Manovra Monti (D.L. 201/2011): eliminazione iniqua dell’equo indennizzo

Redazione 12/12/11
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Nel generale stordimento mediatico sembrava passata in sordina la mini riforma del pubblico impiego di cui all’art. 6 D.L. 201/2011, e invece già si sente forte l’eco della protesta della categorie interessate dal provvedimento.
Sono abrogati – si legge all’art. 6 del decreto “Salva Italia” – gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.  Resta ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Si tratta di istituti tipici del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e, nelle specie:
a) la  causa di servizio consiste nella ricorrenza di un rapporto causale tra il servizio reso e l’infermità riscontrata. Il relativo giudizio medico-legale è volto ad accertare, prima della valutazione dell’entità della minorazione, il nesso causale con l’attività di servizio, da intendersi come fattore preponderante e necessario alla determinazione della stessa lesione o infermità oggetto da esame. Tale rapporto causale non deve essere necessariamente esclusivo: esso può costituire anche solo una concausa, purché di una certa importanza; il rapporto causale o concausale deve dunque essere “efficiente e determinante” (art. 64 D.P.R. n. 1092/1973);
b)  la pensione privilegiata, contemplata  dal D.P.R. 1092/1973. spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta o permanente. Essa, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta. Il trattamento privilegiato viene liquidato d’ufficio “nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”;
c) l’equo indennizzo è uno speciale emolumento che spetta al dipendente pubblico nel caso in cui questi contragga una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
È importante precisare che detto beneficio economico non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma indennitario. Conseguenza della natura indennitaria dell’emolumento è che esso è ritenuto in giurisprudenza cumulabile con il risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., sez. lav. sent. n. 5160/2000; Cass. civ., sez. un. Sent. n. 900/1999;Cons. Stato, ad. Plen., sent. 9/1993). Inoltre l’equo indennizzo è altresì cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata.
La ratio sottostante l’articolo in commento, si è detto,  è quella di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, garantendo le descritte misure un trattamento più favorevole rispetto a quello derivante dall’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La copertura assicurativa, si ricorda,  esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato, mentre l’equo indennizzo e la pensione privilegiata sono considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico.
L’eliminazione del privilegio, comunque, non vale per tutti i lavoratori pubblici: le misure disposte non si applicano – si legge ancora all’ art. 6 citato – nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Di qui immediate le proteste.
L’esclusione delle Polizie dello Stato dal provvedimento che invece ha colpito le Polizie Locali, ha infatti già  prodotto lo stato di agitazione della categoria che sta spalancando la via ad una vertenza di proporzioni gigantesche incentrata sulla disparità di trattamento che ha coinvolto, per l’appunto,  gli oltre 8000 Comandi delle Polizie Locali d’Italia e che ha accentuato l’insanabile solco di differenziazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale. (Lilla Laperuta)

Redazione

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