Manovra economica 2011 (D.L. 98/2011): l’istituto del reclamo e la conciliazione nel contenzioso tributario

Redazione 11/07/11
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Novità dalla manovra correttiva anche per il contenzioso tributario. L’art. 39, comma 9, del D.L. 98/2011, introduce un nuovo art. 17bis nel D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), che prevede un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non levato emessi dall’Agenzia delle Entrate. Dispone infatti la nuova norma che, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, chi intenda proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto al fine di ottenere l’annullamento totale o parziale dello stesso. Deputate ad esaminare i reclami sono apposite strutture incaricate della gestione del contenzioso, le quali agiscono in piena autonomia rispetto a quelle che hanno curato l’istruttoria degli atti reclamabili.
Il reclamo è previsto in via obbligatoria e quale condizione di ammissibilità del ricorso (fatta eccezione per le controversie relative ad atti volti al recupero di aiuti di Stato) ed esso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione delle somme pretese.
L’organo che riceve il reclamo potrà:
a) annullare in tutto o in parte l’atto oggetto del reclamo;
b) accogliere la proposta di mediazione formulata dal contribuente (in tal caso la procedura si arresta);

c) effettuare a propria volta una proposta di mediazione, qualora non intenda accogliere quella del contribuente.

Il legislatore prevede espressamente che, qualora l’ufficio non accolga il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avendo riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. Si tratta, nella sostanza, di una sorta di «controproposta» di mediazione che il contribuente può scegliere di accettare o meno.

La mediazione si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente richiamate.

Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e da questa data decorrono i termini per la successiva costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente: nel caso in cui il reclamo venga respinto in anticipo rispetto ai 90 giorni concessi dalla legge, i termini decorrono dal ricevimento del diniego ovvero, in caso di accoglimento parziale, dalla notificazione del relativo atto.

Se il procedimento prosegue innanzi al giudice tributario, la parte soccombente, oltre alle spese di giudizio, è condannata a corrispondere una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti a fronte del nuovo procedimento obbligatorio, ferma restando la possibilità di compensazione, parziale o per intero, delle spese ove ricorrano giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione della sentenza, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Quasi a costituire una sorta di contraltare all’introduzione dell’istituto della mediazione, la Manovra correttiva ha previsto un condono delle liti fiscali di importo non superiore a 20.000 euro pendenti alla data del 1° maggio 2011, le quali non hanno potuto beneficiare del tentativo di mediazione. In pratica, si consente al contribuente di definire le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate a quella data ancora pendenti davanti alle Commissioni tributarie e agli organi della giustizia ordinaria e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato mediante il pagamento un importo forfettario.

Per «lite pendente» deve intendersi la controversia originata da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni e ogni altro atto impositivo per il quale, al 1° maggio 2011, sia stata presentata impugnazione mediante ricorso. Non rientrano nella sanatoria il rifiuto espresso o tacito alla restituzione del tributo, quelle relative al diniego o alla revoca delle agevolazioni, gli avvisi di liquidazioni e i ruoli relativi agli omessi versamenti dei tributi.

Fino al 30 giugno 2012, tutte le liti fiscali potenzialmente definibili risultano sospese; inoltre, sono sospesi i termini per la presentazione di ricorsi, appelli, contro deduzioni, ricorsi per Cassazione.

La definizione delle liti fiscali in oggetto rientra nel più generale disegno di deflazione del contenzioso tributario, consentendo di concentrare le risorse disponibili in funzione della trattazione delle cause di importi elevati e dell’entrata a regime del nuovo sistema delineato dall’art. 17bis D.Lgs. 546/1992. (Anna Costagliola)

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