Mandato d’Arresto Europeo: la Cassazione si esprime sull’automaticità dell’arresto derivante dalla segnalazione per mezzo del Sistema di Informazioni Schengen.

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Con la sentenza n. 20550 del 15 giugno 2006 la sesta sezione della Cassazione ha affrontato un problema, assai discusso in ambito dottrinale, relativo all’applicazione della normativa inerente il Mandato d’Arresto Europeo: l’automaticità dell’arresto del ricercato in caso di trasmissione tramite il Sistema di Informazioni Schengen. La legge 69/2005, con cui si è recepita in Italia la Decisione Quadro dell’Unione 2002/584/GAI relativa al Mandato d’Arresto Europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, prevede infatti la possibilità di trasmissione del mandato all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che per l’Italia è la Corte d’Appello, secondo tre diverse modalità: attraverso l’autorità centrale, ovvero il Ministero della Giustizia, tramite contatto diretto fra autorità giudiziarie ed appunto tramite il S.I.S[1].. Mentre nelle prime due ipotesi, regolate dall’articolo 9 L. 69/2005 ( letto in combinato disposto con gli articoli precedenti della medesima legge ), l’arresto del ricercato e l’applicazione di misure cautelari coercitive sono discrezionali, da valutarsi sulla base della sussistenza di un concreto pericolo di fuga dello stesso, nel rispetto delle previsioni del titolo primo del libro quarto del Codice di Procedura Penale[2], nel caso di segnalazione tramite il SIS l’arresto del ricercato è immediatamente eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 11 L. 69/2005. Il primo comma di detto articolo è infatti estremamente esplicito nell’affermare come “ Nel caso in cui l’autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata…”. L’ immediatezza dell’arresto, così come emerge dalla lettura di questa norma, è stata fonte di dibattito e riflessioni che hanno confermato come essa non sia il frutto di un’automaticità fine a se stessa ma sia la risposta ad esigenze concrete. Una chiave di lettura differente si scontrerebbe infatti inevitabilmente con quanto contenuto nell’art. 13 della Costituzione. Detto articolo prevede come, l’intervento provvisorio ad iniziativa della pubblica sicurezza, debba essere subordinato alla “ necessità ” ed all’ “ urgenza ” in ipotesi tassativamente previste dalla legge.
E’ stato proprio questo uno dei motivi di ricorso presentati dalla difesa nel caso in esame. Il ricorrente, a seguito dell’arresto immediato avvenuto in conseguenza di una segnalazione tramite SIS, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 in riferimento all’articolo 13 Cost., in quanto tale norma consentirebbe un provvedimento di restrizione della libertà personale, ad opera della Polizia Giudiziaria, che esulerebbe dai casi di necessità ed urgenza ivi previsti, oltre che all’art. 3 Cost. per quanto concerne la differente disciplina prevista dall’art. 716 c.p.p. per i procedimenti di estradizione[3]. Il ricorrente osserva come il Presidente della Corte d’Appello abbia omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’urgenza, requisito che deve considerarsi implicito nella previsione dell’art. 11 a pena di incostituzionalità della norma stessa. Sottolineando inoltre come, una diversa interpretazione, comporterebbe la mancata osservanza delle medesime garanzie giurisdizionali previste dalla procedura di ricezione del mandato ex art. 9 L 69/2005. La Suprema Corte ha dichiarato infondata la sollevata questione di incostituzionalità, assumendo una linea che rispecchia pienamente le più consolidate interpretazioni dottrinali. Innanzitutto viene ricordato che la segnalazione del Mandato attraverso il S.I.S. ha valore di domanda di arresto provvisorio[4]. L’articolo 9 della Decisione Quadro, infatti, richiama la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen[5] del 1990 e, detta Convenzione, all’articolo 64, equipara la segnalazione tramite S.I.S. ad una domanda di arresto provvisorio a fini estradizionali, secondo la disciplina dell’articolo 16 della Convenzione Europea di Estradizione. Tale disciplina pone l’urgenza come base alla domanda[6] e la Suprema Corte ha affermato che, proprio in conseguenza del richiamo all’articolo 16, l’inserimento della persona ricercata nel S.I.S. sconta una valutazione di urgenza rimessa all’autorità emittente, smantellando in questo modo le censure presentate dalla difesa sulla mancanza esplicita di motivazioni a riguardo e confermando, di fatto, come il requisito dell’urgaenza sia effettivamente implicito nell’articolo 11 pur senza necessitare di specifiche precisazioni da parte dell’autorità giudiziaria.
In riferimento all’art. 13 Cost. si è poi precisato che, l’arresto provvisorio ivi disciplinato, è ad iniziativa esclusiva della PG mentre, nel caso del MAE, è un arresto effettuato in esecuzione del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria straniera, provvedimento il cui valore ed esecutività sono recepiti in Italia attraverso la Legge 69/2005.
Il Mandato d’Arresto Europeo si basa difatti su alcuni principi che l’Unione Europea ha posto negli ultimi anni come base della cooperazione giudiziaria tra Stati membri, e cioè il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e la susseguente libera circolazione delle stesse, nell’ottica della realizzazione di uno spazio di giustizia, sicurezza e libertà che tuteli i cittadini europei a seguito dell’abbattimento delle frontiere interne all’Europa ed al costante ampliamento delle forme di cooperazione. Questo riconoscimento avviene proprio tramite la legge di recepimento della Decisione Quadro e cioè la Legge 69/2005 con cui il nostro Paese ha aderito al meccanismo del MAE accettandone quindi anche i principi fondamentali che ne formano le basi.
Per quanto concerne il presunto contrasto con l’art. 3 Cost. si è obiettato che, la differenza di regime rispetto all’estradizione basata sulla Covenzione europea di estradizione, trova ragione nel superamento della stessa da parte di un sistema semplificato di consegna delle persone, ricercate o condannate, nel quadro di un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri dell’UE.
Questa lettura muove le basi dai principi fondamentali della Decisione Quadro stessa[7] e ripresenta un argomento assai discusso durante le fasi preparatorie della nuova disciplina sul MAE: il rapporto e la posizione che esso assume nei confronti dell’estradizione “classica”. Una affermazione che può essere presa come base di partenza per chiarire questi aspetti è che esso sia ancora estradizione ed al tempo stesso non lo sia più[8]. Se per estradizione si intende la consegna di un ricercato da parte di uno Stato ad un altro, non si può certo confutare che il nuovo provvedimento europeo rientri in questa sfera, con l’aggiunta del fatto che esso è innegabilmente l’ultimo passo di una continua evoluzione di questa materia la quale, nel corso degli anni e con il mutare dei rapporti tra gli Stati europei, ha raggiunto forme di collaborazione sempre più strette. Al tempo stesso è però indiscutibile che i radicali cambiamenti che l’introduzione della nuova disciplina ha portato rispetto alla precedente, necessariamente la separino da questa, spingendo nella direzione di qualcosa di realmente diverso ed innovativo. Sul piano strettamente formale poi, le definizioni contenute nella DQ e nella L. 69/2005, tendono in maniera esplicita in questa direzione portando a pensare, come già avvenuto in passato in riferimento a molti altri presunti problemi di ordine costituzionale, che non sarebbe logico parlare di incompatibilità con principi riferiti all’estradizione per un’istituto che, quantomeno sul piano formale, si differenzia totalmente da essa[9]. E’ proprio in una somma di questi aspetti che deve ricercarsi quel “superamento” citato dalla Suprema Corte, superamento che mette appunto al riparo l’automaticità dell’arresto nei casi sopra descritti da problematiche di incompatibilità con l’art. 3 Cost..
Riguardo alla mancata osservanza delle medesime garanzie di cui gode chi è interessato da un mandato trasmesso secondo i canali “tradizionali”, si è ovviamente sottolineato come le ragioni di urgenza sopracitate giustifichino pienamente una differenziazione di trattamento che non necessita di ulteriori commenti.
La rilevanza di questa sentenza si trova nel fatto che essa legittima pienamente gli orientamenti dottrinali preesistenti sull’automaticità dell’arresto nel caso di trasmissione per mezzo del S.I.S., creando un precedente importante che, per il futuro, dovrebbe finalmente sgombrare il campo da ulteriori dubbi in riferimento ai principi della nostra Costituzione.
 
