Manovra-bis (D.L. 138/2011): la liberalizzazione delle professioni

Redazione 31/08/11
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La cosiddetta manovra di ferragosto (D.L. 138/2011), tra le altre misure previste, investe in modo rilevante anche sulla liberalizzazione delle professioni regolamentate. In particolare, il decreto in oggetto si occupa della liberalizzazione delle professioni al comma 5 dell’art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche), collocandole in tal modo nell’ambito delle attività economiche in genere.

Salvandosi l’esame di Stato per l’accesso alle professioni regolamentate, sono questi i principi della liberalizzazione delle professioni delineata dalla manovra-bis in corso di conversione al Senato:

a) accesso libero alla professione ed esercizio fondato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio del professionista. Limitazioni numeriche del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica sono consentite solo per ragioni di interesse pubblico;

b) obbligo di formazione continua per i professionisti secondo percorsi predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali. La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) tirocinio retribuito, di durata non superiore a tre anni, da potersi svolgere anche durante il corso di laurea;

d) definizione del compenso spettante al professionista all’atto del conferimento dell’incarico, prendendo come riferimento le tariffe professionali ed anche in deroga alle tariffe stesse. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) assicurazione professionale obbligatoria;

f) istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli amministrativi, che si occupino delle questioni disciplinari, e di un organo nazionale di disciplina;

g) pubblicità informativa libera su attività professionale, specializzazioni e titoli posseduti, struttura dello studio e compensi delle prestazioni. Le informazioni fornite devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Tutti gli ordinamenti professionali hanno a disposizione 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto 138/2011 per recepire i detti principi.

Le varie organizzazioni professionali, pur convinte della inderogabile necessità di una riforma delle professioni, non hanno tardato a sollevare dubbi e perplessità a commento delle misure sulle liberalizzazioni contenute nella manovra-bis. In particolare, non si è mostrato soddisfatto il Consiglio nazionale forense (Cnf), il quale ha sottolineato come, da un lato, si sia ritenuto di procedere alla riforma di un comparto rilevante dell’intero sistema economico senza consultare le «parti sociali» e al di fuori di un disegno sistematico e, dall’altro, si sia proceduto a modificare le regole dell’amministrazione della giustizia e le regole della professione forense nell’ambito di provvedimenti destinati a promuovere lo sviluppo economico e a risanare la crisi dei mercati, senza connessione alcuna tra il risanamento economico e i settori di propria competenza. Tale modo di procedere, immettendo nell’ordinamento norme affrettate che prescindono da una coerente regolamentazione di materie così rilevanti e tecnicamente complesse, è stato più volte segnalato e criticato dal Cnf, sia con le proprie deliberazioni, con i comunicati stampa e con le audizioni effettuate in Parlamento, sia nello svolgimento della sua stessa attività istituzionale.

Quelle appena esposte, come le critiche avanzate anche da parte di altre categorie professionali interessate inducono ad auspicare emendamenti in fase di conversione del decreto tali da far chiarezza sulla portata effettiva della riforma attuata. (Anna Costagliola)

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