La disposizione inserita dalla manovra bis stabilisce che il mancato rispetto dei termini fissati dal calendario del processo può costituire violazione disciplinare per avvocati, consulenti e giudici. Tutto ciò non reca danni al processo, ma si riversa sul piano professionale delle predette figure, anche ai fini della nomina o della permanenza in incarichi direttivi o semi-direttivi.
La manovra interviene sul predetto art.81bis anche nel merito: il giudice deve fissare il calendario delle udienze successive indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all’art. 189, primo comma, relativi cioè all’udienza di precisazione delle conclusioni e la fissazione delle date deve osservare strettamente il principio di ragionevole durata del processo. I termini fissati nel calendario possono, tuttavia, essere prorogati, anche d’ufficio o su richiesta delle parti prima della scadenza dei termini, nell’ipotesi in cui sopravvengano gravi motivi. (Biancamaria Consales)
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