Tali unioni di Comuni devono essere istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i Comuni che ne faranno parte appartengano o siano appartenuti a comunità montane. A detta unione, la norma prevede la facoltà di aderire anche da parte di Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti.
Escluse dalla disposizione le isole minori e l’enclave di Campione d’Italia.
Spetterà all’unione la programmazione economica e finanziaria e la gestione contabile. Organi dell’unione saranno:
a) il consiglio, composto da tutti i sindaci membri dei Comuni costituenti e da due consiglieri comunali per ogni Comune che ne fa parte;
b) la giunta, composta dal presidente e dagli assessori, nominati dallo stesso tra i sindaci componenti il consiglio;
c) il presidente, il cui mandato, rinnovabile, dura 2 anni e mezzo.
L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati, per l’esercizio dei quali è previsto, altresì, il trasferimento di tutte le risorse umane e strumentali (Biancamaria Consales)
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