Manovra bis: no alla soppressione degli enti con meno di 1000 abitanti, ma obbligo di esercitare funzioni e servizi in forma associata

Redazione 12/09/11
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È quanto dispone l’art. 16 del D.L. 138/2011, nella versione approvata dal Senato il 7 settembre 2011. Viene meno l’originaria disposizione che prevedeva la soppressione dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, ma nasce, per essi, l’obbligo di esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni ex art. 32 del D.Lgs. 267/2000.

Tali unioni di Comuni devono essere istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i Comuni che ne faranno parte appartengano o siano appartenuti a comunità montane. A detta unione, la norma prevede la facoltà di aderire anche da parte di Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti.

Escluse dalla disposizione le isole minori e l’enclave di Campione d’Italia.

Spetterà all’unione la programmazione economica e finanziaria e la gestione contabile. Organi dell’unione saranno:

a) il consiglio, composto da tutti i sindaci membri dei Comuni costituenti e da due consiglieri comunali per ogni Comune che ne fa parte;

b) la giunta, composta dal presidente e dagli assessori, nominati dallo stesso tra i sindaci componenti il consiglio;

c) il presidente, il cui mandato, rinnovabile, dura 2 anni e mezzo.

L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati, per l’esercizio dei quali è previsto, altresì, il trasferimento di tutte le risorse umane e strumentali (Biancamaria Consales)

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