Manovra economica 2011: nuove norme per l’efficienza del sistema giudiziario

Redazione 06/07/11
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Il testo della manovra economica approvata dal Governo è ora all’esame del Presidente della Repubblica, chiamato ad apporre la firma per la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta.

La manovra contiene diverse previsioni in tema di giustizia, pensate in funzione del completamento del quadro delle riforme per l’efficienza del processo civile intrapreso dall’inizio di questa legislatura, soprattutto attraverso la predisposizione di misure specifiche per la riduzione del contenzioso pendente. D’altra parte, come in varie occasioni precisato dal ministro della Giustizia Alfano, l’efficienza della giustizia civile costituisce una fondamentale leva di sviluppo economico, indispensabile per garantire la competitività del «Sistema Paese».

Per accelerare lo smaltimento dell’arretrato civile è stato previsto un programma per la gestione del contenzioso civile pendente, affidando ai capi degli uffici giudiziari e ai presidenti dei rispettivi consigli dell’Ordine degli avvocati la responsabilità di stendere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma di riduzione della durata dei procedimenti, con indicazione dei criteri di priorità.

In relazione alle concrete esigenze organizzative dell’ufficio, al fine di garantire gli obiettivi di rendimento programmati, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni universitarie, scuole di specializzazione e Consigli degli Ordini forensi per consentire ai soggetti che ne facciano richiesta di intervenire a supporto dei magistrati. Coloro, tra i richiedenti, che saranno valutati «più meritevoli» sulla base di criteri ancora da precisare, potranno infatti assistere e coadiuvare i magistrati nel compimento delle relative attività, lo svolgimento delle quali viene a sostituire ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato. Pur condivisibile la prospettiva di coniugare la formazione professionale con la creazione di una struttura di supporto per il magistrato, lascia tuttavia perplessi la previsione dell’assenza di qualsiasi forma di remunerazione (anche sub specie di rimborso spese) per l’attività prestata dai soggetti in questione.

Tra le misure in materia di giustizia contenute nel decreto sulla manovra correttiva alla finanziaria 2011 è stato altresì disposto, con la modifica delle disposizioni del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), un incremento del costo del contributo unificato previsto per l’iscrizione delle cause a ruolo, secondo una distinta ripartizione in base al valore e alla natura dei processi, con eliminazione, altresì, delle attuali esenzioni per le controversie in materia di lavoro e famiglia. Il cosiddetto ticket d’ingresso aumenta, infatti, per le cause civili, per quelle davanti ai giudici di pace e per i procedimenti di volontaria giurisdizione, mentre viene per la prima volta introdotto anche per le cause tributarie. Rilevante appare altresì l’introduzione del ticket per azioni giudiziarie allo stato gratuite, come per le cause di separazione e divorzio tra coniugi: 37 euro per la separazione consensuale e per i ricorsi congiunti di divorzio; 85 euro se è richiesto l’intervento del giudice (separazione giudiziale e divorzio contenzioso).

I nuovi importi di contribuzione saranno applicabili con riferimento alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

L’aumento del contributo assolve ad una duplice funzione, almeno nelle intenzioni dei suoi promotori: da un lato quella di fare cassa, nel senso di destinare il maggior gettito proprio agli interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria; dall’altro quella, più specifica, di agire da deterrente per il contenzioso, auspicandosi che l’aumento del costo disincentivi il ricorso al giudice e riduca il numero di nuove cause.

Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle nuove disposizioni in tema di incremento del contributo unificato consente anche di prevedere incentivi economici per quegli uffici giudiziari che dimostrino di aver raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato, con una riduzione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti in misura pari al 10% rispetto all’anno precedente, tenuto conto altresì delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

In un’ottica generale di riduzione delle spese di giustizia, è previsto poi che le sentenze definitive di condanna siano pubblicate esclusivamente sul sito internet del Ministero della Giustizia, anziché sui giornali. In tal senso si incide, modificandolo, sul disposto dell’art. 36 c.p. e dell’art. 729, co. 1, c.p.c.

Stando alle ultime dichiarazioni della Presidenza del Consiglio, dovrebbe essere ritirata la cosiddetta norma salva Fininvest. Il testo introduceva una modifica a due articoli del codice di procedura civile (gli artt. 283 e 373) obbligando il giudice (che ora ne ha solo facoltà) a sospendere l’esecutività della condanna nel caso di risarcimenti superiori ai 10 milioni di euro in primo grado e ai 20 milioni di euro in secondo grado dietro il pagamento di «idonea cauzione», in attesa che si pronunci in via definitiva la Cassazione.

L’attuale art. 283 c.p.c. prevede che «il giudice d’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondanti motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione». Con la modifica proposta e poi ritirata veniva aggiunto un ulteriore comma che stabiliva che la sospensione «è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a 10 milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione».

L’art. 373 c.p.c. prevede, invece, che «il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte, qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione». A tale comma veniva aggiunto un periodo con il quale si precisava che «la sospensione prevista è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a 20 milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione».

Nel suo complesso, la manovra economica varata dal Governo, e in specie le misure sulla giustizia, non hanno avuto un riscontro positivo negli ambienti giudiziari e dell’avvocatura, proponendosi addirittura dall’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) lo stralcio dal testo del provvedimento di tutte le norme relative alla giustizia civile e tributaria e all’aumento del contributo unificato. Con riguardo precipuo proprio all’incremento di detto contributo, il CSM ha giudicato l’intervento del legislatore di tipo «emergenziale» e fuori da un progetto di riforma organico e strutturale del sistema giudiziario italiano. Ed infatti, a detta dell’organo di autogoverno della magistratura, non vengono affrontate quelle che sono le principali carenze strutturali del sistema, come la endemica vacanza degli organici, trascurandosi ancora una volta di studiare un complessivo progetto di riforma che da tempo sia la magistratura sia l’avvocatura richiedono. (Anna Costagliola)

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