Manovra economica 2011 (D.L. 98/2011): prime linee guida per l’applicazione del contributo unificato nel processo tributario

Redazione 14/07/11
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La Direzione della giustizia tributaria del dipartimento delle finanze presso il relativo Ministero ha provveduto ad inviare ai direttori degli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie Regionali e delle Commissioni Tributarie Provinciali una comunicazione contenente le prime istruzioni applicative sul contributo unificato per le liti fiscali.

Si ricorda, infatti, che l’art. 37, co. 6, lett. t), del D.L. 98/2011 ha previsto l’applicazione del contributo unificato anche al processo tributario, introducendo il comma 6quater all’art. 13 del D.P.R. 115/2002; per effetto di ciò, è stata contestualmente abrogata la disciplina che sottoponeva il contenzioso fiscale all’imposta di bollo. Detto contributo si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del D.Lgs. 546/1992, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo alla finanziaria, e dunque a partire dal 7 luglio 2011 (art. 37, co. 7, D.Lgs. 98/2011).

Come precisato dalla nuova previsione normativa, il contributo unificato sui ricorsi tributari è dovuto in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia. Per la definizione di «valore della controversia» si rinvia alle disposizioni dettate dall’art. 12, co. 5, del D.Lgs. 546/1992 (a tenore delle quali va preso in esame solo l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, salvo che il ricorso non riguardi solo queste ultime). Nella comunicazione diffusa, la Direzione della giustizia tributaria raccomanda di far risultare tale valore da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Quest’ultima dovrà essere presentata anche dagli enti impositori per i ricorsi da loro introdotti, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato.

Peraltro, il nuovo comma 3bis dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 prevede una maggiorazione pari alla metà del contributo unificato dovuto, qualora all’atto della presentazione del ricorso non venga indicato anche uno solo dei seguenti dati:

a) indirizzo di posta elettronica certificata, anche nel caso in cui ricorso venga presentato da un difensore abilitato;

b) codice fiscale della parte ricorrente.

Quanto alle modalità di versamento degli importi dovuti a titolo di contributo unificato, l’art. 192 del D.P.R. 115/2002 prevede la possibilità di corrispondere dette somme: ai concessionari, attraverso il modello F23, anche in via telematica; presso gli uffici postali, utilizzando l’apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia; presso le tabaccherie. È in ogni caso sempre previsto il rilascio di una ricevuta, che dovrà essere allegata al ricorso al momento del deposito.

Deputati al controllo in ordine alla dichiarazione del valore ed al pagamento del contributo unificato sono i funzionari degli Uffici destinatari della nota ministeriale, i quali sono specificamente chiamati a riscontrare che il contribuente abbia provveduto all’indicazione del valore della lite mediante apposita dichiarazione e che, all’atto del deposito del ricorso, quest’ultimo contenga la regolarizzazione del pagamento del contributo.

Come preannunciato dallo stesso comunicato in oggetto, ulteriori istruzioni di dettaglio saranno fornite in merito all’applicazione e al recupero del contributo unificato. (Anna Costagliola)

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