                                                                                                                Federico Cavallini


[1] Sul punto ved. Federico Prato, Relazioni con altri accordi e convenzioni internazionali alla luce della Decisione Quadro sul mandato d’arresto europeo. Modalità d’utilizzo del SIS e del Servizio Interpol, 2003, in www.csm.it
 
[2] Il comma 5 dell’articolo 9 prevede infatti che “ Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280 ”
 
[3] Detto articolo affermando che “ Nei casi di urgenza, la Polizia Giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’art. 715 comma 2…” lascia un margine di discrezionalità, nei casi di estradizione verso i paesi non rientranti nel sistema del MAE.
 
[4] Ved. anche Cass., sez. VI, 22/11/2005 Calabrese.
 
[5] “ Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni…
 
[6] Il paragrafo 1 dell’articolo 16 recita “ In caso di urgenza, le autorità competenti della parte richiedente potranno domandare l’arresto provvisorio dell’individuo ricercato…
 
[7] In particolare i consideranda n. 5 e 11.
 
[8] Eugenio Selvaggi, Il mandato europeo di arresto alla prova dei fatti, in Cassazione penale, 2002, p. 2980
[9] Sul punto ved. Vittorio Grevi, I l « mandato d’arresto europeo»  tra ambiguità politiche e attuazione legislativa, in Il mulino, 2002, p. 125
 

Cavallini Federico

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