Manovra economica 2011 (D.L. 98/2011): i tagli ai costi della politica

Redazione 12/07/11
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Il D.L. 98/2011, la cosiddetta manovra correttiva 2011, si articola strutturalmente in quattro parti, di cui la prima (artt. 1-8) è dedicata al controllo e alla riduzione della spesa pubblica.

L’intenzione del legislatore è stata quella di muoversi nella direzione di una convergenza verso gli standard degli altri Paesi europei: il trattamento economico di deputati, senatori e dei vertici di organismi, enti o istituzioni non potrà superare quello medio percepito dai titolari di posizioni analoghe nei Paesi dell’area euro. E le disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica e degli incarichi di vertice troveranno applicazione anche alle regioni ordinarie o a statuto speciale.

In sintesi, questi i punti salienti del provvedimento:

1) livellamento remunerativo al livello europeo (art. 1). La norma introduce il criterio dell’agganciamento del trattamento economico omnicomprensivo dei titolari di cariche elettive o di vertice, dei capi dei dipartimenti e dei componenti degli organismi di cui all’elenco allegato al provvedimento, alla media dei trattamenti economici percepiti per omologhi incarichi negli Stati dell’«area euro»; il trattamento economico dei parlamentari nazionali è ancorato alla media di quello percepito dai componenti dei parlamenti nazionali della stessa area. L’individuazione delle dette medie è effettuata annualmente da un’apposita Commissione di elevata competenza tecnica, a partecipazione gratuita, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini indicati, si precisa che per «trattamento economico omnicomprensivo» deve intendersi il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

Si prevede ancora che i dipendenti pubblici, che siano componenti di organi diversi da quelli costituzionali o a rilevanza costituzionale, siano collocati in aspettativa non remunerata, salva la possibilità di scelta, in via esclusiva, del trattamento economico corrisposto dall’amministrazione di provenienza.

Tali misure sono destinate a trovare applicazione a decorrere dalle prossime elezioni, nomine e rinnovi, salvo che per i compensi, retribuzioni ed indennità che non siano state ancora determinate alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali è disposta l’operatività immediata delle stesse;

2) auto blu (art. 2). La loro cilindrata non può superare i 1600 cc. ad eccezione delle auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto blu attualmente in servizio che non rispondono al prescritto requisito dimensionale possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione;

3) aerei blu (art. 3). Una forte limitazione viene imposta anche all’utilizzo dei voli di Stato, che dovranno essere consentiti solo al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio. Eccezioni rispetto alla detta regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato;

4) benefits (art. 4). Viene introdotto il principio generale di coordinamento della finanza pubblica per cui, con la sola eccezione del Presidente della Repubblica, alla scadenza del relativo incarico, nessun titolare di cariche pubbliche può continuare a fruire di benefici connessi alla carica medesima, come pensioni, vitalizi, locali per ufficio, mezzi di trasporto, di comunicazione e di informazione;

5) riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali (art. 5). A partire dal 2012 le riduzioni di spesa deliberate entro il 31 dicembre 2013 dal Senato, dalla Camera dei Deputati e dalla Corte costituzionale, nel rispetto del principio costituzionale di autonomia di tali organi, saranno utilizzate per le finalità cui la legge già destina le risorse del cd. 8 per mille statale.

Sempre a decorrere dal 2012 è disposta la riduzione del 20% rispetto al 2011 degli stanziamenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la CONSOB;

6) finanziamento dei partiti politici (art. 6). Dalla prossima legislatura i tagli toccheranno pure il finanziamento ai partiti e i rimborsi per le spese elettorali, che saranno erogati solo in proporzione alla durata della legislatura.

Viene infatti sancita un’ulteriore riduzione, rispetto a quella già prevista dal D.L. 78/2010, del 10% dell’importo assunto dalla legge a base di calcolo per determinare l’ammontare dei fondi stabiliti per il rimborso delle spese elettorali sostenute in relazione al rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Peraltro, in ipotesi di scioglimento anticipato del Parlamento, il versamento delle quote annuali di rimborso è interrotto, stabilendosi il diritto dei partiti esclusivamente al rimborso per il numero degli anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi, anche nel caso sia trascorsa una frazione di anno;

7) election day (art. 7). A decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per il rinnovo di sindaci, presidenti delle province e delle regioni, consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dovranno essere accorpate in un’unica data stabilita nell’arco dell’anno. Se nello stesso anno si svolgono anche le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, la data unica di tutte le elezioni coinciderà con quella fissata per il rinnovo dell’organo europeo.

Al fine indicato, si prevede che, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, gli organi elettivi sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove consultazioni elettorali, così da consentire la messa a regime del nuovo sistema;

8) obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica (art. 8). Allo scopo di realizzare un obiettivo di trasparenza del complessivo sistema delle partecipazioni pubbliche societarie, la norma prevede che tutti gli enti pubblici partecipanti pubblichino sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo periodicamente, l’elenco delle società partecipate ed una rappresentazione grafica dei collegamenti tra l’ente e le società e delle società tra di loro.

 

(Anna Costagliola)

Redazione

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