Manovra economica 2011 (D.L. 98/2011): nuove regole in materia di controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici

Redazione 11/07/11
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Le novità introdotte dalla manovra economica 2011 investono anche il tema dei controlli delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti. Il comma 9 dell’art. 16 del D.L. 98/2011 interviene, infatti, sulla disciplina delle modalità operative di controllo delle assenze, dettando nuove regole che tengono in conto l’esigenza primaria di contrastare e di prevenire l’assenteismo.

In particolare, attraverso la modifica del comma 5 dell’art. 55septies del D.Lgs. 165/2001, è stata eliminata l’obbligatorietà in ogni caso della visita fiscale, prevedendosi invece che il controllo debba essere richiesto sin dal primo giorno solo quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Le Pubbliche Amministrazioni, nel disporre il controllo, devono in ogni caso valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita.

Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Viene prevista, inoltre, la necessità di una preventiva comunicazione all’Amministrazione per l’ipotesi in cui il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere documentati.

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Per ragioni di equità, e sempre nell’ottica del contrasto e della prevenzione dell’assenteismo, le nuove regole sui controlli delle assenze per malattia sono estese anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 D.Lgs. 165/2001, e dunque ai magistrati, ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e alle Forze di polizia di Stato, nonché al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

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