Manovra Monti (D.L. 201/2011): le modifiche al Codice dei contratti pubblici

Redazione 07/12/11
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Nel decreto 201/2011 una mini-riforma degli appalti pubblici

 

Anche il governo dei tecnici non resiste alla tentazione di mettere mano al decreto legislativo 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici): gli articoli 41 e ss. del decreto (costituenti il Capo IV del Titolo IV “Misure per lo sviluppo infrastrutturale”) intervengono infatti in più punti sulla disciplina degli appalti pubblici, segnando a volte una netta inversione di marcia rispetto alle scelte legislative più recenti. È il caso, ad esempio, della soglia per l’affidamento dei servizi di progettazione senza pubblicazione del bando di gara: l’art. 12 del cosiddetto Statuto imprese (entrato in vigore appena qualche giorno fa, il 15 novembre 2011) aveva innalzato da 100.000 euro a 193.000 euro la soglia per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara prevista all’articolo 57 comma 6 del Codice dei contratti. A distanza di poco più di due settimane, il legislatore ci ripensa e (all’articolo 44, comma 5, lettera a) del nuovo decreto-legge) ha abrogato la norma dello Statuto imprese che permetteva di abbreviare (ma a discapito della trasparenza) le procedure.

Altra norma di recente introduzione (era stata prevista dal cosiddetto decreto sviluppo, ovvero il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in L. 106/2011), l’art. 81, comma 3-bis, prevedeva che l’offerta migliore fosse determinata al netto delle spese relative al costo del personale: abrogata la novella (articolo 44, comma 2 del nuovo decreto legge 201/2011), il costo del personale negli appalti è di nuovo compreso nell’importo soggetto a ribasso.

Nello sforzo di razionalizzare gli acquisti della P.A., si impone a tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni (articolo 23, comma 4, del D.L. 201/2011).

Altre disposizioni hanno ad oggetto, invece, le opere di più rilevante peso economico. Innanzi tutto, con l’art. 44, comma 8, del D.L. 201/2011 si introduce un nuovo articolo (il 112-bis) all’interno delle disposizioni dedicate alle garanzie e verifiche della progettazione: per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando, le stazioni appaltanti sono ora tenute a indicare nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.

Un intero articolo del nuovo decreto legge, il 41, è infine dedicato alle infrastrutture strategiche; innanzi tutto, si modifica l’articolo 161 del Codice dei Contratti pubblici, ridefinendo modalità e criteri di programmazione delle opere strategiche, per permettere la selezione di opere che possono essere realizzate via prioritaria, con particolare riferimento alle opere finanziabili con l’apporto di capitale privato. Si cerca inoltre di ridurre la durata della fase progettuale complessiva dell’infrastruttura: il comma 2 introduce un nuovo articolo (il 169-bis) nel Codice dei Contratti pubblici volto a consentire che l’approvazione, da parte del CIPE, dei progetti delle opere di interesse strategico, possa intervenire, su richiesta Ministero delle infrastrutture sul progetto preliminare qualora sia assicurata la copertura integrale del progetto. La disposizione prevede la fissazione di un termine perentorio in caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, a pena di decadenza per l’approvazione del progetto definitivo. (Stefano Minieri)

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