Manovra Monti (D.L. 201/2011), così cambiano i servizi pubblici locali

Redazione 16/12/11
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I chiarimenti del Ministro Gnudi al question time. L’Antitrust potrà impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti amministrativi, i regolamenti e i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza

 

di Giuseppe Manfredi (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)

 

Ampliati i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti amministrativi, i regolamenti e i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza. Accelerato il processo di liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo al fine di conseguire miglioramenti nelle condizioni di offerta e nella qualità dei servizi resi: a questo scopo il Governo dovrà adottare uno o più regolamenti per l’individuazione dell’autorità, scelta tra quelle esistenti, cui affidare un elenco molto dettagliato di compiti di regolazione del settore. Il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi, nel corso del question time alla Camera mercoledì 14 dicembre, ha risposto ad un’interrogazione sugli orientamenti del Governo in materia di servizi pubblici locali. Illustrando le novità in arrivo con la manovra Monti, su cui ieri è stata posta la fiducia, ma anche le altre modifiche alla disciplina frutto delle manovre della scorsa estate.
Gnudi ricorda che la disciplina normativa in maniera di servizi pubblici locali si fonda sull’articolo 4 del d.l. n. 138/2001 e quindi sulle seguenti architravi:

  • la previsione di una delibera-quadro che gli enti locali sono chiamati ad adottare, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e poi periodicamente in vista dei rinnovi della gestione dei servizi, onde verificare la concreta realizzabilità di una gestione concorrenziale dei medesimi;
  • la strutturazione degli affidamenti dei servizi pubblici locali secondo tre direttrici alternative: 1) affidamento a gara per la selezione del soggetto gestore; 2) affidamento a gara “a doppio oggetto” per la selezione del socio privato della società mista secondo le modalità caratteristiche della partnership pubblico/privato istituzionalizzato (c.d. P.P.P.I.) di matrice comunitaria, e con partecipazione pubblica non inferiore al 40%; 3) affidamenti in house, circoscritti ai soli SPL di valore economico inferiore a 900.000 € /anno;
  • la previsione di precise incompatibilità tra ruoli politici e di amministrazione delle imprese che gestiscono servizi pubblici locali;
  • la limitazione del meccanismo in house con il divieto di gestire l’erogazione di servizi pubblici al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente locale; sottoposizione al patto di stabilità interno dell’ente locale; norme pubblicistiche per l’assunzione di personale e l’acquisto di beni e servizi;
  • applicabilità del sistema a tutti i servizi pubblici locali, con poche eccezioni (tipo il sistema idrico integrato) ed estensione al trasporto pubblico regionale e locale;
  • previsione della verifica statale, e di poteri sostitutivi governativi quale extrema ratio (comma 32-bis).

Per quanto riguarda le prospettive, il Ministro sottolinea l’articolo 21 della manovra Monti che assegna all’Autorità dell’energia elettrica e del gas le funzioni di regolazione del settore del servizio idrico integrato e ricorda che il comma 33-ter dell’articolo 4 del d.l. 138/2011 assegna al Ministro per gli affari regionali la predisposizione di un decreto, da adottarsi entro il 31 gennaio 2012, che definisca, tra l’altro, i criteri che gli enti locali devono adottare nello svolgimento della verifica della realizzabilità della gestione concorrenziale preliminare all’attribuzione di diritti di esclusiva e le modalità con cui gli enti locali devono rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità dei servizi resi, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati ai fini della promozione della trasparenza e della confrontabilità delle diverse gestioni.
“Altrettanto importante, al fine di garantire condizioni di trasparenza e di confrontabilità dell’efficienza delle gestioni in essere nei diversi ambiti territoriali”, si legge nella risposta di Gnudi, “è l’attività di benchmarking cui sono tenute le amministrazioni concedenti. Il decreto dovrà definire obblighi informativi a carico dei soggetti gestori e modalità di trattamento dei dati così ottenuti che consentano, in forma facilmente comprensibile ai cittadini ed agli amministratori locali, di confrontare livelli di servizio, livelli di efficienza e onerosità delle tariffe applicate tra diversi ambiti territoriali”.

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