenti falsi, sia materialmente che ideologicamente. Proprio allo scopo di scoraggiare l’adozione di un tale scorretto comportamento, a carico del contribuente «mendace» sono state configurate nuove sanzioni di natura penale per falso materiale e ideologico, essendo questi punito alla stessa stregua di chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Ciò in base al rinvio all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (di approvazione del citato Testo Unico), che sancisce la punibilità dei detti comportamenti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

La nuova disposizione, sul presupposto per cui l’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione fiscale è strettamente correlata anche alle informazioni a disposizione degli organi ad essa preposti, ha inteso così sanzionare più adeguatamente il comportamento di quei contribuenti che, a seguito delle richieste effettuate dall’amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri istruttori che ad essa competono, esibiscano o trasmettano atti o documenti falsi, anche in parte, ovvero forniscano dati e notizie non rispondenti al vero.

La norma non delimita le attività di fronte alle quali può configurarsi l’illecito descritto. Deve ritenersi, pertanto, come pure precisato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, che il legislatore abbia contemplato l’intero ambito dell’attività di controllo demandata all’amministrazione finanziaria, per cui il reato potrebbe realizzarsi sia in sede di risposta agli inviti a fornire dati e notizie, o ad esibire atti e documenti, rilevanti ai fini dell’accertamento, sia in sede di risposte ai questionari inviati ai contribuenti per i medesimi fini, sia ancora in sede di dichiarazioni rese dai contribuenti ai verificatori e riportate nei processi verbali di contestazione.

C’è da ritenere, peraltro, che le situazioni descritte dalla norma in parola possano riguardare non solo i contribuenti, ma anche eventualmente i professionisti o gli intermediari finanziari che non dovessero rispondere correttamente all’amministrazione nell’ambito di un controllo su una persona dei cui dati essi siano in possesso.

Insomma, d’ora in poi tutto quello che verrà esibito, trasmesso o comunque notiziato al Fisco, a fronte di una sua richiesta, è assimilabile ad una vera e propria autocertificazione, con quel che ne consegue in termini di punibilità. In passato, invece, le condotte prese in considerazione dalla nuova previsione erano, sì, autonomamente punite dal D.Lgs. 471/1997, ma solo con una sanzione di carattere amministrativo.

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