Manovra economica 2011 (D.L. 98/2011): le nuove disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale

Redazione 08/07/11
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L’art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 detta disposizioni finalizzate a realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e contenere la durata dei relativi processi in ossequio ai canoni della durata  ragionevole previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In tale prospettiva si prevede:

1) l’estinzione di diritto dei processi in materia previdenziale di valore non superiore a 500 euro in cui sia parte l’Inps che risultino pendenti in primo grado alla data del 31 dicembre 2010 e per i quali non sia intervenuta sentenza a tale data, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio, il quale provvede pure sulle spese che, ai sensi dell’art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;

2) l’introduzione di alcune modifiche al codice di procedura civile dirette a ridurre il contenzioso in materia di invalidità civile.

Se l’arretrato pensionistico-contributivo costituisce una fetta consistente di quello civile nel suo complesso, per cui opportuna è apparsa la previsione dello smaltimento automatico delle micro-controversie che riguardano l’Inps, novità di non poco rilievo sono introdotte dal decreto correttivo alla manovra finanziaria anche per le controversie relative all’invalidità civile e alla disabilità, al fine enunciato di ridurre il contenzioso in materia, il quale comporta un notevole impegno di risorse.

In particolare, il testo del D.L. 98/2011 introduce nel codice di rito un nuovo art. 445bis con cui si impone a coloro i quali intendano rivolgersi al giudice per vedere riconosciuta la propria invalidità di proporre istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Nella norma si afferma a chiare lettere che «l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità» della domanda; si tratta, in sostanza, di un filtro preliminare alla proposizione della domanda nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità.

L’istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso al Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l’attore; il giudice procede a norma dell’art. 696bis c.p.c., per cui nomina il consulente tecnico, il quale provvede a stendere la relazione e, prima di depositarla, tenta la conciliazione fra le parti. Senza accertamento tecnico preventivo il giudice non procede: alla prima udienza, se rileva che non è stata presentata l’istanza o non è stato completato l’accertamento tecnico preventivo, concede alla parti altri 15 giorni per completare l’operazione.

Terminate le operazioni di consulenza, il giudice, con decreto comunicato alle parti (Inps e cittadino), fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

Se le parti accettano le conclusioni del consulente tecnico, l’accordo viene omologato con decreto del giudice, non impugnabile né modificabile. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio deve depositare, presso lo stesso giudice, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La successiva sentenza è inappellabile.

Attraverso l’integrazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nei giudizi previdenziali e assistenziali si introduce inoltre l’obbligo di indicare all’inizio del procedimento il valore dedotto in giudizio, allo scopo di commisurare a tale valore il limite massimo alla liquidazione delle spese processuali. Come precisato nella Relazione di accompagnamento al decreto, l’intento del legislatore è quello di scoraggiare fenomeni elusivi consistenti nella prassi di non quantificare il petitum, limitandosi a richiedere un accertamento generico ovvero indicando valori generici o richieste non sufficientemente quantificate.

Ulteriori modifiche attengono ai seguenti aspetti:

a) si prevede l’utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità (conti correnti bancari o postali) per il pagamento delle somme dovute dagli enti previdenziali, a titolo di spese per la difesa in giudizio e di compensi e spese inerenti alla propria attività professionale, a favore dei procuratori legalmente costituiti. Scopo di tali disposizioni è quello di incentivare l’economicità dell’azione amministrativa e la piena operatività dei pagamenti, rendendo trasparente l’uso delle risorse pubbliche e gli oneri finanziari in ipotesi di soccombenza;

b) con riguardo al tema della decadenza dall’azione giudiziale nelle controversie previdenziali, si dispone che essa operi anche in caso di azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito;

c) è fissata in 5 anni la prescrizione del diritto ai singoli ratei arretrati, ancorché non liquidati, di una prestazione pensionistica o previdenziale dedotta in giudizio o delle relative differenze a seguito di riliquidazione;

d) nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, si prevede che la comunicazione relativa all’avvio delle operazioni di consulenza tecnica venga inviata all’Inps entro i 15 giorni precedenti l’inizio delle stesse, anche in via telematica, direttamente al direttore della sede provinciale o a suo delegato. La barriera temporale per l’invio della comunicazione risponde all’esigenza di razionalizzare ed incrementare l’efficienza operativa del meccanismo di consulenza tecnica per le cause in materia di invalidità civile, consentendo ai medici Inps di svolgere un’attività immediata di assistenza alle indagini e di difesa degli interessi dell’amministrazione, evitando che ciò venga reso impossibile dal ritardo nella ricezione della relativa comunicazione.

 

(Anna Costagliola)

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