Mandato d’Arresto Europeo: non è necessaria l’irrevocabilità della sentenza su cui si basa la richiesta

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Un aspetto particolare della disciplina riguardante il Mandato D’Arresto Europeo è recentemente giunto all’attenzione della Corte di Cassazione. Il caso, risolto con sentenza n. 42159 del 16/11/2010, riguardava la richiesta di consegna, inviata dalla Francia all’autorità italiana, di un soggetto condannato ad un anno di reclusione da una Corte d’Appello francese.

La Corte d’Appello di Bologna accoglieva tale richiesta e la difesa del predetto ricorreva alla Suprema Corte eccependo la non definitività della sentenza francese, la quale era ancora ricorribile per cassazione e quindi non irrevocabile. Preliminarmente occorre ricordare come la Decisione Quadro 2002/584/GAI, con la quale è stato introdotto il Mandato d’Arresto Europeo definisca lo stesso come “… una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà ”.

Trattasi quindi di un provvedimento emesso da un organo giudiziario, inquirente o giudicante, appartenente ad uno degli Stati dell’Unione, basato su di una sentenza di condanna o su di un provvedimento di cattura adottato nell’ambito di un procedimento penale interno e finalizzato a permettere, nel primo caso, l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza inflitta e nel secondo caso l’esercizio dell’azione penale in tale procedimento. Relativamente alla prima ipotesi si deve sottolineare come la stessa Decisione Quadro all’articolo 8 n. 1 lett. B precisi che il MAE debba contenere l’indicazione di una sentenza “esecutiva”.

Tale dato, come evidenziato dai giudici della sesta sezione penale, ricalca quanto contemplato nella previgente disciplina, all’articolo 12 della Convenzione Europea di Estradizione del 1957, oltre che nei principali trattati in materia (come il Model Treaty on Extradition approvato nel 1990 dalle Nazioni Unite). Passando poi alla legge 69/2005, con cui l’Italia ha dato attuazione alla Decisione Quadro, si deve però rilevare come, a fronte dell’articolo 6, in cui la stessa prevede la necessaria indicazione di una “sentenza esecutiva” riprendendo il dettato europeo, all’articolo 1 comma 3 si stabilisca come “ L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile” ed all’articolo 17 comma 4 si affermi che “ In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna “.

E’ evidente come all’interno del testo italiano ci sia una discrepanza tra quanto previsto all’articolo 6 e quanto contemplato negli altri due articoli citati. Il dato che emerge da questi ultimi sembrerebbe infatti la necessaria presenza del passaggio in giudicato della sentenza posta a base del MAE, senza più la possibilità di accedere ad ulteriori gradi di giudizio o di proporre comunque qualsivoglia impugnazione, presumibilmente con l’esclusione di quelle eventualmente non vincolate da termini prestabiliti. Condizione la cui verifica non può che dipendere dall’analisi dalle leggi dello Stato richiedente.

Sul punto i primi commentatori della legge avevano affermato come tale principio andasse letto alla luce di quanto contemplato al comma 1 del medesimo articolo dove si prevede che le disposizioni europee vengano attuate all’interno dell’ordinamento, “… nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princípi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo”.

Sostanzialmente, senza addentrarsi compiutamente nell’analisi di tale assunto, l’irrevocabilità della sentenza veniva vista come espressione della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva contenuta nell’articolo 27 comma 2 della Costituzione Italiana.

Nell’analisi di tale problema i Giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione hanno affermato che tale questione è “…con tutta evidenza un difetto di coordinamento presente nella legge, che deve essere risolto accogliendo un’interpretazione conforme alle dichiarate finalità dello strumento europeo” ovvero, come previsto dal considerando n. 5 della DQ, la realizzazione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, nell’ambito della reciproca fiducia posta a base della cooperazione giudiziaria finalizzata al raggiungimento di quello spazio di giustizia sicurezza e libertà posto come obiettivo dal Trattato di Amsterdam.

I giudici hanno poi sottolineato che anche l’art. 705 c.p.p. pur facendo riferimento alla irrevocabilità della sentenza, come presupposto alla pronuncia favorevole all’estradizione, stabilisca che questo principio si applichi a patto che non esista una convenzione o questa non disponga diversamente, palesando che “… quando il legislatore italiano ha voluto aderire allo schema proprio del suo sistema processuale penale, nel contesto del quale l’esecutorietà di una sentenza è subordinata al fatto che essa sia divenuta irrevocabile ed abbia acquisito l’autorità della cosa giudicata, ha subordinato tale scelta agli impegni internazionali assunti”.

La motivazione della Cassazione conclude quindi affermando come rilevi, relativamente al Mandato d’Arresto Europeo, che la richiesta di consegna sia basata su di una sentenza dotata di forza esecutiva.

Nel caso di specie, sulla base di tale principio, la Sesta Sezione ha rigettato il motivo di ricorso presentato dalla difesa in quanto la sentenza della Corte d’Appello francese, seppur ancora ricorribile e quindi non irrevocabile, è stata considerata “esecutiva” sulla base delle stesse indicazioni fornite dalle autorità straniere nel MAE inviato all’ Italia.

Cavallini Federico

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