La previsione di un’Autorità nazionale di regolazione, soprattutto nell’ambito dei servizi di interesse economico generale, si giustifica in vista dello scopo di garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di una sana competizione. Tali Autorità si caratterizzano quali organizzazioni a carattere amministrativo, dotate del potere di auto-regolarsi, necessario per garantire la loro indipendenza dal Governo (al quale non sono subordinate, né politicamente né gerarchicamente), e del potere di emanare regole di settore alle quali sono tenuti ad uniformarsi tutti gli operatori attivi nel mercato di riferimento. In considerazione di tali loro caratteristiche, esse sono istituite in settori di particolare rilevanza, al fine di garantire la tutela dei diritti dei cittadini nel rispetto delle regole del libero mercato.
Si impone, pertanto, in concomitanza con il processo di liberalizzazione del settore dei trasporti, la istituzione di un’Autorità di garanzia che, secondo le indicazioni del legislatore, deve essere individuata non in nuovo organismo ma in uno già esistente. Detta Autorità avrà le seguenti funzioni:
a) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali;
b) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi;
c) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
d) definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare;
e) svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, se sospetti possibili violazioni della regolazione medesima;
f) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valutare i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
h) favorire l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato dell’impresa interessata.
Si precisa, infine, che l’Autorità di regolazione deve rendere pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferire annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.
È auspicabile, a questo punto, che si provveda nei termini prescritti ad individuare un soggetto regolatore indipendente che realizzi la liberalizzazione del settore e consenta all’Italia di fornire una risposta alla procedura di infrazione attualmente pendente in sede europea. (Anna Costagliola)
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